Art. 6 Ufficio per le politiche giovanili 1. L'Ufficio per le politiche giovanili svolge attivita' di valutazione e monitoraggio sull'impatto e sull'efficacia delle politiche giovanili nazionali e comunitarie, utile alla definizione di nuove strategie; provvede agli adempimenti amministrativi, allo studio ed all'istruttoria degli atti concernenti: l'esercizio e l'affermazione dei diritti e la promozione degli interessi dei giovani; l'inclusione sociale giovanile; la partecipazione dei giovani alla vita democratica; la prevenzione e il contrasto del disagio giovanile nelle diverse forme; il diritto alla casa, ai saperi e all'innovazione tecnologica; la promozione e il sostegno del lavoro e dell'imprenditoria giovanile, del talento e della creativita' giovanile; l'accesso dei giovani a progetti, programmi e finanziamenti internazionali comunitari; la gestione del Fondo per le politiche giovanili, del Fondo previsto dall'art. 1, commi 72, 73 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 e del fondo di cui all'art. 15, comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127. Inoltre svolge attivita' di supporto all'Autorita' politica nella vigilanza sull'Agenzia nazionale per i giovani di cui all'art. 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15, e attivita' di supporto all'Autorita' nazionale dei programmi comunitari gestiti dall'Agenzia nazionale per i giovani, nonche' assicura le attivita' connesse alla rappresentanza del Governo negli organismi comunitari e internazionali e nei rapporti con gli organismi stessi in materia di politiche giovanili. Infine, l'ufficio fornisce il supporto necessario al Servizio affari giuridici e ispettivo in ordine alle proposte di intervento di carattere normativo e per la verifica sul corretto utilizzo delle risorse assegnate per gli interventi in materia di politiche giovanili. 2. L'ufficio e' articolato nei seguenti servizi: a) «Servizio per l'indirizzo strategico delle politiche giovanili»: presenta al Capo del Dipartimento, per il tramite del capo ufficio per le politiche giovanili, una relazione annuale al fine di fornire elementi di valutazione sull'impatto e sull'efficacia delle politiche giovanili nazionali e comunitarie, con particolare riferimento all'impiego delle risorse di provenienza nazionale e comunitaria; si occupa dello studio e dell'elaborazione, d'intesa con il Servizio affari giuridici e ispettivo, di proposte di intervento di carattere normativo, gestionale e operativo di competenza dell'ufficio; svolge attivita' di supporto nell'esercizio della vigilanza e nei rapporti con l'Agenzia nazionale per i giovani anche in relazione alle risorse eventualmente assegnate all'Agenzia per la realizzazione degli obiettivi strategici a valere sul Fondo per le politiche giovanili; svolge attivita' di supporto all'Autorita' nazionale dei programmi comunitari gestiti dall'Agenzia nazionale per i giovani; cura i rapporti con il Consiglio nazionale dei giovani e supporta le iniziative dello stesso Consiglio nell'ambito del Forum europeo dei giovani; mantiene i rapporti con le associazioni giovanili maggiormente rappresentative; b) «Servizio per la gestione degli interventi di rilevanza nazionale»: svolge attivita' di gestione degli interventi a valere sul Fondo per le politiche giovanili, limitatamente alle «Azioni di rilevante interesse nazionale», sul Fondo di cui all'art. 1, commi 72 e 73, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e sul fondo di cui all'art. 15, comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127; vigila sulla gestione delle relative risorse di provenienza nazionale anche supportando il Servizio affari giuridici e ispettivo per la verifica sul corretto utilizzo delle stesse; adotta gli atti necessari volti a recuperare le risorse erogate mediante finanziamento pubblico; in relazione alla promozione delle politiche a favore dei giovani cura la gestione degli accordi con le regioni, le province e con i comuni, nonche' cura l'attivita' connessa alla rappresentanza istituzionale con le regioni, le province autonome, le province e con i comuni; c) «Servizio per la gestione delle azioni di rilevanza europea»: svolge attivita' di gestione degli interventi a valere su fondi europei nell'ambito delle politiche di coesione comunitaria volti all'attuazione delle politiche in favore dei giovani in ogni ambito e con particolare riguardo alle azioni di promozione della formazione, dell'innovazione, della cittadinanza attiva, dello sviluppo umano, culturale e sociale e degli stili di vita sani, nonche' alla valorizzazione delle competenze proprie dei giovani; cura i relativi rapporti con gli organismi europei di gestione e sorveglianza dei fondi strutturali; vigila sulla gestione delle relative risorse di provenienza comunitaria e cura i connessi rapporti con la Commissione europea; cura i rapporti con gli organismi comunitari e internazionali e svolge le attivita' connesse alla rappresentanza istituzionale nei medesimi organismi e nei relativi Tavoli di coordinamento nazionale.