Art. 6 
 
                 Ufficio per le politiche giovanili 
 
  1.  L'Ufficio  per  le  politiche  giovanili  svolge  attivita'  di
valutazione  e  monitoraggio  sull'impatto  e  sull'efficacia   delle
politiche giovanili nazionali e comunitarie, utile  alla  definizione
di nuove strategie; provvede agli  adempimenti  amministrativi,  allo
studio ed  all'istruttoria  degli  atti  concernenti:  l'esercizio  e
l'affermazione dei  diritti  e  la  promozione  degli  interessi  dei
giovani;  l'inclusione  sociale  giovanile;  la  partecipazione   dei
giovani alla vita democratica; la  prevenzione  e  il  contrasto  del
disagio giovanile nelle diverse  forme;  il  diritto  alla  casa,  ai
saperi e all'innovazione tecnologica; la promozione e il sostegno del
lavoro  e  dell'imprenditoria  giovanile,   del   talento   e   della
creativita' giovanile; l'accesso dei giovani a progetti, programmi  e
finanziamenti internazionali comunitari; la gestione del Fondo per le
politiche giovanili, del Fondo previsto dall'art.  1,  commi  72,  73
della legge 24 dicembre 2007, n. 247 e del fondo di cui all'art.  15,
comma 6, del decreto-legge 2 luglio  2007,  n.  81,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto  2007,  n.  127.  Inoltre  svolge
attivita'  di  supporto  all'Autorita'   politica   nella   vigilanza
sull'Agenzia  nazionale  per  i  giovani  di  cui  all'art.   5   del
decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito con modificazioni,
dalla legge  23  febbraio  2007,  n.  15,  e  attivita'  di  supporto
all'Autorita' nazionale dei programmi comunitari gestiti dall'Agenzia
nazionale per i giovani, nonche' assicura le attivita' connesse  alla
rappresentanza   del   Governo   negli   organismi    comunitari    e
internazionali e nei rapporti con gli organismi stessi in materia  di
politiche  giovanili.  Infine,   l'ufficio   fornisce   il   supporto
necessario al Servizio affari giuridici e ispettivo  in  ordine  alle
proposte di intervento di carattere normativo e per la  verifica  sul
corretto utilizzo delle  risorse  assegnate  per  gli  interventi  in
materia di politiche giovanili. 
  2. L'ufficio e' articolato nei seguenti servizi: 
    a)  «Servizio  per   l'indirizzo   strategico   delle   politiche
giovanili»: presenta al Capo del Dipartimento,  per  il  tramite  del
capo ufficio per le politiche giovanili,  una  relazione  annuale  al
fine di fornire elementi di valutazione sull'impatto e sull'efficacia
delle politiche giovanili nazionali e  comunitarie,  con  particolare
riferimento all'impiego delle  risorse  di  provenienza  nazionale  e
comunitaria; si occupa dello studio e dell'elaborazione, d'intesa con
il Servizio affari giuridici e ispettivo, di proposte  di  intervento
di  carattere  normativo,  gestionale  e  operativo   di   competenza
dell'ufficio;  svolge  attivita'  di  supporto  nell'esercizio  della
vigilanza e nei rapporti con l'Agenzia nazionale per i giovani  anche
in relazione alle risorse eventualmente assegnate all'Agenzia per  la
realizzazione degli obiettivi strategici a valere sul  Fondo  per  le
politiche  giovanili;  svolge  attivita'  di  supporto  all'Autorita'
nazionale dei programmi comunitari gestiti dall'Agenzia nazionale per
i giovani; cura i rapporti con il Consiglio nazionale dei  giovani  e
supporta le iniziative dello stesso Consiglio nell'ambito  del  Forum
europeo  dei  giovani;  mantiene  i  rapporti  con  le   associazioni
giovanili maggiormente rappresentative; 
    b) «Servizio  per  la  gestione  degli  interventi  di  rilevanza
nazionale»: svolge attivita' di gestione degli  interventi  a  valere
sul Fondo per le politiche giovanili, limitatamente alle  «Azioni  di
rilevante interesse nazionale», sul Fondo di cui all'art. 1, commi 72
e 73, della legge 24 dicembre 2007,  n.  247,  e  sul  fondo  di  cui
all'art. 15, comma  6,  del  decreto-legge  2  luglio  2007,  n.  81,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2007,  n.  127;
vigila sulla gestione delle relative risorse di provenienza nazionale
anche supportando il Servizio affari giuridici  e  ispettivo  per  la
verifica  sul  corretto  utilizzo  delle  stesse;  adotta  gli   atti
necessari  volti   a   recuperare   le   risorse   erogate   mediante
finanziamento pubblico; in relazione alla promozione delle  politiche
a favore dei giovani cura la gestione degli accordi con  le  regioni,
le province e con i comuni, nonche' cura  l'attivita'  connessa  alla
rappresentanza istituzionale con le regioni, le province autonome, le
province e con i comuni; 
    c) «Servizio per la gestione delle azioni di rilevanza  europea»:
svolge attivita' di gestione  degli  interventi  a  valere  su  fondi
europei nell'ambito delle politiche  di  coesione  comunitaria  volti
all'attuazione delle politiche in favore dei giovani in ogni ambito e
con particolare riguardo alle azioni di promozione della  formazione,
dell'innovazione, della cittadinanza attiva,  dello  sviluppo  umano,
culturale e  sociale  e  degli  stili  di  vita  sani,  nonche'  alla
valorizzazione delle competenze proprie dei giovani; cura i  relativi
rapporti con gli organismi europei di  gestione  e  sorveglianza  dei
fondi strutturali; vigila sulla gestione delle  relative  risorse  di
provenienza comunitaria e cura i connessi rapporti con la Commissione
europea;  cura  i   rapporti   con   gli   organismi   comunitari   e
internazionali e svolge le  attivita'  connesse  alla  rappresentanza
istituzionale  nei  medesimi  organismi  e  nei  relativi  Tavoli  di
coordinamento nazionale.