Art. 6 
 
                      Valutazione dei progetti 
 
  1. Ai fini della valutazione dei  progetti,  si  terra'  conto  dei
seguenti criteri: 
    a)  capacita'  tecnica  dell'impresa  proponente  e  fattibilita'
tecnica del progetto; 
    b) sostenibilita' economico-finanziaria del progetto; 
    c) qualita' tecnica e innovativita' del progetto; 
    d) impatto del progetto, potenzialita' di sviluppo e ricadute  in
altri settori; 
    e)   prossimita'   del   progetto    all'industrializzazione    e
commercializzazione dei risultati. 
  2. I progetti sono sottoposti alla  valutazione  e  al  parere  del
Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica di cui all'art. 2
della  legge  n.  808  del  1985,  ai  fini  della  concessione   del
finanziamento.