Art. 6 
 
Operativita' dei gestori delle sedi di negoziazione  italiane  e  del
  Regno Unito dopo la data di recesso del Regno Unito 
 
  1. I gestori italiani di sedi di negoziazione possono continuare  a
svolgere  la  propria  attivita'  nel   Regno   Unito   nel   periodo
transitorio, consentendo l'accesso agli operatori ivi  stabiliti  che
alla data di recesso risultano gia' membri o partecipanti della  sede
di negoziazione, a condizione che, entro la  predetta  data,  per  la
sede di negoziazione gestita sia stata  presentata,  ai  sensi  degli
articoli 26, 29 o 70 del  Testo  unico  della  finanza,  istanza  per
l'estensione dell'operativita' nel Regno Unito,  nel  rispetto  delle
disposizioni previste nel Regno Unito e purche'  continui  ad  essere
rispettata la normativa europea di settore. 
  2. I gestori di  sedi  di  negoziazione  del  Regno  Unito  possono
continuare a svolgere  la  propria  attivita'  sul  territorio  della
Repubblica  nel  periodo  transitorio,  consentendo  l'accesso   agli
operatori ivi stabiliti che  alla  data  di  recesso  risultano  gia'
membri o partecipanti della sede di negoziazione, a  condizione  che,
entro la predetta data, sia stata presentata, ai sensi degli articoli
28, 29-ter o 70 del TUF, istanza per  l'estensione  dell'operativita'
nel  territorio  della  Repubblica  e  purche'  continui  ad   essere
rispettata la normativa europea di settore. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente degli  articoli  26,  28,
          29, 29-ter e 70 del citato decreto legislativo  n.  58  del
          1998: 
              "Art. 26. Succursali e libera prestazione di servizi di
          Sim 
              1. Le  Sim,  previa  comunicazione  alla  Consob  e  in
          conformita' a quanto previsto dal comma 4, possono prestare
          servizi e attivita' di investimento, con  o  senza  servizi
          accessori,   in   altri    Stati    dell'Unione    europea,
          nell'esercizio  del  diritto  di   stabilimento,   mediante
          succursali o  agenti  collegati  stabiliti  nel  territorio
          dello Stato membro ospitante. 
              2. La Consob, sentita la Banca  d'Italia,  procede,  in
          conformita' a quanto previsto dal  comma  4,  a  comunicare
          all'autorita' competente dello Stato  membro  ospitante  le
          informazioni oggetto della comunicazione di cui al comma 1,
          a meno di avere motivi di dubitare  dell'adeguatezza  della
          struttura organizzativa  o  della  situazione  finanziaria,
          economica o patrimoniale della Sim interessata. 
              3. Le  Sim,  previa  comunicazione  alla  Consob  e  in
          conformita' a quanto previsto dal comma 4, possono prestare
          servizi e attivita' di investimento, con  o  senza  servizi
          accessori, in altri Stati dell'Unione europea in regime  di
          libera prestazione di servizi, anche mediante l'impiego  di
          agenti collegati stabiliti nel territorio della Repubblica.
          La   Consob,   sentita   la   Banca   d'Italia,    comunica
          all'autorita'  competente  dello  Stato  membro   ospitante
          l'impiego di  agenti  collegati  in  conformita'  a  quanto
          previsto dal comma 4. 
              4. Le condizioni necessarie e le procedure  che  devono
          essere rispettate perche' le  Sim  possano  prestare  negli
          altri Stati UE i servizi ammessi  al  mutuo  riconoscimento
          mediante il diritto di stabilimento  ovvero  attraverso  la
          libera  prestazione  di  servizi  sono  disciplinate  dalla
          Consob, in conformita'  alle  relative  norme  tecniche  di
          regolamentazione e di attuazione emanate dalla  Commissione
          europea ai sensi della direttiva 2014/65/UE. 
              5. Le Sim possono prestare negli altri Stati dell'UE le
          attivita'  non  ammesse  al  mutuo  riconoscimento,  previa
          autorizzazione della Consob, sentita la Banca d'Italia. 
              6. Le Sim, possono operare in uno Stato non  UE,  anche
          senza stabilirvi succursali,  previa  autorizzazione  della
          Consob, sentita la Banca d'Italia. 
              7.  Costituiscono  in  ogni  caso  condizioni  per   il
          rilascio delle  autorizzazioni  di  cui  ai  commi  5  e  6
          l'esistenza di apposite intese  di  collaborazione  con  le
          competenti autorita' dello Stato ospitante. 
              8. La Consob, sentita la Banca d'Italia, stabilisce con
          regolamento: 
              a) le procedure previste nel caso in  cui  non  intenda
          procedere alla comunicazione di cui al comma 2, qualora  vi
          siano motivi di dubitare dell'adeguatezza  della  struttura
          organizzativa o della situazione finanziaria,  economica  o
          patrimoniale della Sim interessata; 
              b) le condizioni e le procedure per  il  rilascio  alle
          Sim  dell'autorizzazione  a  prestare  negli  altri   Stati
          dell'UE le attivita' non ammesse al mutuo riconoscimento  e
          negli Stati non UE i propri servizi." 
              "Art. 28. Imprese di paesi terzi diverse dalle banche 
              1. Lo stabilimento in Italia di succursali da parte  di
          imprese di paesi terzi diverse dalle banche e'  autorizzato
          dalla Consob, sentita la Banca  d'Italia.  L'autorizzazione
          e' subordinata: 
                a) alla sussistenza,  in  capo  alla  succursale,  di
          requisiti corrispondenti a quelli  previsti  dall'art.  19,
          comma 1, lettere d) ed f); 
                b)  alla  trasmissione  di  tutte  le   informazioni,
          compresi  un  programma  di  attivita',  che  illustri   in
          particolare i tipi di operazioni previste  e  la  struttura
          organizzativa della succursale, specificate  ai  sensi  del
          comma 4; 
                c) all'autorizzazione, alla vigilanza e all'effettivo
          svolgimento nello Stato d'origine dei servizi  o  attivita'
          di investimento  e  dei  servizi  accessori  che  l'impresa
          istante  intende   prestare   in   Italia,   nonche'   alla
          circostanza  che   l'autorita'   competente   dello   Stato
          d'origine presti debita attenzione alle raccomandazioni del
          GAFI nel contesto delle azioni  contro  il  riciclaggio  di
          denaro e del contrasto al finanziamento del terrorismo; 
                d) all'esistenza di accordi di collaborazione tra  la
          Banca d'Italia, la Consob e le competenti  autorita'  dello
          Stato d'origine, comprendenti disposizioni disciplinanti lo
          scambio  di  informazioni,   allo   scopo   di   preservare
          l'integrita' del mercato e garantire  la  protezione  degli
          investitori; 
                e) all'esistenza di un  accordo  tra  l'Italia  e  lo
          Stato d'origine che rispetta pienamente  le  norme  di  cui
          all'art. 26 del Modello di Convenzione fiscale sul  reddito
          e il patrimonio dell'OCSE e assicura un efficace scambio di
          informazioni in materia fiscale, compresi eventuali accordi
          fiscali multilaterali; 
                f) all'adesione da parte dell'impresa istante  ad  un
          sistema  di   indennizzo   a   tutela   degli   investitori
          riconosciuto ai sensi dell'art. 60, comma 2. 
              2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' negata se  non
          risulta   garantita   la   capacita'    della    succursale
          dell'impresa  di  paesi  terzi  diversa  dalla   banca   di
          rispettare gli obblighi alla stessa  applicabili  ai  sensi
          del  presente  decreto  o  contenuti  in  atti  dell'Unione
          europea direttamente applicabili. 
              3. Le imprese  di  paesi  terzi  diverse  dalle  banche
          possono prestare servizi e attivita' di investimento, con o
          senza servizi accessori, a clienti al dettaglio o a clienti
          professionali  su  richiesta  come  individuati  ai   sensi
          dell'art.  6,  comma  2-quinquies,  lettera  b),  e   comma
          2-sexies, lettera b), del presente  decreto  esclusivamente
          mediante stabilimento di succursali  nel  territorio  della
          Repubblica, in conformita' al comma 1. 
              4.  La  Consob,  sentita  la   Banca   d'Italia,   puo'
          disciplinare    le    condizioni    per     il     rilascio
          dell'autorizzazione allo svolgimento dei  servizi  e  delle
          attivita' di cui ai commi 1 e 6. 
              5. Alla prestazione in Italia di servizi e attivita' di
          investimento, con o senza servizi accessori, in  regime  di
          libera prestazione di servizi, nei confronti di controparti
          qualificate o di clienti professionali come individuati  ai
          sensi dell'art. 6, comma 2-quinquies, lettera a),  e  comma
          2-sexies, lettera a), del presente  decreto,  da  parte  di
          imprese di paesi terzi diverse dalle banche, si applica  il
          Titolo VIII del regolamento (UE) n. 600/2014. 
              6. Le imprese  di  paesi  terzi  diverse  dalle  banche
          possono prestare servizi e attivita' di investimento, con o
          senza servizi accessori,  a  controparti  qualificate  o  a
          clienti professionali come individuati ai  sensi  dell'art.
          6, comma 2-quinquies, lettera a), e comma 2-sexies, lettera
          a), del  presente  decreto,  anche  senza  stabilimento  di
          succursali nel territorio della Repubblica, in mancanza  di
          una decisione della Commissione europea a  norma  dell'art.
          47, paragrafo 1, del regolamento (UE)  n.  600/2014  oppure
          ove  tale  decisione  non  sia  piu'  vigente,   sempreche'
          ricorrano le condizioni previste dal comma 1,  lettere  b),
          c), d) ed e), e venga presentato un  programma  concernente
          l'attivita' che si intende svolgere  nel  territorio  della
          Repubblica. L'autorizzazione e'  rilasciata  dalla  Consob,
          sentita la Banca d'Italia. 
              7. La Consob, sentita la Banca d'Italia, puo' indicare,
          in via generale, i servizi e le attivita' che, ai sensi del
          comma 6, le imprese di paesi terzi diverse dalle banche non
          possono prestare  nel  territorio  della  Repubblica  senza
          stabilimento di succursali." 
              "Art. 29. Banche italiane 
              1.  Le  banche  italiane  possono  prestare  servizi  o
          attivita' di investimento, con o senza  servizi  accessori,
          in altri  Stati  dell'Unione  europea,  nell'esercizio  del
          diritto  di  stabilimento,  mediante  succursali  o  agenti
          collegati  stabiliti  nel  territorio  dello  Stato  membro
          ospitante. Lo stabilimento di  succursali  e'  disciplinato
          dall'art. 15 del T.U.  bancario.  La  Banca  d'Italia  puo'
          vietare, sentita la Consob, l'impiego di  agenti  collegati
          per  motivi  attinenti  all'adeguatezza   delle   strutture
          organizzative o della situazione finanziaria,  economica  o
          patrimoniale della banca. La  Banca  d'Italia,  sentita  la
          Consob,   comunica   l'impiego    di    agenti    collegati
          all'autorita' competente dello Stato  membro  ospitante  in
          conformita' a quanto previsto dalle disposizioni del  comma
          4. 
              2.  Le  banche  italiane  possono  prestare  servizi  e
          attivita' di investimento, con o senza  servizi  accessori,
          in altri Stati dell'Unione europea,  in  regime  di  libera
          prestazione di servizi, anche mediante l'impiego di  agenti
          collegati  stabiliti  nel  territorio   della   Repubblica,
          secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al  comma
          4. 
              3.  Alla  prestazione  di  servizi   e   attivita'   di
          investimento, con o senza servizi accessori,  da  parte  di
          banche italiane in Stati non UE si applicano  gli  articoli
          15 e 16 del T.U. bancario. 
              4. La Banca  d'Italia  disciplina  le  modalita'  e  le
          procedure per la prestazione dei servizi di investimento ai
          sensi  dei  commi  1,  2  e  3,  in  conformita'   con   le
          disposizioni previste dal  Meccanismo  di  Vigilanza  Unico
          istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013." 
              "Art. 29-ter. Banche di paesi terzi 
              1. Nel caso in  cui  sia  previsto  lo  svolgimento  di
          servizi o attivita' di investimento, con  o  senza  servizi
          accessori, lo stabilimento in Italia di succursali da parte
          di  banche  di  paesi  terzi  e'  autorizzato  dalla  Banca
          d'Italia, sentita la Consob, al ricorrere delle  condizioni
          di cui all'art. 28, comma  1.  Resta  ferma  l'applicazione
          degli articoli 13, 14, comma 4, e 15,  comma  4,  del  T.U.
          bancario. 
              2. L'autorizzazione e' negata se non risulta  garantita
          la capacita' della succursale della banca di paesi terzi di
          rispettare gli obblighi alla stessa  applicabili  ai  sensi
          del  presente  decreto  o  contenuti  in  atti  dell'Unione
          europea direttamente applicabili. 
              3. Le banche di paesi terzi possono prestare servizi  e
          attivita' di investimento, con o senza servizi accessori, a
          clienti al dettaglio o a clienti professionali su richiesta
          come individuati ai sensi dell'art. 6,  comma  2-quinquies,
          lettera b), e comma 2-sexies,  lettera  b),  esclusivamente
          mediante stabilimento di succursali  nel  territorio  della
          Repubblica. 
              4.  La  Banca  d'Italia,  sentita   la   Consob,   puo'
          disciplinare    le    condizioni    per     il     rilascio
          dell'autorizzazione allo svolgimento dei  servizi  e  delle
          attivita' di cui ai commi 1 e 6. 
              5. Alla prestazione in Italia di servizi e attivita' di
          investimento, con o senza servizi accessori, in  regime  di
          libera prestazione di servizi nei confronti di  controparti
          qualificate o di clienti professionali come individuati  ai
          sensi dell'art. 6, comma 2-quinquies, lettera a),  e  comma
          2-sexies, lettera a), del  presente  decreto  da  parte  di
          banche di paesi terzi  si  applicano  le  disposizioni  del
          Titolo VIII del regolamento (UE) n. 600/2014. 
              6. Le banche di paesi terzi possono prestare servizi  e
          attivita' di investimento, con o senza servizi accessori, a
          controparti qualificate  o  a  clienti  professionali  come
          individuati  ai  sensi  dell'art.  6,  comma   2-quinquies,
          lettera a), e comma  2-sexies,  lettera  a),  del  presente
          decreto  anche  senza  stabilimento   di   succursali   nel
          territorio della Repubblica, in mancanza di  una  decisione
          della Commissione europea a norma dell'art.  47,  paragrafo
          1, del  regolamento  (UE)  n.  600/2014,  oppure  ove  tale
          decisione non sia piu'  vigente,  sempreche'  ricorrano  le
          condizioni previste dall'art. 28, comma 1, lettere b),  c),
          d) ed e),  e  venga  presentato  un  programma  concernente
          l'attivita' che si intende svolgere  nel  territorio  della
          Repubblica.  L'autorizzazione  e'  rilasciata  dalla  Banca
          d'Italia, sentita la Consob. 
              7. La Banca d'Italia, sentita la Consob, puo' indicare,
          in via generale, i servizi e le attivita' che le banche  di
          paesi terzi, ai sensi del comma 6, non possono prestare nel
          territorio   della   Repubblica   senza   stabilimento   di
          succursali." 
              "Art. 70. Riconoscimento dei mercati 
              1.  La  Consob,  previa  stipula  di  accordi  con   le
          corrispondenti autorita', puo' riconoscere mercati extra-UE
          di   strumenti   finanziari,   al   fine   di    estenderne
          l'operativita' sul territorio della Repubblica. 
              2. I gestori dei mercati  regolamentati  che  intendano
          estendere in Stati non UE  l'operativita'  dei  mercati  da
          essi gestiti,  ne  danno  comunicazione  alla  Consob,  che
          rilascia il proprio nulla-osta previa  stipula  di  accordi
          con le  corrispondenti  autorita'  estere.  Per  i  mercati
          regolamentati  all'ingrosso   di   titoli   di   Stato   la
          comunicazione e' data alla Banca d'Italia, che rilascia  il
          proprio  nulla-osta  previa  stipula  di  accordi  con   le
          competenti autorita' estere e ne informa la Consob. 
              3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, la Consob o la Banca
          d'Italia, secondo le rispettive competenze,  accertano  che
          le  informazioni  sugli  strumenti   finanziari   e   sugli
          emittenti,  le  modalita'  di  formazione  dei  prezzi,  le
          modalita'  di  liquidazione  dei  contratti,  le  norme  di
          vigilanza  sui   mercati   e   sugli   intermediari   siano
          equivalenti a quanto disposto dalla  normativa  vigente  in
          Italia con riferimento ai mercati regolamentati, e comunque
          in grado di assicurare adeguata tutela degli investitori. 
              4. La Consob  puo'  specificare,  con  regolamento,  le
          modalita' e le condizioni per riconoscere mercati  extra-UE
          di strumenti finanziari.".