Art. 6 
 
          Verifica dei titoli e costituzione degli elenchi 
 
  1.  La  positiva  conclusione  della   procedura   informatica   di
presentazione della domanda determina l'iscrizione all'elenco,  sotto
riserva di accertamento del possesso dei  requisiti  richiesti  e  di
verifica  della  completezza  e  correttezza   della   documentazione
presentata. 
  2. La verifica dei  titoli  e'  svolta  dalla  commissione  di  cui
all'art. 7. 
  3.  Se  sussistono  ragioni  di  approfondimento  istruttorio,   la
direzione generale richiede le necessarie integrazioni documentali  o
gli  opportuni  chiarimenti.  Ove  l'interessato  non   fornisca   la
documentazione o i chiarimenti richiesti entro il termine  perentorio
di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero nel caso
in cui, una  volta  ricevuta  la  documentazione,  permangano  motivi
ostativi  all'iscrizione  agli  elenchi  o  alla   fascia   richiesta
specificamente dall'interessato, la direzione procede  ai  sensi  dei
commi 4 e 5. 
  4. In caso di accertata carenza dei requisiti ovvero per la mancata
o  incompleta  presentazione  della  documentazione  prevista,  o  di
integrazione  nei  termini  prescritti,  la  direzione  determina  la
cancellazione dall'elenco. 
  5. La Direzione generale, se i titoli e l'esperienza  posseduti  da
un candidato, pur essendo insufficienti all'inserimento nella  fascia
richiesta, consentono la sua iscrizione in una fascia  inferiore  del
medesimo dell'elenco, lo iscrive d'ufficio  in  quest'ultima  fascia,
inviandogliene contestuale comunicazione. 
  6. Per l'iscrizione a  una  fascia  superiore  dell'elenco  in  cui
risulta gia' inserito, l'interessato e' tenuto a presentare  soltanto
la documentazione aggiuntiva rispetto a quella gia' prodotta.