Art. 6 Verifica dei titoli e costituzione degli elenchi 1. La positiva conclusione della procedura informatica di presentazione della domanda determina l'iscrizione all'elenco, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti richiesti e di verifica della completezza e correttezza della documentazione presentata. 2. La verifica dei titoli e' svolta dalla commissione di cui all'art. 7. 3. Se sussistono ragioni di approfondimento istruttorio, la direzione generale richiede le necessarie integrazioni documentali o gli opportuni chiarimenti. Ove l'interessato non fornisca la documentazione o i chiarimenti richiesti entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero nel caso in cui, una volta ricevuta la documentazione, permangano motivi ostativi all'iscrizione agli elenchi o alla fascia richiesta specificamente dall'interessato, la direzione procede ai sensi dei commi 4 e 5. 4. In caso di accertata carenza dei requisiti ovvero per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista, o di integrazione nei termini prescritti, la direzione determina la cancellazione dall'elenco. 5. La Direzione generale, se i titoli e l'esperienza posseduti da un candidato, pur essendo insufficienti all'inserimento nella fascia richiesta, consentono la sua iscrizione in una fascia inferiore del medesimo dell'elenco, lo iscrive d'ufficio in quest'ultima fascia, inviandogliene contestuale comunicazione. 6. Per l'iscrizione a una fascia superiore dell'elenco in cui risulta gia' inserito, l'interessato e' tenuto a presentare soltanto la documentazione aggiuntiva rispetto a quella gia' prodotta.