Art. 6 
 
                     Gelate nella Regione Puglia 
                  nei mesi di febbraio e marzo 2018 
 
  1. Le imprese agricole ubicate nei territori della  Regione  Puglia
che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi  dal  26
febbraio al 1° marzo 2018,  e  che  non  hanno  sottoscritto  polizze
assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'art.  1,
comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  102,
possono accedere agli interventi previsti  per  favorire  la  ripresa
dell'attivita' economica e produttiva di cui all'art. 5  del  decreto
legislativo n. 102 del 2004, nel  limite  della  dotazione  ordinaria
finanziaria del Fondo di solidarieta' nazionale, come rifinanziato ai
sensi dell'art. 10. 
  2. La Regione Puglia puo' conseguentemente deliberare  la  proposta
di declaratoria di eccezionalita' degli eventi  di  cui  al  comma  1
entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di  entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1   del   decreto
          legislativo 29  marzo  2004,  n.  102  recante  «Interventi
          finanziari a  sostegno  delle  imprese  agricole,  a  norma
          dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003,
          n. 38»: 
              «Art. 1 (Finalita'). -  1.  Il  Fondo  di  solidarieta'
          nazionale (FSN) ha l'obiettivo di promuovere principalmente
          interventi di prevenzione per  far  fronte  ai  danni  alle
          produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali
          agricole, agli impianti produttivi ed  alle  infrastrutture
          agricole, nelle zone colpite da calamita' naturali o eventi
          eccezionali o da  avversita'  atmosferiche  assimilabili  a
          calamita' naturali o eventi  di  portata  catastrofica,  da
          epizoozie, da organismi  nocivi  ai  vegetali,  nonche'  ai
          danni  causati  da  animali  protetti,  alle  condizioni  e
          modalita' previste dalle disposizioni  comunitarie  vigenti
          in materia di aiuti di Stato, entro i limiti delle  risorse
          disponibili sul Fondo  stesso.  2.  Ai  fini  del  presente
          decreto legislativo sono  considerate  calamita'  naturali,
          avversita' atmosferiche assimilabili a calamita'  naturali,
          eventi  eccezionali,  eventi   di   portata   catastrofica,
          epizoozie, organismi nocivi ai vegetali,  animali  protetti
          quelli  previsti  dagli  orientamenti  e  dai   regolamenti
          comunitari  in  materia  di  aiuti  di  Stato  nel  settore
          agricolo,  nonche'  le  avverse   condizioni   atmosferiche
          previste dagli orientamenti comunitari. 
              3. Per le finalita' di cui al comma 1, il  FSN  prevede
          le seguenti tipologie di intervento: 
                a) misure volte a incentivare la stipula di contratti
          assicurativi          prioritariamente          finalizzate
          all'individuazione e diffusione di nuove forme di copertura
          mediante polizze sperimentali e altre  misure  di  gestione
          del rischio; 
                b) interventi compensativi, esclusivamente  nel  caso
          di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi  non
          inseriti nel Piano di gestione dei rischi  in  agricoltura,
          finalizzati  alla  ripresa  economica  e  produttiva  delle
          imprese agricole che hanno subito danni dagli eventi di cui
          al comma 2 nei limiti previsti dalla normativa comunitaria; 
                c)  interventi  di  ripristino  delle  infrastrutture
          connesse all'attivita' agricola, tra cui quelle  irrigue  e
          di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie delle
          imprese agricole.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  5   del   decreto
          legislativo 29  marzo  2004,  n.  102  recante  «Interventi
          finanziari a  sostegno  delle  imprese  agricole,  a  norma
          dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003,
          n. 38»: 
              «Art.   5   (Interventi   per   favorire   la   ripresa
          dell'attivita' produttiva). - 1. Possono beneficiare  degli
          interventi del presente articolo, le  imprese  agricole  di
          cui all'art.  2135  del  codice  civile,  ivi  comprese  le
          cooperative che svolgono l'attivita' di produzione agricola
          , iscritte nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle
          imprese agricole  istituita  presso  le  Province  autonome
          ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'art.  6,  che
          abbiano subito  danni  superiori  al  30  per  cento  della
          produzione  lorda  vendibile.  Nel  caso  di   danni   alle
          produzioni   vegetali,    sono    escluse    dal    calcolo
          dell'incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile le
          produzioni zootecniche. 
              2.  Al  fine  di  favorire  la  ripresa   economica   e
          produttiva delle imprese agricole di cui al  comma  1,  nei
          limiti  dell'entita'  del  danno,  accertato  nei   termini
          previsti dagli orientamenti e  regolamenti  comunitari  per
          gli aiuti di Stato nel  settore  agricolo,  possono  essere
          concessi i seguenti aiuti, in forma singola o combinata,  a
          scelta  delle  regioni,  tenuto  conto  delle  esigenze   e
          dell'efficacia  dell'intervento,  nonche'   delle   risorse
          finanziarie disponibili: 
                a) contributi in conto capitale fino all'80 per cento
          del danno  accertato  sulla  base  della  produzione  lorda
          vendibile  media  ordinaria,  da   calcolare   secondo   le
          modalita' e le procedure previste dagli orientamenti e  dai
          regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato.  Nelle
          zone svantaggiate di cui all'art. 32 del  regolamento  (UE)
          n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
          dicembre 2013, il contributo puo' essere elevato fino al 90
          per cento; 
                b)  prestiti  ad  ammortamento  quinquennale  per  le
          esigenze di esercizio dell'anno in  cui  si  e'  verificato
          l'evento dannoso e per l'anno  successivo,  da  erogare  al
          seguente tasso agevolato: 
                  1) 20 per cento del tasso  di  riferimento  per  le
          operazioni di credito  agrario  oltre  i  18  mesi  per  le
          aziende ricadenti nelle zone svantaggiate di  cui  all'art.
          32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo
          e del Consiglio, del 17 dicembre 2013; 
                  2) 35 per cento del tasso  di  riferimento  per  le
          operazioni di credito  agrario  oltre  i  18  mesi  per  le
          aziende  ricadenti  in  altre  zone;   nell'ammontare   del
          prestito sono comprese le rate delle operazioni di  credito
          in scadenza nei  12  mesi  successivi  all'evento  inerenti
          all'impresa agricola; 
                c) proroga delle operazioni di  credito  agrario,  di
          cui all'art. 7; 
                d) agevolazioni previdenziali, di cui all'art. 8. 
              3. In caso di danni causati alle strutture aziendali ed
          alle scorte possono essere concessi a titolo di  indennizzo
          contributi in conto capitale  fino  all'80  per  cento  dei
          costi effettivi  elevabile  al  90  per  cento  nelle  zone
          svantaggiate di cui all'art. 32  del  regolamento  (UE)  n.
          1305/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  17
          dicembre 2013. 
              4. Sono esclusi dalle agevolazioni previste al presente
          articolo  i  danni  alle  produzioni  ed   alle   strutture
          ammissibili all'assicurazione agevolata o per  i  quali  e'
          possibile aderire ai fondi di mutualizzazione. Nel  calcolo
          della  percentuale  dei  danni  sono  comprese  le  perdite
          derivanti  da  eventi  calamitosi,  subiti   dalla   stessa
          azienda, nel corso dell'annata agraria, che non siano stati
          oggetto  di  precedenti  benefici.  La   produzione   lorda
          vendibile per il calcolo dell'incidenza  di  danno  non  e'
          comprensiva  dei  contributi  o  delle  altre  integrazioni
          concessi  dall'Unione  europea.  4-bis.  Ai   sensi   della
          normativa europea sono altresi' esclusi dagli aiuti: 
                a) le grandi imprese; 
                b) le imprese  in  difficolta',  ad  eccezione  degli
          aiuti  destinati  a  indennizzare  le  perdite  causate  da
          avversita' atmosferiche assimilabili a calamita'  naturali,
          a condizione che  l'impresa  sia  diventata  un'impresa  in
          difficolta' a causa delle perdite o dei danni causati dagli
          eventi in questione; 
                c) i soggetti destinatari di un  ordine  di  recupero
          pendente  a  seguito  di  una  precedente  decisione  della
          Commissione europea che dichiara gli  aiuti  illegittimi  e
          incompatibili con il mercato interno. 
              4-ter. Il regime di aiuto deve  essere  attivato  entro
          tre  anni  dal  verificarsi   dell'avversita'   atmosferica
          assimilabile a una calamita'  naturale  e  gli  aiuti  sono
          versati ai beneficiari entro quattro anni  a  decorrere  da
          tale data. Gli aiuti sono concessi nel limite  dell'importo
          dei danni subiti come conseguenza  diretta  dell'avversita'
          atmosferica  assimilabile  a  una  calamita'   naturale   e
          calcolati,   a    livello    di    singolo    beneficiario,
          dall'autorita' regionale competente. I danni  includono  le
          perdite di  reddito  dovute  alla  distruzione  completa  o
          parziale della produzione  agricola  e  i  danni  materiali
          subiti   dalle   strutture   aziendali   quali:   immobili,
          attrezzature e macchinari, scorte, mezzi di  produzione.  I
          danni materiali alle  strutture  aziendali  sono  calcolati
          sulla base dei costi di riparazione o del valore  economico
          degli  stessi   prima   del   verificarsi   dell'avversita'
          atmosferica assimilabile a  una  calamita'  naturale.  Tale
          calcolo non supera i costi di riparazione o la  diminuzione
          del valore equo di mercato a seguito della calamita', ossia
          la differenza tra il valore delle strutture  immediatamente
          prima e  immediatamente  dopo  il  verificarsi  dell'evento
          eccezionale. Ai danni devono essere detratti  i  costi  non
          sostenuti e  possono  essere  aggiunti  eventuali  maggiori
          costi sostenuti dal beneficiario  a  causa  dell'avversita'
          atmosferica  assimilabile  alla  calamita'   naturale.   La
          perdita di reddito a  livello  di  singoli  beneficiari  e'
          calcolata sottraendo: il risultato ottenuto moltiplicando i
          quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell'anno in cui
          si e' verificata l'avversita'  atmosferica  assimilabile  a
          una calamita' naturale  per  il  prezzo  medio  di  vendita
          ricavato  nello  stesso  anno,   dal   risultato   ottenuto
          moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli  ottenuti
          nei   tre   anni   precedenti   l'avversita'    atmosferica
          assimilabile a  una  calamita'  naturale  o  da  una  media
          triennale basata sui cinque  anni  precedenti  l'avversita'
          atmosferica  assimilabile   a   una   calamita'   naturale,
          escludendo il valore piu' basso e quello piu' elevato,  per
          il prezzo medio di vendita  ottenuto.  La  riduzione  annua
          puo' essere calcolata: 
                a) tenendo conto della somma delle componenti colture
          e allevamenti qualora risultino danneggiate  entrambe  o  i
          danni abbiano interessato le strutture aziendali; 
                b)  limitatamente  alle  singole  componenti  qualora
          risultino  danneggiate  solo  le   colture   o   solo   gli
          allevamenti. 
              4-quater. Gli aiuti e  gli  eventuali  altri  pagamenti
          ricevuti a titolo di  indennizzo  delle  perdite,  compresi
          quelli percepiti nell'ambito di altre  misure  nazionali  o
          unionali  sono  limitati  all'80  per   cento   dei   costi
          ammissibili. L'intensita' di aiuto puo' essere aumentata al
          90 per cento nelle zone soggette a vincoli naturali. 
              4-quinquies. Gli aiuti destinati a indennizzare i danni
          causati da avversita' atmosferiche assimilabili a calamita'
          naturali sono ridotti del 50 per cento, salvo  quando  sono
          accordati a beneficiari che abbiano stipulato  una  polizza
          assicurativa a copertura di almeno il 50  per  cento  della
          loro produzione media annua o del  reddito  ricavato  dalla
          produzione e dei rischi climatici  compresi  nel  piano  di
          gestione dei rischi in agricoltura. 
              4-sexies. Si possono utilizzare indici per calcolare la
          produzione  agricola  della  singola  impresa,  purche'  il
          metodo di calcolo utilizzato  permetta  di  determinare  la
          perdita  effettiva  dell'impresa  agricola   nell'anno   in
          questione. 
              5. Le domande di intervento debbono  essere  presentate
          alle  autorita'  regionali  competenti  entro  il   termine
          perentorio  di  quarantacinque   giorni   dalla   data   di
          pubblicazione del decreto di  declaratoria  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica  italiana  e  di  individuazione
          delle zone interessate, di cui all'art. 6, comma 2. 
              6.  Compatibilmente  con  le  esigenze  primarie  delle
          imprese agricole, di  cui  al  presente  articolo,  possono
          essere  adottate   misure   volte   al   ripristino   delle
          infrastrutture connesse  all'attivita'  agricola,  tra  cui
          quelle irrigue e di  bonifica,  con  onere  della  spesa  a
          totale carico del Fondo di solidarieta' nazionale.».