Art. 6 Misure tecniche successive all'interruzione temporanea 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 1 del presente decreto, nonche' dalla normativa in materia di ore di riposo del personale imbarcato stabilita in particolare dall'art. 18 del decreto legislativo n. 66/2003 e dal vigente CCNL, l'esercizio dell'attivita' di pesca con gli attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia nell'areale compreso tra Trieste e Bari e nei periodi indicati al successivo comma 2, e' cosi' disciplinato: divieto nel giorno di venerdi'; a scelta dell'armatore: a) divieto in un altro giorno settimanale, definito dall'armatore e comunicato, anche nel medesimo giorno entro le ore 9,00, all'autorita' marittima dei porti di base logistica; ovvero b) effettuato per un ammontare totale non superiore a sessanta ore, distribuite in quattro giornate su base settimanale previa comunicazione all'autorita' marittima dei porti di base logistica. Non e' consentito il recupero di eventuali giornate di inattivita' causate da condizioni meteomarine avverse. 2. I periodi di attuazione delle misure tecniche successive all'interruzione temporanea sono: da Trieste a Ancona dal 2 settembre 2019 al 10 novembre 2019; da San Benedetto del Tronto a Termoli dal 16 settembre 2019 al 24 novembre 2019; da Manfredonia a Bari dal 2 settembre 2019 al 10 novembre 2019. 3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 1 del presente decreto, nonche' dalla normativa in materia di ore di riposo del personale imbarcato stabilita in particolare dall'art. 18 del decreto legislativo n. 66/2003 e dal vigente CCNL, decorsi i periodi indicati al precedente comma 2 del presente articolo, l'esercizio dell'attivita' di pesca con gli attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia e' cosi' disciplinato: a scelta dell'armatore: a) divieto in un altro giorno settimanale, definito dall'armatore e comunicato, anche nel medesimo giorno entro le ore 9,00, all'autorita' marittima dei porti di base logistica; ovvero b) effettuato per un ammontare totale non superiore a settantadue ore, distribuite in cinque giornate su base settimanale previa comunicazione all'autorita' marittima dei porti di base logistica. Non e' consentito il recupero di eventuali giornate di inattivita' causate da condizioni meteomarine avverse. 4. Dalla data del 29 luglio 2019 e fino al 31 ottobre 2019 e' vietata, nelle acque dei compartimenti marittimi dell'Adriatico, ad eccezione di quelli di Monfalcone e di Trieste, e dello Ionio, la pesca con il sistema strascico e/o volante - comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia - entro una distanza dalla costa inferiore alle 6 miglia ovvero con una profondita' d'acqua inferiore a sessanta metri. 5. Dalla data del 29 luglio 2019 e fino al 31 ottobre 2019, in deroga al divieto di cui al precedente comma 4, le unita' iscritte in IV categoria abilitate alla pesca costiera locale entro le sei miglia dalla costa e le unita' con lunghezza fuori tutto fino a quindici metri, sono autorizzate a pescare oltre le quattro miglia dalla costa.