Art. 6 
 
  L'art. 3, comma 2, punto 3,  del  decreto  ministeriale  30  luglio
2010, n. 11954, e' sostituito dal seguente: 
    «2.3) I  documenti  giustificativi  di  cui  all'art.  25-quater,
paragrafo 3, del regolamento (CE)  n.  889/2008,  sono  rappresentati
dalle  autorizzazioni  di  cui  ai  precedenti  punti  2.1)  e   2.2)
rilasciate dalle regioni.».