Art. 6 L'art. 3, comma 2, punto 3, del decreto ministeriale 30 luglio 2010, n. 11954, e' sostituito dal seguente: «2.3) I documenti giustificativi di cui all'art. 25-quater, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 889/2008, sono rappresentati dalle autorizzazioni di cui ai precedenti punti 2.1) e 2.2) rilasciate dalle regioni.».