Art. 6 Accertamento della produzione 1. Per determinare i quantitativi di birra, ai fini dell'accertamento della produzione del microbirrificio, il depositario autorizzato provvede, al termine della fase del condizionamento, ad annotare nel registro di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), i medesimi quantitativi di birra condizionata con le modalita' ivi previste e nel rispetto dei tempi indicati nel comma 2 del medesimo art. 7. 2. L'Ufficio competente verifica la regolare tenuta della contabilita' di cui all'art. 7 del microbirrificio e il corretto assolvimento dell'accisa anche attraverso il riscontro tra i quantitativi di birra condizionata riportati nella contabilita' stessa e i valori rilevati dal misuratore del mosto di cui all'art. 4, comma 2, o, nel caso siano stati installati a seguito delle prescrizioni di cui all'art. 4, comma 3, anche dagli altri eventuali dispositivi di misurazione. 3. Al fine di verificare il processo di fabbricazione della birra, l'Ufficio competente ha facolta' di riscontrare, in relazione a specifiche ricette, la resa percentuale di lavorazione dichiarata ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera d), attraverso esperimenti di lavorazione; ha facolta' altresi' di riscontrare la quantita' di acqua di lavaggio necessaria per la sanificazione delle caldaie e degli impianti.