Art. 6 Modalita' di intervento del FIR 1. Ai fini della determinazione degli indennizzi, Consob, Fondo interbancario di tutela di depositi (FITD) e Fondo di garanzia dei depositanti del Credito cooperativo (FGD.BCC) trasmettono, per quanto di rispettiva competenza, alla Commissione tecnica di cui all'art. 7, elenchi secondo ordine alfabetico, oggetto di apposita richiesta che ne determina contenuto e formato informatico di trasmissione, dei possessori, alla data del provvedimento di messa in liquidazione, degli strumenti finanziari emessi dalle banche in liquidazione, con i corrispondenti dati anagrafici, nonche' dei possessori degli strumenti finanziari e dei relativi importi ricevuti dagli stessi per transazioni o qualsiasi altra forma di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento comunque denominato. Rispetto alle obbligazioni subordinate il FITD, ai sensi dell'art. 1, comma 500, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, aggiunge il differenziale positivo del tasso di rendimento percepito rispetto a titoli di Stato con scadenza equivalente calcolato secondo quanto previsto dai commi 3, 4, e 5 dell'art. 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. Le modalita' di comunicazione degli elenchi e dei dati sono stabilite dalla apposita richiesta. 2. La Commissione tecnica acquisisce dalle Banche, dal FITD e dal FGD.BCC nonche' dagli enti pubblici rispettivamente interessati i dati, le informazioni e i documenti inerenti alla richiesta da parte degli istanti. I soggetti di cui al presente comma collaborano secondo diligenza entro sessanta giorni con la Commissione tecnica, la quale, scaduto detto termine, procede in base agli atti acquisiti e non e' responsabile per erronei pagamenti dovuti ad errori o omissioni imputabili ad altri soggetti. 3. La Commissione tecnica approva i piani di riparto delle risorse annuali del FIR sulla base delle istanze munite di idonea documentazione completa. 4. Il pagamento degli indennizzi viene effettuato a favore degli aventi diritto secondo il piano di riparto disposto e approvato dalla Commissione tecnica sulla base delle istanze corredate di idonea documentazione. La Commissione dispone il pagamento con la massima celerita', anche attraverso la predisposizione di piani di riparto parziale delle risorse disponibili e fino al loro esaurimento. I pagamenti degli indennizzi possono essere effettuati con la modalita' della spesa delegata, a valere su ordini di accreditamento a funzionari delegati appositamente nominati, mediante bonifico al conto corrente bancario o postale intestato agli aventi diritto. In caso di rifinanziamento del FIR con risorse finanziarie aggiuntive, gli importi dovuti sono corrisposti d'ufficio agli aventi diritto, secondo i relativi piani di riparto approvati dalla Commissione tecnica.