Art. 6 
 
          Ambito di applicazione e Commissari straordinari 
 
  1. Le disposizioni del presente Capo sono volte a disciplinare  gli
interventi per la riparazione  e  la  ricostruzione  degli  immobili,
l'assistenza alla popolazione e la ripresa  economica  nei  territori
dei comuni di cui all'allegato 1 interessati dagli eventi sismici  di
cui alle delibere del Consiglio dei ministri del  6  settembre  2018,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre  2018,  e
del 28 dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del  2
gennaio 2019, di seguito denominati «eventi». 
  2. Per lo  svolgimento  delle  funzioni  di  cui  al  comma  1,  il
Presidente del Consiglio dei  ministri,  d'intesa  con  i  Presidenti
delle  Giunte  regionali  competenti  per  territorio,  con   proprio
decreto,  nomina,  fino  al  31   dicembre   2021,   il   Commissario
straordinario per la ricostruzione nei  territori  dei  comuni  della
provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far  data  dal
16 agosto 2018 e il Commissario straordinario  per  la  ricostruzione
nei territori  dei  comuni  della  Citta'  metropolitana  di  Catania
colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018 i cui compensi  sono
determinati con lo stesso decreto, analogamente a quanto disposto per
il Commissario straordinario del Governo di cui  all'articolo  2  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,  in  misura  non  superiore  ai
limiti di cui all'articolo 15, comma 3, del  decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111, e fatto salvo quanto previsto  dall'articolo  34  della
legge 23 agosto 1988, n.  400,  con  oneri  a  carico  delle  risorse
disponibili sulle contabilita' speciali di  cui  all'articolo  8.  La
gestione  straordinaria,  finalizzata  all'attuazione  delle   misure
oggetto del presente Capo, cessa il 31 dicembre 2021. 
  3. I Commissari straordinari, di seguito  denominati  «Commissari»,
assicurano  una  ricostruzione  unitaria  e  omogenea  nei  territori
colpiti dagli eventi, attraverso specifici piani (( di riparazione  e
di  ricostruzione  degli  immobili  privati  e  pubblici  e   ))   di
trasformazione   e,   eventualmente,   di   delocalizzazione   urbana
finalizzati alla riduzione delle  situazioni  di  rischio  sismico  e
idrogeologico e alla tutela paesaggistica e, a tal fine,  programmano
l'uso delle risorse finanziarie e adottano  le  direttive  necessarie
per la progettazione ed esecuzione degli interventi, nonche'  per  la
determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari sulla base  di
indicatori del danno, della vulnerabilita' e di costi parametrici. 
  4. Gli interventi  e  i  piani  discendenti  dall'applicazione  del
presente Capo sono attuati nel rispetto degli  articoli  4  e  5  del
decreto del Presidente  della  Repubblica  8  agosto  1997,  n.  357,
nonche' degli strumenti  di  pianificazione  e  gestione  delle  aree
protette nazionali e regionali, individuate ai sensi  della  legge  6
dicembre 1991, n. 394.