Art. 6 
 
 
          Ambito di applicazione e Commissari straordinari 
 
  1. Le disposizioni del presente Capo sono volte a disciplinare  gli
interventi per la riparazione  e  la  ricostruzione  degli  immobili,
l'assistenza alla popolazione e la ripresa  economica  nei  territori
dei comuni di cui all'allegato 1 interessati dagli eventi sismici  di
cui alle delibere del Consiglio dei ministri del  6  settembre  2018,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre  2018,  e
del 28 dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del  2
gennaio 2019, di seguito denominati «eventi». 
  2. Per lo  svolgimento  delle  funzioni  di  cui  al  comma  1,  il
Presidente del Consiglio dei  ministri,  d'intesa  con  i  Presidenti
delle  Giunte  regionali  competenti  per  territorio,  con   proprio
decreto,  nomina,  fino  al  31   dicembre   2021,   il   Commissario
straordinario per la ricostruzione nei  territori  dei  comuni  della
provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far  data  dal
16 agosto 2018 e il Commissario straordinario  per  la  ricostruzione
nei territori  dei  comuni  della  Citta'  metropolitana  di  Catania
colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018 i cui compensi  sono
determinati con lo stesso decreto, analogamente a quanto disposto per
il Commissario straordinario del Governo di cui  all'articolo  2  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,  in  misura  non  superiore  ai
limiti di cui all'articolo 15, comma 3, del  decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111, e fatto salvo quanto previsto  dall'articolo  34  della
legge 23 agosto 1988, n.  400,  con  oneri  a  carico  delle  risorse
disponibili sulle contabilita' speciali di  cui  all'articolo  8.  La
gestione  straordinaria,  finalizzata  all'attuazione  delle   misure
oggetto del presente Capo, cessa il 31 dicembre 2021. 
  3. I Commissari straordinari, di seguito  denominati  «Commissari»,
assicurano  una  ricostruzione  unitaria  e  omogenea  nei  territori
colpiti dagli eventi, attraverso specifici piani di riparazione e  di
ricostruzione degli immobili privati e pubblici e  di  trasformazione
e,  eventualmente,  di  delocalizzazione  urbana   finalizzati   alla
riduzione delle situazioni di rischio sismico e idrogeologico e  alla
tutela paesaggistica e, a tal fine, programmano l'uso  delle  risorse
finanziarie e adottano le direttive necessarie per  la  progettazione
ed esecuzione degli interventi, nonche'  per  la  determinazione  dei
contributi spettanti ai beneficiari  sulla  base  di  indicatori  del
danno, della vulnerabilita' e di costi parametrici. 
  4. Gli interventi  e  i  piani  discendenti  dall'applicazione  del
presente Capo sono attuati nel rispetto degli  articoli  4  e  5  del
decreto del Presidente  della  Repubblica  8  agosto  1997,  n.  357,
nonche' degli strumenti  di  pianificazione  e  gestione  delle  aree
protette nazionali e regionali, individuate ai sensi  della  legge  6
dicembre 1991, n. 394. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  La  delibera  del  Consiglio  dei  ministri  del   6
          settembre 2018 (Dichiarazione dello stato di  emergenza  in
          conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito i Comuni
          della Provincia di Campobasso a  far  data  dal  16  agosto
          2018), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 19
          settembre 2018. 
              -  La  delibera  del  Consiglio  dei  ministri  del  28
          dicembre 2018 (Dichiarazione dello stato  di  emergenza  in
          conseguenza  dell'evento  sismico   che   ha   colpito   il
          territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena,  di
          Aci Sant'Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa  Venerina,
          di Trecastagni, di  Viagrande  e  di  Zafferana  Etnea,  in
          Provincia di Catania,  il  giorno  26  dicembre  2018),  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  1  del  2  gennaio
          2019. 
              - Per  il  testo  dell'art.  2,  del  decreto-legge  17
          ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti  in  favore  delle
          popolazioni  colpite  dal  sisma  del  24   agosto   2016),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre
          2016,  n.  229  (Interventi   urgenti   in   favore   delle
          popolazioni colpite dagli eventi sismici  del  2016),  come
          modificato dalla presente legge, si  veda  nei  riferimenti
          normativi all'art. 23. 
              - Si riporta l'art. 15 del decreto-legge 6 luglio  2011
          n.  98  (Disposizioni  urgenti   per   la   stabilizzazione
          finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15
          luglio 2011, n. 111: 
                «Art. 15 (Liquidazione degli enti dissestati e misure
          di   razionalizzazione   dell'attivita'   dei    commissari
          straordinari). - 1.  Fatta  salva  la  disciplina  speciale
          vigente per determinate categorie di enti pubblici,  quando
          la situazione economica, finanziaria e patrimoniale  di  un
          ente sottoposto alla vigilanza  dello  Stato  raggiunga  un
          livello di criticita' tale  da  non  potere  assicurare  la
          sostenibilita'    e    l'assolvimento    delle     funzioni
          indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare  fronte
          ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, con
          decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  l'ente   e'   posto   in
          liquidazione  coatta  amministrativa;  i  relativi   organi
          decadono ed e'  nominato  un  commissario.  Il  commissario
          provvede alla liquidazione dell'ente, non procede  a  nuove
          assunzioni, neanche per la  sostituzione  di  personale  in
          posti che si rendono vacanti e provvede all'estinzione  dei
          debiti esclusivamente nei limiti delle risorse  disponibili
          alla data  della  liquidazione  ovvero  di  quelle  che  si
          ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell'ente;  ogni
          atto adottato o contratto sottoscritto in deroga  a  quanto
          previsto nel presente  periodo  e'  nullo.  L'incarico  del
          commissario non puo' eccedere la durata di tre anni e  puo'
          essere prorogato, per motivate esigenze, una sola volta per
          un periodo massimo di due anni. Decorso  tale  periodo,  le
          residue attivita' liquidatorie continuano ad essere  svolte
          dal Ministero vigilante ai sensi della  normativa  vigente.
          Le  funzioni,  i  compiti   ed   il   personale   a   tempo
          indeterminato  dell'ente  sono  allocati  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro   vigilante,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, nel Ministero vigilante,  in
          altra  pubblica  amministrazione,  ovvero  in  una  agenzia
          costituita ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo  n.
          300 del 1999, con la conseguente  attribuzione  di  risorse
          finanziarie  comunque  non  superiori   alla   misura   del
          contributo statale gia' erogato  in  favore  dell'ente.  Il
          personale  trasferito  mantiene  il  trattamento  economico
          fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e
          continuative,  corrisposto  al  momento  del  trasferimento
          nonche' l'inquadramento previdenziale. Nel caso in  cui  il
          predetto  trattamento  economico   risulti   piu'   elevato
          rispetto a quello previsto e' attribuito per la  differenza
          un assegno  ad  personam  riassorbibile  con  i  successivi
          miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.  Con
          lo stesso  decreto  e'  stabilita  un'apposita  tabella  di
          corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni  economiche
          del personale assegnato. Le disposizioni del presente comma
          non si applicano agli enti territoriali ed  agli  enti  del
          servizio sanitario nazionale. 
                1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, nei casi in
          cui il bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza  dello
          Stato  non  sia  deliberato  nel  termine  stabilito  dalla
          normativa  vigente,  ovvero  presenti  una  situazione   di
          disavanzo di competenza per  due  esercizi  consecutivi,  i
          relativi organi, ad eccezione del collegio dei  revisori  o
          sindacale, decadono ed e' nominato un  commissario  con  le
          modalita' previste dal citato comma 1; se  l'ente  e'  gia'
          commissariato,  si  procede  alla  nomina   di   un   nuovo
          commissario.  Il  commissario  approva  il  bilancio,   ove
          necessario, e adotta le misure necessarie  per  ristabilire
          l'equilibrio finanziario dell'ente;  quando  cio'  non  sia
          possibile, il commissario chiede che l'ente  sia  posto  in
          liquidazione coatta amministrativa ai sensi  del  comma  1.
          Nell'ambito delle misure di cui al  precedente  periodo  il
          commissario puo' esercitare la facolta' di cui all'art. 72,
          comma  11,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n   112,
          convertito con legge 6  agosto  2008,  n.  133,  anche  nei
          confronti   del   personale   che   non   abbia   raggiunto
          l'anzianita' massima contributiva di quaranta anni. 
                2. Al  fine  di  garantire  il  raggiungimento  degli
          specifici obiettivi di interesse pubblico perseguiti con la
          nomina e di rafforzare i poteri di  vigilanza  e  controllo
          stabiliti  dalla  legislazione  di  settore,  i  commissari
          straordinari nominati ai  sensi  degli  articoli  11  della
          legge 23 agosto 1988,  n.  400,  20  del  decreto-legge  29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2009, n. 2, e 1 del decreto-legge 8 luglio
          2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
          agosto 2010, n. 129, e i commissari  e  sub  commissari  ad
          acta nominati ai sensi dell'art.  4  del  decreto-legge  1°
          ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 29 novembre 2007, n.  222,  possono  essere  in  ogni
          tempo revocati con le medesime modalita'  previste  per  la
          nomina. Al commissario o sub  commissario  revocato  spetta
          soltanto il compenso previsto con riferimento all'attivita'
          effettivamente svolta. 
                3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il  compenso  dei
          commissari o sub commissari di cui al comma 2  e'  composto
          da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa
          non puo' superare 50 mila euro, annui; la parte  variabile,
          strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed
          al rispetto dei tempi  di  realizzazione  degli  interventi
          ricadenti  nell'oggetto  dell'incarico  commissariale,  non
          puo'  superare  50  mila  euro  annui.  Con   la   medesima
          decorrenza si procede  alla  rideterminazione  nei  termini
          stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti  per
          gli incarichi di commissario e  sub  commissario  conferiti
          prima di tale data. La violazione  delle  disposizioni  del
          presente  comma  costituisce  responsabilita'   per   danno
          erariale. 
                4. Sono  esclusi  dall'applicazione  del  comma  3  i
          commissari nominati ai sensi dell'art. 4 del  decreto-legge
          1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla
          legge 29 novembre 2007, n.  222,  i  cui  compensi  restano
          determinati secondo  la  metodologia  di  calcolo  e  negli
          importi  indicati  nei  relativi   decreti   del   Ministro
          dell'economia e finanze  di  concerto  col  Ministro  della
          salute. 
                5. Al fine di contenere i tempi di svolgimento  delle
          procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di
          cui all'art. 2, comma 2 del decreto legge 23 dicembre 2003,
          n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004,  n.  39  e
          successive  modificazioni,  nelle  quali  sia  avvenuta  la
          dismissione dei compendi aziendali e che si  trovino  nella
          fase di liquidazione, l'organo commissariale monocratico e'
          integrato da due ulteriori  commissari,  da  nominarsi  con
          decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  o  del
          Ministro dello sviluppo economico con le modalita'  di  cui
          all'art. 38 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.  270.
          A ciascun commissario il collegio puo' delegare  incombenze
          specifiche. L'applicazione delle norme di cui ai commi da 2
          a 5 del presente articolo non puo' comportare  aggravio  di
          costi a carico della procedura  per  i  compensi  che  sono
          liquidati ripartendo per tre le somme gia' riconoscibili al
          commissario unico.». 
              - Si riporta l'art. 34, della legge 23 agosto 1988,  n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio dei ministri): 
                «Art. 34 (Oneri relativi al personale a  disposizione
          della Presidenza del Consiglio dei ministri ed agli  uffici
          dei  commissari  del  Governo  nelle  regioni).  -  1.   Le
          amministrazioni e gli enti  di  appartenenza  continuano  a
          corrispondere gli emolumenti al proprio personale  posto  a
          disposizione della Presidenza del Consiglio  dei  ministri.
          La  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  provvede   a
          rimborsare   i   relativi   oneri   nei   riguardi    delle
          amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e delle
          amministrazioni pubbliche non statali e  assume  a  proprio
          carico le spese relative alla dotazione degli  immobili  da
          destinare  a  sede  dei  commissari   del   Governo   nelle
          regioni.». 
              - Si riportano gli articoli 4  e  5,  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  8  agosto   1997,   n.   357
          (Regolamento  recante   attuazione   della   direttiva   n.
          92/43/CEE  relativa  alla   conservazione   degli   habitat
          naturali e seminaturali, nonche' della flora e della  fauna
          selvatiche): 
                «Art. 4 (Misure di conservazione). - 1. Le Regioni  e
          le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano  per
          i proposti siti di importanza comunitaria opportune  misure
          per evitare il  degrado  degli  habitat  naturali  e  degli
          habitat di specie, nonche' la  perturbazione  delle  specie
          per cui le zone sono state designate, nella misura  in  cui
          tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative
          per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento. 
                2. Le Regioni e le Province autonome di Trento  e  di
          Bolzano, sulla base di linee guida per  la  gestione  delle
          aree della rete «Natura 2000», da adottarsi con decreto del
          Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio,
          sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le Regioni e le Province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, adottano per le zone  speciali  di  conservazione,
          entro sei  mesi  dalla  loro  designazione,  le  misure  di
          conservazione  necessarie  che   implicano   all'occorrenza
          appropriati piani di gestione  specifici  od  integrati  ad
          altri   piani   di   sviluppo   e   le   opportune   misure
          regolamentari,  amministrative  o  contrattuali  che  siano
          conformi alle  esigenze  ecologiche  dei  tipi  di  habitat
          naturali di cui  all'allegato  A  e  delle  specie  di  cui
          all'allegato B presenti nei siti. 
                2-bis. Le misure di  cui  al  comma  1  rimangono  in
          vigore  nelle   zone   speciali   di   conservazione   fino
          all'adozione delle misure previste al comma 2. 
                3. Qualora le zone speciali di conservazione ricadano
          all'interno di aree  naturali  protette,  si  applicano  le
          misure di conservazione per queste previste dalla normativa
          vigente.  Per  la  porzione   ricadente   all'esterno   del
          perimetro dell'area  naturale  protetta  la  regione  o  la
          provincia autonoma adotta, sentiti anche  gli  enti  locali
          interessati e il soggetto gestore  dell'area  protetta,  le
          opportune misure di conservazione e le norme di gestione.». 
                «Art.  5  (Valutazione  di  incidenza).  -  1.  Nella
          pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere
          conto della valenza naturalistico-ambientale  dei  proposti
          siti di importanza  comunitaria,  dei  siti  di  importanza
          comunitaria e delle zone speciali di conservazione. 
                2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici  e
          di   settore,   ivi   compresi   i   piani    agricoli    e
          faunistico-venatori  e  le  loro  varianti,  predispongono,
          secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno  studio  per
          individuare e valutare gli effetti che il piano puo'  avere
          sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del
          medesimo.  Gli  atti  di  pianificazione  territoriale   da
          sottoporre alla valutazione di incidenza  sono  presentati,
          nel caso di piani  di  rilevanza  nazionale,  al  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso  di
          piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e
          comunale, alle regioni e alle province autonome competenti. 
                3.  I  proponenti  di  interventi  non   direttamente
          connessi e  necessari  al  mantenimento  in  uno  stato  di
          conservazione soddisfacente delle specie  e  degli  habitat
          presenti  nel  sito,  ma  che   possono   avere   incidenze
          significative   sul   sito    stesso,    singolarmente    o
          congiuntamente ad altri  interventi,  presentano,  ai  fini
          della  valutazione  di  incidenza,  uno  studio  volto   ad
          individuare e  valutare,  secondo  gli  indirizzi  espressi
          nell'allegato G, i principali effetti che detti  interventi
          possono avere sul proposto sito di importanza  comunitaria,
          sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di
          conservazione,   tenuto   conto    degli    obiettivi    di
          conservazione dei medesimi. 
                4.  Per  i  progetti  assoggettati  a  procedura   di
          valutazione di impatto ambientale,  ai  sensi  dell'art.  6
          della legge 8 luglio  1986,  n.  349,  e  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  12  aprile  1996,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del  7  settembre  1996,  e
          successive modificazioni ed integrazioni,  che  interessano
          proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza
          comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti
          dal presente regolamento, la valutazione  di  incidenza  e'
          ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal
          caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti  dei
          progetti sugli habitat e sulle specie  per  i  quali  detti
          siti e zone sono stati individuati. A tale fine  lo  studio
          di  impatto  ambientale  predisposto  dal  proponente  deve
          contenere gli elementi  relativi  alla  compatibilita'  del
          progetto  con  le  finalita'  conservative   previste   dal
          presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di
          cui all'allegato G. 
                5. Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e
          degli interventi di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e  le
          province  autonome,  per  quanto  di  propria   competenza,
          definiscono le  modalita'  di  presentazione  dei  relativi
          studi, individuano le autorita'  competenti  alla  verifica
          degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi  di  cui
          all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della  medesima
          verifica,  nonche'  le  modalita'  di  partecipazione  alle
          procedure nel caso di piani interregionali. 
                6.   Fino   alla   individuazione   dei   tempi   per
          l'effettuazione della  verifica  di  cui  al  comma  5,  le
          autorita' di cui ai commi 2  e  5  effettuano  la  verifica
          stessa entro sessanta giorni dal ricevimento  dello  studio
          di cui ai commi 2, 3 e 4 e possono chiedere una sola  volta
          integrazioni   dello   stesso   ovvero   possono   indicare
          prescrizioni alle quali il proponente deve  attenersi.  Nel
          caso in cui le  predette  autorita'  chiedano  integrazioni
          dello studio, il termine per la  valutazione  di  incidenza
          decorre  nuovamente  dalla  data  in  cui  le  integrazioni
          pervengono alle autorita' medesime. 
                7.  La  valutazione  di  incidenza  di  piani  o   di
          interventi che  interessano  proposti  siti  di  importanza
          comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali
          di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente,  in
          un'area naturale protetta nazionale,  come  definita  dalla
          legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' effettuata sentito l'ente
          di gestione dell'area stessa. 
                8.     L'autorita'     competente     al     rilascio
          dell'approvazione definitiva del  piano  o  dell'intervento
          acquisisce preventivamente  la  valutazione  di  incidenza,
          eventualmente individuando modalita' di  consultazione  del
          pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi. 
                9. Qualora, nonostante le conclusioni negative  della
          valutazione  di  incidenza  sul  sito  ed  in  mancanza  di
          soluzioni alternative possibili, il  piano  o  l'intervento
          debba essere realizzato per motivi imperativi di  rilevante
          interesse pubblico, inclusi motivi  di  natura  sociale  ed
          economica,  le  amministrazioni  competenti  adottano  ogni
          misura compensativa necessaria per  garantire  la  coerenza
          globale della rete «Natura 2000» e ne  danno  comunicazione
          al Ministero dell'ambiente e della  tutela  del  territorio
          per le finalita' di cui all'art. 13. 
                10.  Qualora  nei  siti  ricadano  tipi  di   habitat
          naturali e specie prioritari, il piano  o  l'intervento  di
          cui sia stata valutata l'incidenza  negativa  sul  sito  di
          importanza comunitaria, puo' essere realizzato soltanto con
          riferimento ad esigenze connesse alla  salute  dell'uomo  e
          alla  sicurezza  pubblica  o  ad   esigenze   di   primaria
          importanza per  l'ambiente,  ovvero,  previo  parere  della
          Commissione  europea,  per  altri  motivi   imperativi   di
          rilevante interesse pubblico.». 
              - La legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro  sulle
          aree protette), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  del
          13 dicembre 1991 n. 292, S.O. n. 83.