Art. 6 
 
                Decadenza dalle agevolazioni fiscali 
 
  1. Il diritto alle agevolazioni di cui all'art. 4 decade se,  entro
tre anni dalla data in cui rileva l'investimento ai  sensi  dell'art.
3, si verifica: 
    a)  la  cessione,  anche  parziale,  a  titolo   oneroso,   delle
partecipazioni  o  quote  ricevute  in  cambio   degli   investimenti
agevolati ai sensi dell'art. 3, inclusi gli atti a titolo oneroso che
importano costituzione o trasferimento di diritti reali di  godimento
e i conferimenti in societa',  salvo  quanto  disposto  al  comma  3,
lettere a) e b), nonche' la cessione di diritti o  titoli  attraverso
cui possono essere acquisite le predette partecipazioni o quote; 
    b) la riduzione di capitale nonche' la ripartizione di riserve  o
altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle  azioni  o
quote delle start-up innovative o delle PMI innovative ammissibili  o
delle  altre  societa'  che  investono  prevalentemente  in  start-up
innovative o PMI innovative ammissibili e le  cui  azioni  non  siano
quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale  di
negoziazione; 
    c) il recesso o l'esclusione degli investitori di cui all'art. 2,
comma 1; 
    d) la perdita di uno dei requisiti previsti dall'art.  25,  comma
2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, da parte della start-up
innovativa, secondo quanto risulta dal periodico aggiornamento  della
sezione del registro delle imprese del comma 8 dello stesso art. 25; 
    e) la perdita di uno dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 1,
del  decreto-legge  24  gennaio  2015,  n.  3,  da  parte  della  PMI
innovativa  ammissibile,  secondo  quanto   risulta   dal   periodico
aggiornamento della sezione del registro delle imprese  del  comma  2
dello stesso art. 4. 
  2. Nel caso di investimenti effettuati dai soggetti di cui all'art.
2, comma 1,  per  il  tramite  delle  altre  societa'  che  investono
prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili e
le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o  su  un
sistema multilaterale di negoziazione, la condizione di cui al  comma
1 deve essere verificata in capo  alla  stessa  societa'  tramite  la
quale si effettua  l'investimento.  Qualora  non  sia  rispettata  la
condizione di cui al primo periodo, gli investitori devono  riceverne
notizia entro il termine per  la  presentazione  della  dichiarazione
delle imposte sui redditi relativa al periodo  d'imposta  in  cui  si
verifica  tale  causa  di  decadenza,  al  fine  del  rispetto  degli
adempimenti stabiliti nel successivo comma 4. 
  3. Non si considerano cause di decadenza dall'agevolazione: 
    a) i trasferimenti a titolo gratuito  o  a  causa  di  morte  del
contribuente, nonche' i  trasferimenti  conseguenti  alle  operazioni
straordinarie di cui ai capi III e IV del titolo  III  del  Tuir;  in
tali casi, ad eccezione  dei  trasferimenti  a  causa  di  morte,  le
condizioni previste dal presente decreto devono essere  verificate  a
decorrere dalla  data  in  cui  e'  stato  effettuato  l'investimento
agevolato da parte del dante causa; 
    b) la perdita dei requisiti previsti dall'art. 25, comma  2,  del
decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  da  parte  della  start-up
innovativa dovuta (i) alla scadenza dei cinque  anni  dalla  data  di
costituzione, (ii) o al superamento  della  soglia  di  valore  della
produzione annua pari a euro 5.000.000, (iii) alla quotazione  su  un
sistema multilaterale di negoziazione, (iv)  o  all'acquisizione  dei
requisiti di PMI innovativa ammissibile, di cui all'art. 4, comma  1,
del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3; 
    c) la perdita dei requisiti previsti dall'art. 4,  comma  1,  del
decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, da parte  della  PMI  innovativa
ammissibile dovuta  (i)  al  superamento  delle  soglie  dimensionali
previste dalla raccomandazione della Commissione del  6  maggio  2003
relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese
(2003/361/CE) (ii) o alla quotazione su un mercato regolamentato. 
  4.  Nel  periodo  d'imposta  in  cui  si  verifica   la   decadenza
dall'agevolazione, il soggetto che ha beneficiato dell'incentivo: 
    a) se soggetto passivo dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche, deve incrementare l'imposta lorda di tale periodo  d'imposta
di un ammontare corrispondente alla detrazione effettivamente  fruita
nei periodi di imposta precedenti, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2,
aumentata  degli  interessi  legali.  Il   relativo   versamento   e'
effettuato entro il termine per il versamento  a  saldo  dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche; 
    b) se soggetto passivo dell'imposta sul reddito  delle  societa',
deve incrementare il reddito imponibile  di  tale  periodo  d'imposta
dell'importo corrispondente all'ammontare che non  ha  concorso  alla
formazione del reddito nei periodi di imposta  precedenti,  ai  sensi
dell'art. 4, comma 3. Entro il termine  per  il  versamento  a  saldo
dell'imposta sul reddito delle societa'  e'  dovuto  l'importo  degli
interessi legali da  determinare  sulla  imposta  sul  reddito  delle
societa' non versata per i periodi di imposta precedenti per  effetto
delle disposizioni del presente decreto.