Art. 6. Contrattazione collettiva integrativa: soggetti 1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal presente CCNL, tra la delegazione sindacale, come individuata al comma 2, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 4. 2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono: a) i rappresentanti nazionali o territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL; b) le rappresentanze sindacali aziendali costituite espressamente per la presente area contrattuale ai sensi dell'art. 42, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 dalle organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei CCNL della stessa area dirigenziale, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 165/2001. 3. La disciplina di cui al comma 2 lett. b) trova applicazione fino alla costituzione delle specifiche rappresentanze sindacali unitarie del personale destinatario del presente CCNL, ai sensi dell'art. 42, comma 9, del decreto legislativo n. 165 del 2001. 4. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui e' individuato il presidente, sono designati dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti. Presso le universita', la delegazione di parte datoriale e' nominata dal Consiglio di amministrazione ed e' presieduta dal Rettore e dal Direttore generale o da soggetti loro delegati. Presso le Aziende ospedaliere universitarie la delegazione datoriale e' nominata dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti ed e' composta dal titolare del potere di rappresentanza dell'Azienda o da un suo delegato e dal rettore dell'Universita' o da un suo delegato, tra i quali e' individuato il presidente. Presso gli enti di ricerca, la delegazione di parte datoriale e' composta dal presidente o da un suo delegato, che la presiede, e dal direttore generale o uno suo delegato.