Art. 6 Garanzia dello Stato 1. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia di ultima istanza dello Stato, secondo i criteri, le condizioni e le modalita' stabiliti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'art. 58, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221.