Art. 6 Contrassegno mediante IU a livello unitario 1. I fabbricanti e gli importatori contrassegnano ciascuna confezione unitaria lavorata o importata nell'Unione con un identificativo univoco («IU a livello unitario») in conformita' all'art. 8. 2. Nel caso di prodotti del tabacco lavorati al di fuori dell'Unione, l'IU a livello unitario e' applicato sulla confezione unitaria prima che il prodotto del tabacco sia importato nell'Unione.