Art. 6 
 
             Contrassegno mediante IU a livello unitario 
 
  1.  I  fabbricanti  e  gli  importatori   contrassegnano   ciascuna
confezione  unitaria  lavorata  o  importata   nell'Unione   con   un
identificativo univoco  («IU  a  livello  unitario»)  in  conformita'
all'art. 8. 
  2.  Nel  caso  di  prodotti  del  tabacco  lavorati  al  di   fuori
dell'Unione, l'IU a livello unitario e'  applicato  sulla  confezione
unitaria prima che il prodotto del tabacco sia importato nell'Unione.