Art. 6. Diritti dei contro-interessati 1. Della richiesta di accesso devono essere tempestivamente informati gli eventuali contro-interessati, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza. L'Amministrazione effettua tale comunicazione con mezzi idonei a comprovarne la ricezione. 2. I soggetti contro-interessati sono individuati in base alla natura del documento richiesto, tenuto conto anche del contenuto degli atti connessi, di cui all'art. 5, comma 2. 3. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, i contro-interessati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, l'Amministrazione provvede sulla richiesta.