Art. 6 
 
         Vita media utile convenzionale e periodo di diritto 
                     ai meccanismi incentivanti 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  il  periodo  di  diritto  ai
meccanismi  incentivanti  per  gli  impianti   nuovi,   integralmente
ricostruiti, riattivati, oggetto di intervento di  rifacimento  o  di
potenziamento e' pari alla vita  media  utile  convenzionale,  i  cui
valori sono riportati in Allegato 1, fatto salvo quanto  previsto  ai
commi 3 e 4. 
  2. Il periodo di diritto ai meccanismi incentivanti  decorre  dalla
data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto. 
  3. Il periodo per il quale si ha diritto ai meccanismi incentivanti
e'  considerato  al  netto  di  eventuali  fermate,  disposte   dalle
competenti autorita', secondo  la  normativa  vigente,  per  problemi
connessi alla sicurezza della rete elettrica riconosciuti dal gestore
di  rete,  per  eventi  calamitosi  riconosciuti   dalle   competenti
autorita', per altre cause di forza  maggiore  riscontrate  dal  GSE,
nonche', per gli impianti sottoposti  a  rinnovo  dell'autorizzazione
integrata ambientale, dei  tempi  di  fermo  causati  da  ritardo  di
rilascio della predetta autorizzazione da parte  dell'Amministrazione
competente  per  cause  non  dipendenti  da  atti   o   comportamenti
imputabili allo stesso produttore.  A  tal  fine,  al  produttore  e'
concessa un'estensione del  periodo  nominale  di  diritto,  pari  al
periodo complessivo di fermate di cui al presente comma.  Il  periodo
per il quale si ha diritto ai  meccanismi  incentivanti,  incluso  il
periodo ai sensi di precedenti provvedimenti  di  incentivazione,  e'
inoltre  considerato  al  netto   di   eventuali   fermate   per   la
realizzazione di interventi di  ammodernamento  e  potenziamento  non
incentivati, riconosciuti come tali dal GSE.  In  tale  ultimo  caso,
l'estensione  del  periodo  nominale  di  diritto,  non  puo'  essere
comunque superiore a dodici mesi. 
  4. L'erogazione degli incentivi e' sospesa  nelle  ore  in  cui  si
registrano prezzi zonali orari pari a zero, per un periodo  superiore
a sei  ore  consecutive.  Il  periodo  di   diritto   ai   meccanismi
incentivanti e' conseguentemente calcolato al netto delle ore  totali
in cui si e' registrata tale sospensione. La stessa  disposizione  si
riferisce al caso  in  cui  si  registrino  prezzi  negativi,  quando
saranno introdotti nel regolamento del mercato elettrico italiano.