Art. 6. Caratteristiche al consumo 1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Brachetto d'Acqui» o «Acqui» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: «Brachetto d'Acqui» o «Acqui»: colore: rosso rubino di media intensita' e tendente al granato chiaro o rosato o rose'; odore: caratteristico, molto delicato, talvolta fruttato e tendente allo speziato nella versione meno zuccherina; sapore: delicato, caratteristico, da secco a dolce; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% di cui almeno il 5,00% in alcol svolto; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 18 g/l. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Brachetto d'Acqui» o «Acqui», nella tipologia sopra descritta, all'atto dell'immissione al consumo puo' essere caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione che, conservato alla temperatura di 20° centigradi in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione non superiore a 2,5 bar; «Brachetto d'Acqui» o «Acqui» spumante: spuma: fine, persistente; colore: rosso rubino di media intensita' e tendente al granato chiaro o rosato o rose'; odore: caratteristico, molto delicato, talvolta fruttato e tendente allo speziato nella versione meno zuccherina; sapore: aroma muschiato, delicato, caratteristico, da extrabrut a dolce; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% di cui almeno il 6,00% in alcol svolto; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 17 g/l; «Brachetto d'Acqui» o «Acqui» passito: colore: rosso rubino di media intensita' talvolta tendente al granato; odore: aroma muschiato, molto delicato, caratteristico del vitigno Brachetto, talvolta con sentore di legno; sapore: dolce, aroma muschiato, armonico, vellutato, talvolta con sentore di legno; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% di cui almeno l'11,00% in alcol svolto; zuccheri riduttori: minimo 50,0 g/l; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.