Art. 6 
 
    Ulteriori competenze per l'esercizio delle funzioni delegate 
 
  1. Negli ambiti  oggetto  del  presente  decreto,  il  Ministro  e'
altresi' delegato: 
    a) a nominare  esperti  e  consulenti,  a  costituire  organi  di
studio,  commissioni  e  gruppi  di  lavoro,  nonche'   a   designare
rappresentanti  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   in
organismi  analoghi   operanti   presso   altre   amministrazioni   o
istituzioni; 
    b)  a  provvedere  a  intese  e  concerti  di  competenza   della
Presidenza del Consiglio dei ministri, necessari per  le  iniziative,
anche normative, di altre amministrazioni, nonche' ove previsto dalle
disposizioni di legge; 
    c) a curare il coordinamento tra  le  amministrazioni  competenti
per l'attuazione dei progetti nazionali e  locali,  nonche'  tra  gli
organismi nazionali operanti nelle materie oggetto della delega. 
  2. Nelle materia di competenza, il Ministro assiste  il  Presidente
del Consiglio dei ministri  ai  fini  dell'esercizio  del  potere  di
nomina alla presidenza di  enti,  istituti  o  aziende  di  carattere
nazionale,  di  competenza  dell'amministrazione  statale  ai   sensi
dell'art. 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
  3. Il  Ministro  rappresenta  il  Governo  italiano  in  tutti  gli
organismi internazionali e dell'Unione europea nelle materie  oggetto
del  presente   decreto,   anche   ai   fini   della   formazione   e
dell'attuazione  della   normativa   europea   e   internazionale   e
dell'implementazione di programmi  e  piani  d'azione  delle  Nazioni
unite, del Consiglio d'Europa e dell'Unione  europea  e  delle  altre
organizzazioni internazionali.