Art. 6 
 
                 Piano tecnico di interoperabilita' 
                      delle Piattaforme del Rdc 
 
  1. Le piattaforme di cui agli articoli 4 e 5 del  presente  decreto
dialogano tra di loro al fine di  svolgere  le  funzioni  di  seguito
indicate, scambiando i dati nelle  modalita'  individuate  nel  Piano
tecnico di cui al comma 2 del presente articolo: 
    a) comunicazione da parte dei servizi competenti dei  comuni,  in
forma singola o associata, ai centri per  l'impiego,  in  esito  alla
valutazione preliminare, dei beneficiari per i quali  i  bisogni  del
nucleo   familiare   e   dei   suoi   componenti   siano    risultati
prevalentemente connessi  alla  situazione  lavorativa,  al  fine  di
consentire nei termini previsti dall'art. 4, comma 12,  decreto-legge
28 gennaio 2019, n. 4, la sottoscrizione dei Patti per il  lavoro.  I
dati oggetto di comunicazione da  parte  dei  comuni  sono  i  codici
fiscali dei beneficiari in relazione ai quali il Sistema  informativo
mette a disposizione i dati di cui all'art. 3, comma 5  del  presente
decreto; 
    b) comunicazione da parte dei centri  per  l'impiego  ai  servizi
competenti dei comuni, in forma singola o associata, dei  beneficiari
per i quali siano ravvisate particolari criticita' in relazione  alle
quali  sia  difficoltoso  l'avvio  di  un  percorso  di   inserimento
lavorativo, ai sensi dell'art. 4, comma 5-quater,  del  decreto-legge
28 gennaio 2019, n. 4. I dati oggetto di comunicazione da  parte  dei
centri per  l'impiego  sono  le  motivazioni  dell'invio  ai  servizi
sociali e i codici fiscali dei beneficiari in relazione ai  quali  il
Sistema informativo mette a disposizione i dati di  cui  all'art.  3,
comma 4, lettera a) del presente decreto; 
    c) coordinamento del lavoro tra  gli  operatori  dei  centri  per
l'impiego, i servizi sociali e gli altri  servizi  territoriali,  con
riferimento ai beneficiari per i quali il  bisogno  sia  complesso  e
multidimensionale, al fine di consentire la sottoscrizione dei  Patti
per l'inclusione sociale, nelle modalita' previste dall'art. 4, comma
12, del decreto-legge 28 gennaio  2019,  n.  4;  i  dati  oggetto  di
comunicazione sono descritti nella tabella 2 dell'allegato sub 4); 
    d)  messa  a  disposizione  delle  informazioni  sui  Patti  gia'
sottoscritti, ove risulti necessario nel corso  della  fruizione  del
beneficio  integrare  o  modificare  i  sostegni  e  gli  impegni  in
relazione ad attivita' di competenza del centro per l'impiego  ovvero
del servizio sociale originariamente non incluso nei Patti  medesimi;
i dati oggetto  di  comunicazione  sono  descritti  nella  tabella  3
dell'allegato sub 4); 
    e) messa a  disposizione  dei  comuni  delle  informazioni  sulle
dichiarazioni di immediata disponibilita' al lavoro sottoscritte  dai
beneficiari del Rdc convocati dai servizi competenti per il contrasto
della poverta' dei comuni descritti nella Tabella 5 dell'allegato sub
4). 
  2. Al fine di consentire il dialogo tra le Piattaforme per il  Rdc,
per lo svolgimento delle funzioni  sopra  indicate,  nonche'  per  la
messa  a  disposizione  dell'INPS  delle   informazioni   sui   fatti
suscettibili di dar luogo  alle  sanzioni  di  cui  all'art.  7,  del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, e di quelle sulle verifiche  dei
requisiti di residenza e soggiorno di cui all'art. 5,  comma  4,  del
medesimo decreto-legge, nel rispetto dei principi di  minimizzazione,
integrita' e riservatezza dei dati personali, e' approvato il  «Piano
tecnico  di  interoperabilita'  delle  Piattaforme  del  Rdc»,  testo
allegato sub 5), parte integrante del presente decreto.