(Allegato 1-art. 6)
                               Art. 6. 
 
              Finanziamento delle attivita' del CoReVe 
 
    1. Il Consorzio e' tenuto a garantire l'equilibrio della  propria
gestione finanziaria. 
    2. I mezzi finanziari per il funzionamento del CoReVe provengono: 
      a) dai contributi versati dai consorziati o  da  terzi,  ed  in
particolare dall'eventuale contributo annuo  previsto  al  successivo
art. 9, comma 2, lettera i); 
      b) dal contributo ambientale attribuito al CoReVe da CONAI, con
apposita convenzione ai sensi dell'art.  224,  comma  8  del  decreto
legislativo 3 aprite 2006, n. 152 e versato  dal  CONAI  medesimo  ai
sensi dell'art. 223, comma  3.  Il  predetto  contributo  ambientale,
costituisce mezzo proprio del  Consorzio  ed  e'  utilizzato  per  il
ritiro degli imballaggi primari  o  comunque  conferiti  al  servizio
pubblico, nel rispetto della libera concorrenza  nelle  attivita'  di
settore; 
      c) dai proventi della cessione dei  rifiuti  di  imballaggi  in
vetro raccolti e ritirati  a  seguito  di  convenzioni  stipulate  da
CoReVe con i comuni o loro delegati,  nonche'  delle  prestazioni  di
servizi connesse; 
      d)  dai  proventi  della  gestione  patrimoniale  ivi  comprese
eventuali liberalita'; 
      e) dall'utilizzazione dei Fondi di riserva; 
      f) dall'eventuale utilizzazione del  Fondo  consortile  con  le
modalita' indicate al precedente art. 5, commi 4 e 2; 
      g) da eventuali contributi e finanziamenti provenienti da  enti
pubblici e/o privati; 
      h) dalle eventuali somme, diverse da quelle  previste  all'art.
14 dello Statuto del CONAI, versate al Consorzio  dal  CONAI  per  le
finalita' consortili.