Art. 6 Copertura finanziaria 1. Agli oneri di cui agli articoli 1, comma 19, e 2, commi 1 e 3, per complessivi (( euro 3.400.000 per l'anno 2019, euro 7.995.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, euro 6.495.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 )), ed euro 4.395.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede: a) quanto a euro 4.395.000 annui a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per euro 350.000 annui a decorrere dall'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, per euro 4.045.000 annui a decorrere dall'anno 2020; b) quanto a euro 3.200.000 per l'anno 2019 e a euro 2.100.000 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da imputare sulla quota parte del fondo attribuita al Ministero dello sviluppo economico. (( b-bis) quanto a euro 200.000 per l'anno 2019 e a euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 623, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 )). 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi - Si riporta l'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145: «95. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 740 milioni di euro per l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033.». - Si riporta l'articolo 1, comma 623, della legge 11 dicembre 2016, n. 232: «623. Per l'acquisto e l'ammodernamento dei mezzi strumentali, anche utilizzando i meccanismi di centralizzazione acquisti attraverso la societa' Consip Spa, in uso alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche mediante leasing finanziario, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione finanziaria di 70 milioni di euro per l'anno 2017 e di 180 milioni di euro annui per il periodo 2018-2030. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze in relazione alle richieste del Ministro dell'interno, del Ministro della difesa e del Ministro della giustizia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le amministrazioni cui destinare le predette somme.».