Art. 6 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri di cui agli articoli 1, comma 19, e 2, commi 1  e  3,
per complessivi (( euro 3.400.000 per l'anno 2019, euro 7.995.000 per
ciascuno degli anni 2020 e 2021, euro 6.495.000  per  ciascuno  degli
anni 2022 e 2023 )), ed euro 4.395.000 annui  a  decorrere  dall'anno
2024, si provvede: 
    a) quanto a euro 4.395.000 annui a decorrere dal  2020,  mediante
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dello  sviluppo  economico  per  euro  350.000  annui  a
decorrere dall'anno 2020 e  l'accantonamento  relativo  al  Ministero
dell'economia e delle finanze, per euro 4.045.000 annui  a  decorrere
dall'anno 2020; 
    b) quanto a euro 3.200.000 per l'anno 2019 e a euro 2.100.000 per
ciascuno  degli  anni  dal  2020  al  2023,  mediante  corrispondente
utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo  1,  comma
95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  da  imputare  sulla  quota
parte del fondo attribuita al Ministero dello sviluppo economico. 
    (( b-bis) quanto  a  euro  200.000  per  l'anno  2019  e  a  euro
1.500.000  per  ciascuno   degli   anni   2020   e   2021,   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 623, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 )). 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 1, comma  95,  della  legge  30
          dicembre 2018, n. 145: 
              «95.  Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  istituito  un  fondo  da
          ripartire con una dotazione di  740  milioni  di  euro  per
          l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno  2020,  di
          1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni  di
          euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300  milioni
          di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033.». 
              -  Si riporta l'articolo 1, comma 623, della  legge  11
          dicembre 2016, n. 232: 
              «623.  Per  l'acquisto  e  l'ammodernamento  dei  mezzi
          strumentali,   anche   utilizzando    i    meccanismi    di
          centralizzazione acquisti  attraverso  la  societa'  Consip
          Spa, in uso alle Forze di polizia e al Corpo nazionale  dei
          vigili del fuoco, anche mediante  leasing  finanziario,  e'
          istituito  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze un fondo  con  una  dotazione
          finanziaria di 70 milioni di euro per l'anno 2017 e di  180
          milioni di euro annui per il periodo 2018-2030. Con decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del
          Ministro dell'economia e delle finanze  in  relazione  alle
          richieste del Ministro  dell'interno,  del  Ministro  della
          difesa e del Ministro della giustizia,  da  adottare  entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, sono  individuate  le  amministrazioni  cui
          destinare le predette somme.».