Art. 6 
 
                          Servizio centrale 
 
  1. Il Servizio centrale  provvede  ai  sensi  dell'articolo  l'art.
1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,  n.  39,  all'assistenza
agli enti locali che intendono predisporre  progetti  di  accoglienza
nell'ambito del Siproimi e agli enti locali titolari di finanziamento
al fine di garantire la corretta attivazione e gestione del  progetto
approvato, nonche' a svolgere l'attivita' di monitoraggio di  cui  ai
commi 4 e 5 del medesimo art. 1-sexies, secondo quanto previsto nelle
Linee guida allegate al presente decreto. 
  2. Le attivita' del Servizio centrale accompagnano  l'intero  ciclo
di vita del progetto dell'ente locale, prevedendo anche visite presso
gli enti locali al fine di supportare  gli  stessi  nell'applicazione
della  normativa  e  delle  istruzioni  operative   di   riferimento,
individuando anche le azioni correttive piu' opportune ad  accrescere
la qualita' dei servizi di accoglienza.