Art. 6 Servizio centrale 1. Il Servizio centrale provvede ai sensi dell'articolo l'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, all'assistenza agli enti locali che intendono predisporre progetti di accoglienza nell'ambito del Siproimi e agli enti locali titolari di finanziamento al fine di garantire la corretta attivazione e gestione del progetto approvato, nonche' a svolgere l'attivita' di monitoraggio di cui ai commi 4 e 5 del medesimo art. 1-sexies, secondo quanto previsto nelle Linee guida allegate al presente decreto. 2. Le attivita' del Servizio centrale accompagnano l'intero ciclo di vita del progetto dell'ente locale, prevedendo anche visite presso gli enti locali al fine di supportare gli stessi nell'applicazione della normativa e delle istruzioni operative di riferimento, individuando anche le azioni correttive piu' opportune ad accrescere la qualita' dei servizi di accoglienza.