Art. 6 
 
Interventi urgenti sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione,
                  dell'universita' e della ricerca 
 
  1. All'articolo 1, comma 345, della legge 30 dicembre 2018, n.  145
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al  primo  periodo  le  parole  «di  consentire  una  maggiore
efficacia dell'azione amministrativa svolta a  livello  centrale  dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche'»
sono soppresse, e le parole «due posti dirigenziali» sono  sostituite
dalle seguenti «un posto dirigenziale»; 
    b) il secondo periodo e'  soppresso  e  sostituito  dai  seguenti
«Conseguentemente il  Ministero  medesimo  provvede  ad  adeguare  la
propria organizzazione mediante nuovi regolamenti, ivi incluso quello
degli uffici di diretta collaborazione, che possono  essere  adottati
con le modalita' di cui  all'articolo  4-bis  del  decreto  legge  12
luglio 2018, n. 86, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
agosto 2018, n. 97, se emanati entro il 31  ottobre  2019,  anche  al
fine di semplificare ed accelerare  il  riordino  dell'organizzazione
del  Ministero.  Nelle  more  dell'entrata  in   vigore   dei   nuovi
regolamenti di organizzazione, gli incarichi dirigenziali di  livello
generale continuano ad  avere  efficacia  sino  all'attribuzione  dei
nuovi.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  l'art.  1,  comma  345,  della  legge  30
          dicembre 2018, n. 145, concernente «Bilancio di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata nella G.
          U. 31 dicembre 2018, n. 302, S.O.,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «345. Al fine di potenziare la tutela delle minoranze
          linguistiche presenti in Friuli Venezia Giulia, di cui alla
          legge 23 febbraio 2001, n. 38, la  dotazione  organica  del
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          e'  incrementata  di  un  posto  dirigenziale  di   livello
          generale. Conseguentemente il Ministero  medesimo  provvede
          ad  adeguare  la  propria  organizzazione  mediante   nuovi
          regolamenti, ivi incluso quello  degli  uffici  di  diretta
          collaborazione,  che  possono  essere   adottati   con   le
          modalita' di cui all'art. 4-bis del decreto-legge 12 luglio
          2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla  legge  9
          agosto 2018, n. 97, se emanati entro il  31  ottobre  2019,
          anche al fine di semplificare  ed  accelerare  il  riordino
          dell'organizzazione del Ministero. Nelle more  dell'entrata
          in vigore dei  nuovi  regolamenti  di  organizzazione,  gli
          incarichi dirigenziali di livello  generale  continuano  ad
          avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi.». 
              - Si riporta l'art. 4-bis (Procedure  per  il  riordino
          dell'organizzazione dei  Ministeri)  del  decreto-legge  12
          luglio 2018, n. 86,  convertito  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 agosto 2018, n. 97 recante «Disposizioni urgenti in
          materia di riordino delle attribuzioni  dei  Ministeri  dei
          beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle
          politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e
          della tutela del territorio e del mare, nonche' in  materia
          di famiglia e  disabilita'»,  pubblicato  nella  G.  U.  12
          luglio 2018, n. 160, S.O.: 
                «Art.  4-bis.  -  1.  Al  fine  di  semplificare   ed
          accelerare il riordino dell'organizzazione  dei  Ministeri,
          anche con riferimento  agli  adeguamenti  conseguenti  alle
          disposizioni di cui  agli  articoli  1  e  2  del  presente
          decreto, a decorrere dalla data di entrata in vigore  della
          legge di conversione del presente  decreto  e  fino  al  30
          giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri,
          ivi inclusi quelli degli uffici di diretta  collaborazione,
          possono essere adottati  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro
          competente, di concerto con il  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e con il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, previa delibera  del  Consiglio  dei  ministri.  I
          decreti previsti dal presente  articolo  sono  soggetti  al
          controllo preventivo di legittimita' della Corte dei  conti
          ai sensi dell'art. 3, commi  da  1  a  3,  della  legge  14
          gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del
          Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il  parere
          del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia
          di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per
          il Ministero interessato, il regolamento di  organizzazione
          vigente.».