Art. 6 
 
                       Prevenzione delle frodi 
                     nel settore dei carburanti 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nel  comma  940,  le  parole  «commi  937,  938  e  939»  sono
sostituite dalle seguenti: «commi 937 e 938» e le parole «di  cui  al
comma 942  o  che  presti  idonea  garanzia»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «di cui al comma 942 e che presti idonea garanzia»; 
    b) nel comma 941: 
      1) le  parole  da  «Le  disposizioni»  fino  a  «in  consumo  o
estratti;» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni dei commi
937 e 938 non si applicano  ai  prodotti  di  cui  al  comma  937  di
proprieta' del gestore del deposito, di  capacita'  non  inferiore  a
3000 metri cubi, dal quale sono immessi in consumo o estratti;»; 
      2) e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Il  predetto
limite di capacita' di 3000 metri cubi puo' essere rideterminato  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.»; 
    c) dopo il comma 941, sono aggiunti i seguenti:  «941-bis.  Fatto
salvo  quanto  disposto   dal   comma   941-ter,   l'utilizzo   della
dichiarazione di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  lettera  c),  del
decreto-legge   29   dicembre   1983,   n.   746,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, non e' consentito
per le cessioni e per le importazioni definitive dei prodotti di  cui
al comma 937. 
  941-ter. L'utilizzo della  dichiarazione  di  cui  all'articolo  1,
comma 1, lettera c), del decreto-legge  29  dicembre  1983,  n.  746,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984,  n.  17,
e' consentito  limitatamente  al  caso  in  cui  le  imprese  di  cui
all'articolo 24-ter del testo unico  delle  disposizioni  legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni  penali  e  amministrative,   approvato   con   il   decreto
legislativo 26 ottobre  1995,  n.  504,  acquistino,  ai  fini  dello
svolgimento della loro attivita' di  trasporto,  gasolio,  presso  un
deposito commerciale di cui all'articolo 25 dello stesso testo unico,
da soggetti diversi dai depositari autorizzati,  ivi  inclusi  quelli
che utilizzano il proprio deposito anche come  deposito  IVA,  e  dai
destinatari registrati di cui rispettivamente agli articoli  23  e  8
del predetto testo unico nonche' da soggetti diversi da quelli di cui
al  comma  945  del  presente  articolo.  Con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle  finanze  possono  essere  stabilite  ulteriori
limitazioni all'utilizzo  della  dichiarazione  di  cui  al  presente
comma.»; 
    d) dopo il comma 943 e' inserito il seguente: «943-bis.  Al  fine
di agevolare l'attivita' di controllo dell'((Agenzia delle  dogane  e
dei monopoli)) e della Guardia di finanza, le societa', gli enti e  i
consorzi concessionari di autostrade e trafori mettono a disposizione
della medesima Agenzia  e  della  predetta  Guardia  di  finanza,  su
richiesta, senza oneri per  l'erario,  i  dati  ((in  possesso  delle
suddette societa')) rilevati sui transiti degli automezzi che possono
essere utilizzati per la movimentazione dei prodotti energetici.». 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b) del  presente
articolo hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dei commi 940 e 941 dell'articolo 1
          della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2018-2020),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 1. - Commi 1. - 939. Omissis. 
                940. Le disposizioni di cui ai commi  937  e  938  si
          applicano, per  i  prodotti  introdotti  a  seguito  di  un
          acquisto  intracomunitario,  anche  qualora   il   deposito
          fiscale, previsto dall'articolo 23 del testo unico  di  cui
          al  decreto  legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504,  sia
          utilizzato come deposito IVA ai sensi dell'articolo  50-bis
          del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.  427,  salvo
          il  caso  in  cui  l'immissione  in  consumo  dal  medesimo
          deposito fiscale sia effettuata per conto  di  un  soggetto
          che integri i criteri di  affidabilita'  stabiliti  con  il
          decreto di cui al comma 942 e che  presti  idonea  garanzia
          con le modalita' e i  termini  stabiliti  con  il  medesimo
          decreto,  il  quale  prevede  altresi'  l'attestazione   da
          fornire  al  gestore  del  deposito,  in  alternativa  alla
          ricevuta  prevista  al  comma  938,  al  fine  di   operare
          l'immissione in consumo dei prodotti. 
                941. Le disposizioni dei  commi  937  e  938  non  si
          applicano ai prodotti di cui al comma 937 di proprieta' del
          gestore del deposito, di capacita'  non  inferiore  a  3000
          metri cubi, dal quale sono immessi in consumo  o  estratti;
          le medesime disposizioni non si applicano  ai  prodotti  di
          cui al comma 937 immessi in consumo da un deposito  fiscale
          per conto di un soggetto, titolare di un  diverso  deposito
          fiscale avente capacita' non inferiore ai valori  stabiliti
          dall'articolo 23, comma  3,  del  testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e che  integri
          i criteri di affidabilita' stabiliti con il decreto di  cui
          al comma 942 nonche' ai prodotti, di cui al medesimo  comma
          937, immessi in  consumo  da  un  deposito  fiscale  avente
          capacita' non inferiore ai predetti valori per conto di  un
          soggetto che presti idonea garanzia con le  modalita'  e  i
          termini stabiliti con il medesimo decreto di cui  al  comma
          942. Il predetto limite di capacita'  di  3000  metri  cubi
          puo'  essere  rideterminato  con   decreto   del   Ministro
          dell'Economia e delle finanze. 
                Omissis.»