Art. 6 
 
               Organismi di attestazione di formazione 
            e Organismi di valutazione della conformita' 
 
  1. Ai fini del regolamento  (CE)  n.  307/2008,  gli  organismi  di
attestazione  di  formazione  delle  persone  fisiche  devono  essere
certificati dagli organismi di valutazione della conformita',  previa
verifica dei requisiti di cui all'Allegato C. 
  2. Gli  organismi  di  attestazione  trasmettono  all'organismo  di
valutazione della conformita' che li  ha  certificati,  i  nominativi
delle persone fisiche che hanno  ottenuto  l'attestato,  entro  dieci
giorni dalla data del rilascio del medesimo. 
  3. Gli organismi di valutazione della conformita' che rilasciano  i
certificati agli  organismi  di  attestazione  di  formazione  devono
iscriversi nell'apposita sezione del Registro  telematico  nazionale,
entro dieci giorni dalla data di ricevimento dell'accreditamento. 
  4. Gli organismi di valutazione della conformita' di cui  al  comma
3,  inseriscono,  per  via  telematica  nelle  apposite  sezioni  del
Registro telematico nazionale,  entro  dieci  giorni  lavorativi,  le
seguenti informazioni: 
    a) organismi di attestazione di formazione che hanno ottenuto  la
certificazione; 
    b) provvedimento di sospensione  o  revoca  della  certificazione
dell'organismo  di  attestazione  di  formazione,  sulla  base  delle
condizioni ivi previste; 
    c) persone fisiche che hanno ottenuto l'attestato di formazione. 
  5. Entro il 31 marzo di ogni anno,  gli  organismi  di  valutazione
della  conformita'  di  organismi  di  attestazione   di   formazione
trasmettono al Ministero dell'ambiente una relazione sulle  attivita'
da loro svolte nel corso dell'anno precedente. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per i riferimenti normativi al  regolamento  (CE)  n.
          307/2008 si veda nelle note alle premesse.