Art. 6 Organismi di attestazione di formazione e Organismi di valutazione della conformita' 1. Ai fini del regolamento (CE) n. 307/2008, gli organismi di attestazione di formazione delle persone fisiche devono essere certificati dagli organismi di valutazione della conformita', previa verifica dei requisiti di cui all'Allegato C. 2. Gli organismi di attestazione trasmettono all'organismo di valutazione della conformita' che li ha certificati, i nominativi delle persone fisiche che hanno ottenuto l'attestato, entro dieci giorni dalla data del rilascio del medesimo. 3. Gli organismi di valutazione della conformita' che rilasciano i certificati agli organismi di attestazione di formazione devono iscriversi nell'apposita sezione del Registro telematico nazionale, entro dieci giorni dalla data di ricevimento dell'accreditamento. 4. Gli organismi di valutazione della conformita' di cui al comma 3, inseriscono, per via telematica nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale, entro dieci giorni lavorativi, le seguenti informazioni: a) organismi di attestazione di formazione che hanno ottenuto la certificazione; b) provvedimento di sospensione o revoca della certificazione dell'organismo di attestazione di formazione, sulla base delle condizioni ivi previste; c) persone fisiche che hanno ottenuto l'attestato di formazione. 5. Entro il 31 marzo di ogni anno, gli organismi di valutazione della conformita' di organismi di attestazione di formazione trasmettono al Ministero dell'ambiente una relazione sulle attivita' da loro svolte nel corso dell'anno precedente.
Note all'art. 6: - Per i riferimenti normativi al regolamento (CE) n. 307/2008 si veda nelle note alle premesse.