Art. 6 Corrispettivo della garanzia dello Stato 1. Gli oneri economici della garanzia sono determinati sulla base della valutazione del rischio dell'operazione con le seguenti modalita': a) per passivita' con durata originaria di almeno dodici mesi, e' applicata una commissione pari alla somma dei seguenti elementi: 1) una commissione di base di 0,40 punti percentuali; e 2) una commissione basata sul rischio eguale al prodotto di 0,40 punti percentuali per una metrica di rischio composta come segue: la meta' del rapporto fra la mediana degli spread sui contratti di CDS a cinque anni nei tre anni che terminano il mese precedente la data di emissione della garanzia registrati per un campione di grandi banche, definito dalla Commissione europea, insediate in paesi dell'area euro appartenenti alla medesima classe di rating del debito senior e la mediana dell'indice iTraxx Europe Senior Financial a 5 anni nello stesso periodo di tre anni, piu' la meta' del rapporto fra la mediana degli spread sui contratti CDS senior a 5 anni di tutti gli Stati membri dell'Unione europea e la mediana degli spread sui contratti CDS senior a 5 anni dello Stato italiano nel medesimo periodo di tre anni; b) per le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, la commissione, di cui al numero 2) della lettera a), e' computata per la meta'; c) per passivita' con durata originaria inferiore a dodici mesi, e' applicata una commissione pari alla somma dei seguenti elementi: 1) una commissione di base di 0,50 punti percentuali; e 2) una commissione basata sul rischio eguale a 0,40 punti percentuali. 2. In caso di difformita' delle valutazioni di rating, il rating rilevante per il calcolo della commissione e' quello piu' elevato. Nel caso in cui le valutazioni di rating disponibili siano piu' di tre, il rating rilevante e' il secondo piu' elevato. 3. I rating di cui al presente articolo sono quelli assegnati al momento della concessione della garanzia. 4. La commissione e' applicata in ragione d'anno all'ammontare nominale degli strumenti finanziari per i quali e' concessa la garanzia. Le commissioni dovute sono versate, in rate trimestrali posticipate, con le modalita' indicate dall'articolo 24, comma 3. Le relative quietanze sono trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro, di seguito denominato: «Dipartimento del Tesoro». 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato sentita la Banca d'Italia, puo' variare, tenuto conto delle condizioni di mercato, i criteri di calcolo e la misura delle commissioni del presente articolo in conformita' delle decisioni della Commissione europea. Le variazioni non hanno effetto sulle operazioni gia' in essere.