Art. 6 
 
   Piattaforme digitali per l'attivazione e la gestione dei Patti 
 
  1. Al fine di consentire l'attivazione e la gestione dei Patti  per
il lavoro e dei Patti per l'inclusione sociale, nonche' per finalita'
di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del  programma  del
Rdc, sono istituite due apposite  piattaforme  digitali  dedicate  al
Rdc, una presso l'ANPAL nell'ambito del Sistema informativo  unitario
delle politiche del lavoro (SIUPL) per il  coordinamento  dei  centri
per l'impiego, e l'altra presso  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali nell'ambito del Sistema  informativo  unitario  dei
servizi  sociali  (SIUSS),  di  cui  all'articolo  24   del   decreto
legislativo n. 147 del 2017, per  il  coordinamento  dei  comuni.  Le
piattaforme   rappresentano   strumenti   di    condivisione    delle
informazioni  sia  tra  le  amministrazioni  centrali  e  i   servizi
territoriali sia, nell'ambito dei servizi territoriali, tra i  centri
per l'impiego e i servizi sociali. A tal fine e' predisposto un piano
tecnico di  attivazione  e  interoperabilita'  delle  piattaforme  da
adottarsi con provvedimento congiunto dell'ANPAL e del Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali. 
  2. All'articolo 13, comma  2,  dopo  la  lettera  d),  del  decreto
legislativo  n.  150  del  2015  e'  aggiunta  la  seguente:  «d-bis)
Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto per  il
lavoro.». 
  3. Per le finalita' di cui al comma 1, l'INPS mette a  disposizione
delle piattaforme di cui al comma 1 i dati identificativi dei singoli
componenti i  nuclei  beneficiari  del  Rdc,  le  informazioni  sulla
condizione economica e patrimoniale, come  risultanti  dalla  DSU  in
corso di validita',  le  informazioni  sull'ammontare  del  beneficio
economico e sulle altre prestazioni sociali erogate dall'Istituto  ai
componenti il nucleo familiare e ogni altra informazione relativa  ai
beneficiari del Rdc funzionale alla attuazione della misura,  incluse
quelle  di  cui  all'articolo  4,  comma  5,  e  altre   utili   alla
profilazione occupazionale. Le piattaforme presso l'ANPAL e presso il
Ministero  del  lavoro  e  delle   politiche   sociali   condividono,
rispettivamente, con i centri  per  l'impiego  e  con  i  comuni,  le
informazioni di cui al presente comma  relativamente  ai  beneficiari
del Rdc residenti nei territori di competenza. 
  4. Le piattaforme di cui al comma 1 costituiscono il portale  delle
comunicazioni dai centri per l'impiego, dai soggetti  accreditati  di
cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del  2015,  e  dai
comuni all'ANPAL e al Ministero del lavoro e delle politiche  sociali
e, per il loro tramite, all'INPS. In particolare, sono comunicati dai
servizi competenti alle piattaforme del Rdc: 
    a) le disponibilita' degli uffici per la creazione di una  agenda
degli  appuntamenti  in  sede  di   riconoscimento   del   beneficio,
compatibile con i termini di cui all'articolo 4, commi 5 e 11; 
    b) l'avvenuta o la mancata sottoscrizione del Patto per il lavoro
o del Patto per  l'inclusione  sociale,  entro  cinque  giorni  dalla
medesima; 
    c)  le  informazioni  sui  fatti  suscettibili  di  dar  luogo  a
sanzioni, entro cinque giorni dal momento in cui si  verificano,  per
essere messe a disposizione dell'INPS che le irroga; 
    d) l'esito delle verifiche da parte dei comuni sui  requisiti  di
residenza e di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 4, per  essere
messe   a   disposizione   dell'INPS   ai   fini    della    verifica
dell'eleggibilita'; 
    e) l'attivazione dei progetti per la collettivita' da  parte  dei
comuni ai sensi dell'articolo 4, comma 15; 
    f) ogni altra informazione utile a  monitorare  l'attuazione  dei
Patti per il lavoro e dei Patti per l'inclusione  sociale,  anche  ai
fini di verifica e controllo  del  rispetto  dei  livelli  essenziali
delle prestazioni di cui all'articolo 4, comma 14. 
  5. Le piattaforme di cui al  comma  1  rappresentano  altresi'  uno
strumento utile al coordinamento dei servizi a livello  territoriale.
In particolare, le piattaforme dialogano  tra  di  loro  al  fine  di
svolgere le funzioni di seguito indicate: 
    a) comunicazione da parte dei servizi competenti  dei  comuni  ai
centri per l'impiego, in  esito  alla  valutazione  preliminare,  dei
beneficiari per i quali i bisogni del nucleo  familiare  e  dei  suoi
componenti siano risultati prevalentemente connessi  alla  situazione
lavorativa, al fine di consentire nei termini previsti  dall'articolo
4, comma 12, la sottoscrizione dei Patti per il lavoro; 
    b) condivisione tra i comuni  e  i  centri  per  l'impiego  delle
informazioni sui progetti per  la  collettivita'  attivati  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 15, nonche' quelle  sui  beneficiari  del  Rdc
coinvolti; 
    c) coordinamento del lavoro tra  gli  operatori  dei  centri  per
l'impiego, i servizi sociali e gli altri  servizi  territoriali,  con
riferimento ai beneficiari per i quali il  bisogno  sia  complesso  e
multidimensionale, al fine di consentire la sottoscrizione dei  Patti
per l'inclusione sociale, nelle modalita' previste  dall'articolo  4,
comma 12; 
    d) condivisione delle informazioni sui Patti  gia'  sottoscritti,
ove risulti  necessario  nel  corso  della  fruizione  del  beneficio
integrare o modificare i sostegni  e  gli  impegni  in  relazione  ad
attivita' di competenza del centro per l'impiego ovvero del  servizio
sociale originariamente non incluso nei Patti medesimi. 
  6. I centri per l'impiego e i  comuni  segnalano  alle  piattaforme
dedicate l'elenco dei beneficiari per cui  sia  stata  osservata  una
qualsiasi anomalia nei consumi e nei comportamenti dai quali si possa
dedurre  una  eventuale  non  veridicita'  dei  requisiti  economici,
reddituali e  patrimoniali  dichiarati  e  la  non  eleggibilita'  al
beneficio.  L'elenco  di  cui  al  presente   comma   e'   comunicato
dall'amministrazione responsabile della piattaforma cui e'  pervenuta
la comunicazione all'Agenzia delle entrate e alla Guardia di  finanza
che ne tengono conto nella programmazione ordinaria dell'attivita' di
controllo. Per  le  suddette  finalita'  ispettive,  l'Agenzia  delle
entrate e la Guardia di finanza  accedono,  senza  nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza pubblica, al SIUSS. 
  7. Le attivita' di cui al presente articolo sono svolte  dall'INPS,
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  dall'ANPAL,  dai
centri per  l'impiego,  dai  comuni  e  dalle  altre  amministrazioni
interessate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare
disponibili a legislazione vigente, come integrate  dall'articolo  12
del presente decreto, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. Con  riferimento  alle  attivita'  dei  comuni  di  cui  al
presente  articolo,  strumentali  al  soddisfacimento   dei   livelli
essenziali di cui all'articolo 4, comma 14, gli eventuali oneri  sono
a valere sul Fondo per la  lotta  alla  poverta'  e  alla  esclusione
sociale di cui all'articolo 1, comma 386,  della  legge  28  dicembre
2015, n. 208. 
  8. Al fine di attuare il Rdc anche attraverso appropriati strumenti
e piattaforme informatiche che aumentino l'efficienza del programma e
l'allocazione del lavoro, il Ministero del lavoro e  delle  politiche
sociali puo' avvalersi di enti controllati o  vigilati  da  parte  di
amministrazioni  dello  Stato  o  di  societa'   in   house,   previa
convenzione approvata con decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali.