Art. 6 
 
                   Abilitazione dei raccomandatari 
                     e degli studi di consulenza 
 
  1. I  raccomandatari  e  gli  studi  di  consulenza  che  intendono
attivare uno STED presso la  propria  sede  presentano  richiesta  di
abilitazione  all'UCON  per  il  tramite  degli  UMC  competenti  per
territorio. 
  2. L'UMC  competente  per  territorio  comunica  all'UCON,  in  via
telematica, il nulla osta al collegamento con il CED, previa verifica
dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 1.  L'UCON,  verificata
la  condizione  di  cui  all'articolo  10,  comma  4,  autorizza   il
collegamento con il CED, di cui informa l'UMC.