Art. 6 
 
  1. I membri della Commissione, i  funzionari  ed  il  personale  di
qualsiasi ordine e grado addetti  alla  Commissione  stessa  ed  ogni
altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre  a
compiere atti di inchiesta ovvero ne viene a conoscenza  per  ragioni
d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto  per  tutto  quanto
riguarda gli atti e i documenti di cui al comma 3. 
  2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,  la  violazione
del segreto e' punita a norma dell'articolo 326 del codice penale. 
  3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, le stesse  pene
di cui al comma 2 si applicano a chiunque  diffonda  in  tutto  o  in
parte, anche per riassunto  o  informazione,  atti  o  documenti  del
procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione
ai sensi del comma 6 dell'articolo 5.