Art. 6 Operativita' dei gestori delle sedi di negoziazione italiane e del Regno Unito dopo la data di recesso del Regno Unito. 1. I gestori italiani di sedi di negoziazione possono continuare a svolgere la propria attivita' nel Regno Unito nel periodo transitorio, consentendo l'accesso agli operatori ivi stabiliti che alla data di recesso risultano gia' membri o partecipanti della sede di negoziazione, a condizione che, entro la predetta data, per la sede di negoziazione gestita sia stata presentata, ai sensi degli articoli 26, 29 o 70 del Testo unico della finanza, istanza per l'estensione dell'operativita' nel Regno Unito, nel rispetto delle disposizioni previste nel Regno Unito e purche' continui ad essere rispettata la normativa europea di settore. 2. I gestori di sedi di negoziazione del Regno Unito possono continuare a svolgere la propria attivita' sul territorio della Repubblica nel periodo transitorio, consentendo l'accesso agli operatori ivi stabiliti che alla data di recesso risultano gia' membri o partecipanti della sede di negoziazione, a condizione che, entro la predetta data, sia stata presentata, ai sensi degli articoli 28, 29-ter o 70 del TUF, istanza per l'estensione dell'operativita' nel territorio della Repubblica e purche' continui ad essere rispettata la normativa europea di settore.