Art. 6 
 
            Modifiche all'articolo 628 del codice penale 
 
  1. All'articolo 628 del codice penale sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al primo comma,  la  parola:  «quattro»  e'  sostituita  dalla
seguente: «cinque»; 
    b) al terzo comma, alinea,  la  parola:  «cinque»  e'  sostituita
dalla seguente: «sei» e le parole: «da euro 1.290 a euro 3.098»  sono
sostituite dalle seguenti: «da euro 2.000 a euro 4.000»; 
    c)  al  quarto  comma,  la  parola:  «sei»  e'  sostituita  dalla
seguente: «sette» e le parole: «da euro  1.538  a  euro  3.098»  sono
sostituite dalle seguenti: «da euro 2.500 a euro 4.000». 
 
          Note all'art. 6: 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  628  del  codice
          penale, cosi' come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 628 (Rapina). - Chiunque, per procurare a  se'  o
          ad altri  un  ingiusto  profitto,  mediante  violenza  alla
          persona o minaccia, s'impossessa della cosa mobile  altrui,
          sottraendola a chi la detiene, e' punito con la  reclusione
          da cinque a dieci anni e con la multa da euro  927  a  euro
          2.500. 
              Alla  stessa  pena  soggiace  chi  adopera  violenza  o
          minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare
          a se' o ad altri il possesso della cosa  sottratta,  o  per
          procurare a se' o ad altri l'impunita'. 
              La pena e' della reclusione da sei a venti anni e della
          multa da euro 2.000 a euro 4.000: 
                1) se la violenza o minaccia e' commessa con armi,  o
          da persona travisata, o da piu' persone riunite; 
                2) se la violenza consiste nel porre taluno in  stato
          di incapacita' di volere o di agire; 
                3) se la violenza o minaccia e' posta  in  essere  da
          persona che fa parte dell'associazione di cui  all'articolo
          416-bis; 
                3-bis) se il fatto e'  commesso  nei  luoghi  di  cui
          all'articolo 624-bis o in  luoghi  tali  da  ostacolare  la
          pubblica o privata difesa; 
                3-ter) se il fatto e' commesso all'interno  di  mezzi
          di pubblico trasporto; 
                3-quater) se il fatto e' commesso  nei  confronti  di
          persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero  che  abbia
          appena fruito dei servizi di istituti  di  credito,  uffici
          postali o  sportelli  automatici  adibiti  al  prelievo  di
          denaro; 
                3-quinquies) se il fatto e' commesso nei confronti di
          persona ultrasessantacinquenne. 
              Se concorrono due o piu' delle circostanze  di  cui  al
          terzo comma del presente articolo, ovvero se  una  di  tali
          circostanze  concorre  con  altra   fra   quelle   indicate
          nell'articolo 61, la pena e' della reclusione  da  sette  a
          venti anni e della multa da euro 2.500 a euro 4.000. 
              Le circostanze attenuanti, diverse da  quella  prevista
          dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di  cui  al
          terzo comma, numeri 3), 3-bis),  3-ter)  e  3-quater),  non
          possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a
          queste e le diminuzioni di pena si operano sulla  quantita'
          della  stessa  risultante  dall'aumento  conseguente   alle
          predette aggravanti.».