Art. 6 
 
                  Modifiche al regime dei forfetari 
 
  1. All'articolo 1, comma 69, terzo periodo, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, dopo  le  parole:  «e  successive  modificazioni»  sono
inserite le seguenti: «, ad eccezione  delle  ritenute  di  cui  agli
articoli 23 e 24 del medesimo decreto». 
  2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,  le
disposizioni di cui al comma 1  hanno  effetto  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2019. L'ammontare complessivo delle ritenute di cui al  comma
1, relative alle somme gia' corrisposte precedentemente alla data  di
entrata in vigore del presente decreto, e' trattenuto, a valere sulle
retribuzioni corrisposte a partire dal  terzo  mese  successivo  alla
data di entrata in vigore del presente decreto, in tre  rate  mensili
di uguale importo, e versato nei termini di cui  all'articolo  8  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
  3. All'articolo 1, comma 21, della legge 30 dicembre 2018, n.  145,
dopo le parole «decreto del Presidente della Repubblica 29  settembre
1973, n. 600» sono  aggiunte  le  seguenti:  «,  ad  eccezione  delle
ritenute di cui all'articolo 23 e 24 del medesimo decreto».