Art. 6 
 
Designazione delle autorita' competenti ai sensi del regolamento (UE)
  2018/302, recante misure volte  a  impedire  i  blocchi  geografici
  ingiustificati  e  altre  forme  di  discriminazione  basate  sulla
  nazionalita', sul luogo di residenza o sul  luogo  di  stabilimento
  dei clienti nell'ambito del mercato interno 
 
  1. Al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 139, comma 1, dopo la lettera b-ter) e' aggiunta la
seguente: 
  «b-quater) regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante misure volte  a  impedire  i
blocchi geografici ingiustificati e altre  forme  di  discriminazione
basate sulla nazionalita', sul luogo di  residenza  o  sul  luogo  di
stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno»; 
  b) all'articolo 144-bis, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti: 
  «9-bis. L'Autorita' garante della  concorrenza  e  del  mercato  e'
designata quale organismo  responsabile  ai  sensi  dell'articolo  7,
paragrafo  1,  del  regolamento  (UE)  2018/302.  In   relazione   al
regolamento (UE) 2018/302, l'Autorita' garante  della  concorrenza  e
del mercato svolge le  funzioni  di  autorita'  competente  ai  sensi
dell'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE)  n.  2006/2004  del
Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  27  ottobre  2004,  sulla
cooperazione tra le autorita' nazionali responsabili  dell'esecuzione
della normativa che tutela i consumatori. In materia di  accertamento
e sanzione delle violazioni del medesimo regolamento  (UE)  2018/302,
si applica l'articolo 27, commi da 2 a 15, del presente codice. 
  9-ter. Il Centro nazionale della rete  europea  per  i  consumatori
(ECC-NET)  e'  designato  quale  organismo   competente   a   fornire
assistenza ai consumatori in caso di controversia tra un  consumatore
e un professionista ai sensi dell'articolo  8  del  regolamento  (UE)
2018/302. Per le finalita' di cui al  primo  periodo  si  applica  la
procedura  di  cui  all'articolo  30,  comma   1-bis,   del   decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59». 
 
          Note all'art. 6: 
              Il testo dell'articolo 139 del decreto  legislativo  n.
          206/2005 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della
          legge 29 luglio 2003, n. 229), pubblicato nella Gazz. Uff 8
          ottobre 2005, n. 235, come modificato dalla presente legge,
          cosi' recita: 
              "Art. 139. Legittimazione ad agire 
              1. Le  associazioni  dei  consumatori  e  degli  utenti
          inserite  nell'elenco  di   cui   all'articolo   137   sono
          legittimate ad agire, ai sensi dell'articolo 140, a  tutela
          degli interessi collettivi dei consumatori e degli  utenti.
          Oltre  a  quanto  disposto  dall'articolo   2,   le   dette
          associazioni sono legittimate ad  agire  nelle  ipotesi  di
          violazione  degli  interessi  collettivi  dei   consumatori
          contemplati nelle materie disciplinate dal presente codice,
          nonche' dalle seguenti disposizioni legislative: 
              a)  legge  6  agosto  1990,  n.   223,   e   successive
          modificazioni, ivi comprese quelle di cui  al  testo  unico
          della radiotelevisione, di cui al  decreto  legislativo  31
          luglio 2005, n. 177,  e  legge  30  aprile  1998,  n.  122,
          concernenti l'esercizio delle attivita' televisive; 
              b) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  541,  come
          modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44,
          e legge 14 ottobre 1999, n. 362, concernente la pubblicita'
          dei medicinali per uso umano; 
              b-bis)  decreto  legislativo  26  marzo  2010,  n.  59,
          recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa  ai
          servizi nel mercato interno; 
              b-ter) regolamento  (UE)  n.  524/2013  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  del  21  maggio  2013,   sulla
          risoluzione delle controversie  online  per  i  consumatori
          (regolamento sull'ODR per i consumatori); 
              b-quater)  regolamento  (UE)  2018/302  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio,  del  28  febbraio  2018,  recante
          misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati
          e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalita',
          sul luogo di residenza o  sul  luogo  di  stabilimento  dei
          clienti nell'ambito del mercato interno. 
              2. Gli organismi pubblici indipendenti nazionali  e  le
          organizzazioni  riconosciuti  in  altro  Stato  dell'Unione
          europea ed inseriti nell'elenco degli  enti  legittimati  a
          proporre  azioni  inibitorie  a  tutela   degli   interessi
          collettivi  dei  consumatori,  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale delle Comunita' europee, possono agire, ai  sensi
          del  presente  articolo  e  secondo  le  modalita'  di  cui
          all'articolo 140, nei confronti  di  atti  o  comportamenti
          lesivi per i consumatori del proprio Paese, posti in essere
          in tutto o in parte sul territorio dello Stato.". 
              Il  testo  dell'articolo  144-bis  del  citato  decreto
          legislativo n. 206, come modificato dalla  presente  legge,
          cosi' recita: 
              "Art. 144-bis. Cooperazione tra le autorita'  nazionali
          per la tutela dei consumatori 
              1. Il Ministero  dello  sviluppo  economico,  salve  le
          disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa
          e di sistemi di pagamento e le competenze  delle  autorita'
          indipendenti di  settore,  che  continuano  a  svolgere  le
          funzioni di autorita' competente ai sensi dell' articolo 3,
          lettera  c),  del  regolamento  (CE)   n.   2006/2004   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del  27  ottobre  2004,
          nonche' le disposizioni vigenti nelle ulteriori materie per
          le quali e'  prevista  la  competenza  di  altre  autorita'
          nazionali, svolge le funzioni di autorita'  competente,  ai
          sensi del medesimo  articolo  3,  lettera  c),  del  citato
          regolamento (CE) n. 2006/2004, in materia di: 
              a); 
              b); 
              c) garanzia nella vendita dei beni di consumo,  di  cui
          alla parte IV, titolo III, capo I; 
              d) credito al consumo, di cui alla  parte  III,  titolo
          II, capo II, sezione I; 
              e) commercio elettronico, di cui alla parte III, titolo
          III, capo II; 
              f); 
              g); 
              h) contratti di multiproprieta', contratti relativi  ai
          prodotti per le vacanze  di  lungo  termine,  contratti  di
          rivendita e di scambio, di cui alla parte III,  titolo  IV,
          capo I. 
              2. Il Ministero dello sviluppo economico esercita tutti
          i poteri di cui al citato regolamento  (CE)  n.  2006/2004,
          nelle materie di cui al comma 1, anche con riferimento alle
          infrazioni   lesive   degli   interessi   collettivi    dei
          consumatori in ambito nazionale. 
              3. Per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi  1  e
          2, il Ministero dello  sviluppo  economico  puo'  avvalersi
          delle  camere  di  commercio,  industria,   artigianato   e
          agricoltura, nonche' del Corpo della Guardia di finanza che
          agisce con i poteri ad esso attribuiti  per  l'accertamento
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto  e  delle  imposte  sui
          redditi. Puo' inoltre definire forme di collaborazione  con
          altre pubbliche amministrazioni. Limitatamente ai poteri di
          cui all' articolo 139, puo'  avvalersi  delle  associazioni
          dei consumatori e degli utenti di cui all' articolo 137. 
              4.  Ferme  restando  la  disciplina  sanzionatoria   in
          materia di indicazione dei prezzi di  cui  all'articolo  17
          del presente codice e le disposizioni di cui all'  articolo
          22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,
          ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 2006/2004
          il Ministero dello sviluppo economico, per  lo  svolgimento
          delle funzioni di  cui  al  comma  1,  puo'  avvalersi,  in
          particolare, dei comuni. 
              5. Le procedure istruttorie relative ai poteri  di  cui
          al comma 2, nonche'  relativamente  all'applicazione  delle
          sanzioni di  cui  ai  commi  6  e  7,  sono  stabilite  con
          regolamento emanato ai sensi dell' articolo  17,  comma  1,
          lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, in modo  da
          garantire il contraddittorio,  la  piena  cognizione  degli
          atti e la verbalizzazione. 
              6. Nei casi di  rifiuto,  omissione  o  ritardo,  senza
          giustificato motivo, di esibire i documenti o di fornire le
          informazioni   richieste,   nell'ambito    delle    proprie
          competenze,  dal  Ministero   dello   sviluppo   economico,
          riguardanti   fattispecie   di   infrazioni   nazionali   o
          intracomunitarie, nonche' nel caso  in  cui  siano  esibiti
          documenti  o  fornite  informazioni   non   veritiere,   si
          applicano le sanzioni di cui all' articolo 27, comma 4. 
              7. Nei casi di inottemperanza ad  impegni  assunti  nei
          confronti  del  Ministero  dello  sviluppo  economico   dai
          soggetti interessati, per porre fine a infrazioni nazionali
          o intracomunitarie, si applicano le sanzioni  di  cui  all'
          articolo 27, comma 12. 
              8. Ai sensi degli articoli 3,  lettera  c),  e  4,  del
          citato  regolamento  (CE)  n.  2006/2004,  in  materia   di
          pratiche commerciali scorrette di cui alla parte II, titolo
          III, si applicano le disposizioni di cui  all'articolo  27,
          commi 1 e  2,  in  relazione  alle  funzioni  di  autorita'
          competente   attribuite   all'Autorita'    garante    della
          concorrenza e del  mercato.  Per  i  profili  sanzionatori,
          nell'ambito delle proprie competenze,  l'Autorita'  garante
          della concorrenza e del mercato  provvede  ai  sensi  dell'
          articolo 27. 
              9.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico   designa
          l'ufficio    unico     di     collegamento     responsabile
          dell'applicazione del citato regolamento (CE) n. 2006/2004. 
              9-bis. L'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del
          mercato e' designata quale organismo responsabile ai  sensi
          dell'articolo  7,  paragrafo  1,   del   regolamento   (UE)
          2018/302.  In  relazione  al  regolamento  (UE)   2018/302,
          l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato  svolge
          le funzioni di autorita' competente ai sensi  dell'articolo
          3, lettera  c),  del  regolamento  (CE)  n.  2006/2004  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del  27  ottobre  2004,
          sulla cooperazione tra le autorita' nazionali  responsabili
          dell'esecuzione della normativa che tutela  i  consumatori.
          In materia di accertamento e sanzione delle violazioni  del
          medesimo regolamento (UE) 2018/302, si  applica  l'articolo
          27, commi da 2 a 15, del presente codice. 
              9-ter. Il Centro nazionale della  rete  europea  per  i
          consumatori  (ECC-NET)   e'   designato   quale   organismo
          competente a fornire assistenza ai consumatori in  caso  di
          controversia tra un  consumatore  e  un  professionista  ai
          sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2018/302. Per le
          finalita' di cui al primo periodo si applica  la  procedura
          di  cui  all'articolo  30,   comma   1-bis,   del   decreto
          legislativo 26 marzo 2010, n. 59.". 
              Il testo dell'articolo 7 del regolamento del Parlamento
          europeo  recante  misure  volte  a   impedire   i   blocchi
          geografici ingiustificati e altre forme di  discriminazione
          basate sulla nazionalita', sul luogo  di  residenza  o  sul
          luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito  del  mercato
          interno e che modifica i regolamenti (CE)  n.  2006/2004  e
          (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, pubblicato  nella
          G.U.U.E. 2 marzo 2018, n. L 60 I, cosi' recita: 
              "Art. 7. Esecuzione 
              1. Ogni Stato  membro  designa  uno  o  piu'  organismi
          responsabili dell'adeguata  ed  efficace  applicazione  del
          presente regolamento. 
              2. Gli Stati membri stabiliscono le norme che prevedono
          le misure applicabili alle  violazioni  delle  disposizioni
          del presente regolamento e ne garantiscono l'attuazione. Le
          misure previste devono  essere  efficaci,  proporzionate  e
          dissuasive. 
              3. Le misure di cui al paragrafo 2 sono comunicate alla
          Commissione   e   pubblicate   sul   sito    Internet    di
          quest'ultima.". 
              Il testo dell'articolo 8 del regolamento del Parlamento
          europeo  recante  misure  volte  a   impedire   i   blocchi
          geografici ingiustificati e altre forme di  discriminazione
          basate sulla nazionalita', sul luogo  di  residenza  o  sul
          luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito  del  mercato
          interno e che modifica i regolamenti (CE)  n.  2006/2004  e
          (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, pubblicato  nella
          G.U.U.E. 2 marzo 2018, n. L 60 I, cosi' recita: 
              "Art. 8. Assistenza ai consumatori 
              Ogni Stato membro designa  uno  o  piu'  organismi  cui
          compete fornire assistenza pratica ai consumatori  in  caso
          di controversia tra  un  consumatore  e  un  professionista
          derivante dall'applicazione del presente regolamento.". 
              Il testo dell'articolo 30 del  decreto  legislativo  n.
          59/2010 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai
          servizi nel mercato interno), pubblicato nella  Gazz.  Uff.
          23 aprile 2010, n. 94, cosi' recita: 
              "Art. 30. Assistenza ai destinatari 
              1.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  provvede
          affinche'  siano  fornite  le  seguenti   informazioni   ai
          destinatari  di  attivita'  di  servizi  che  ne   facciano
          richiesta: 
              a) informazioni generali sui requisiti applicati  negli
          altri Stati membri in materia di accesso alle attivita'  di
          servizi e al loro esercizio, in particolare quelli connessi
          con la tutela dei consumatori; 
              b)  informazioni  generali   sui   mezzi   di   ricorso
          esperibili in caso di controversia tra un prestatore  e  un
          destinatario; 
              c) i dati delle associazioni o organizzazioni, compresi
          gli  sportelli  della   rete   dei   centri   europei   dei
          consumatori, presso le quali i prestatori o  i  destinatari
          possono ottenere assistenza pratica. 
              1-bis. Al fine di assicurare il rispetto del divieto di
          discriminazioni di cui all'articolo 29, il  Centro  europeo
          dei consumatori per l'Italia  riceve  le  segnalazioni  dei
          consumatori, delle micro-imprese di  cui  all'articolo  18,
          comma 1, lettera d-bis),  del  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e delle  associazioni
          dei  consumatori;  fornisce  loro  assistenza   anche   per
          facilitarne  la  comunicazione  con   il   prestatore   del
          servizio; ove appropriato,  d'ufficio  o  su  segnalazione,
          contatta il prestatore del servizio al fine di ottenere  il
          rispetto delle normative europee e  nazionali  relative  al
          predetto  divieto  di  discriminazioni,  avvalendosi  anche
          della rete dei centri europei  dei  consumatori  (ECC-NET).
          Ove tali iniziative non consentano di ottenere il  rispetto
          del divieto, il Centro europeo dei consumatori per l'Italia
          invia un documentato rapporto all'Autorita'  garante  della
          concorrenza e del mercato, che puo' intervenire  applicando
          i poteri di cui all'articolo 27 del citato codice di cui al
          decreto  legislativo  n.  206  del   2005,   e   successive
          modificazioni. Con proprio regolamento, da  adottare  entro
          centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
          presente   disposizione,    l'Autorita'    garante    della
          concorrenza  e  del   mercato   disciplina   la   procedura
          istruttoria, in modo  da  garantire  il  contraddittorio  e
          l'accesso  agli   atti.   Con   il   medesimo   regolamento
          l'Autorita'  garante  della  concorrenza  e   del   mercato
          disciplina i propri rapporti  con  il  Centro  europeo  dei
          consumatori per l'Italia. 
              2. Per le imprese destinatarie di attivita' di servizi,
          le informazioni di cui al comma 1 sono fornite dal  sistema
          delle Camere di commercio, dell'industria, dell'artigianato
          e dell'agricoltura.".