Art. 6 
 
                        Obblighi dei soggetti 
                 non responsabili dell'inquinamento 
 
  1. Fatti salvi gli obblighi del responsabile dell'inquinamento,  il
proprietario o il gestore dell'area che rilevi il  superamento  o  il
pericolo  concreto  e  attuale  del  superamento  delle  CSC  di  cui
all'allegato 2 deve darne comunicazione alle amministrazioni  di  cui
all'articolo  3,  comma  1,  e  attuare  le  necessarie   misure   di
prevenzione. 
  2. E' riconosciuta al proprietario o ad altro operatore interessato
la facolta' di intervenire in qualunque momento per la  realizzazione
degli interventi necessari nell'ambito del sito in proprieta' o nella
disponibilita' ai sensi dell'articolo 245 del decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152. 
 
          Note all'art. 6: 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  245  del  citato
          decreto legislativo n. 152 del 2006: 
              «Art. 245 (Obblighi di  intervento  e  di  notifica  da
          parte  dei  soggetti  non  responsabili  della   potenziale
          contaminazione). - 1. Le procedure per  gli  interventi  di
          messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino  ambientale
          disciplinate dal presente titolo  possono  essere  comunque
          attivate su iniziativa degli interessati non responsabili. 
              2. Fatti salvi  gli  obblighi  del  responsabile  della
          potenziale  contaminazione  di  cui  all'articolo  242,  il
          proprietario  o  il  gestore  dell'area   che   rilevi   il
          superamento  o  il  pericolo   concreto   e   attuale   del
          superamento della concentrazione soglia  di  contaminazione
          (CSC) deve darne comunicazione alla regione, alla provincia
          ed al  comune  territorialmente  competenti  e  attuare  le
          misure  di  prevenzione  secondo  la   procedura   di   cui
          all'articolo 242.  La  provincia,  una  volta  ricevute  le
          comunicazioni di cui sopra, si attiva, sentito  il  comune,
          per l'identificazione del soggetto responsabile al fine  di
          dar  corso  agli  interventi  di  bonifica.   E'   comunque
          riconosciuta  al   proprietario   o   ad   altro   soggetto
          interessato la facolta' di intervenire in qualunque momento
          volontariamente per la realizzazione  degli  interventi  di
          bonifica necessari nell'ambito del  sito  in  proprieta'  o
          disponibilita'. 
              3. Qualora i soggetti interessati  procedano  ai  sensi
          dei commi 1 e 2 entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore della parte  quarta  del  presente  decreto,  ovvero
          abbiano gia' provveduto in  tal  senso  in  precedenza,  la
          decorrenza dell'obbligo di  bonifica  di  siti  per  eventi
          anteriori all'entrata in  vigore  della  parte  quarta  del
          presente   decreto   verra'    definita    dalla    regione
          territorialmente competente in base alla pericolosita'  del
          sito, determinata in generale  dal  piano  regionale  delle
          bonifiche o da suoi eventuali stralci, salva in  ogni  caso
          la facolta' degli interessati di procedere agli  interventi
          prima del suddetto termine.».