Art. 6 
 
      Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca 
 
  1. Il Dipartimento per la formazione superiore  e  per  la  ricerca
svolge  funzioni  di  coordinamento,  direzione  e  controllo   nelle
seguenti aree: istruzione universitaria e alta formazione  artistica,
musicale e coreutica, programmazione  degli  interventi  sul  sistema
universitario; funzioni  di  indirizzo,  vigilanza  e  coordinamento,
monitoraggio sulle attivita', normazione generale e finanziamento  di
universita' e istituzioni di alta formazione  artistica,  musicale  e
coreutica; disciplina dell'orientamento degli studenti universitari e
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica,  i  sistemi  di
accesso e i percorsi formativi nonche' i  servizi  di  job-placement;
promozione della connessione tra il mondo  dell'istruzione  e  quello
della formazione superiore, in raccordo costante con il  Dipartimento
per   il   sistema   educativo   di   istruzione   formazione;   cura
dell'armonizzazione e dell'integrazione del sistema della  formazione
superiore nello spazio europeo  della  formazione  e  dell'attuazione
delle  norme  europee  e  internazionali  in  materia  di  formazione
superiore, con particolare riguardo all'articolo 5, comma 4,  lettera
m);  partecipazione  alle   attivita'   relative   all'accesso   alle
amministrazioni  e  alle  professioni,  al  raccordo  dell'istruzione
superiore  con  l'istruzione   scolastica   e   con   la   formazione
professionale, tenuto anche conto dei rapporti con le Amministrazioni
regionali; cura dei rapporti tra il Ministero e  l'Agenzia  nazionale
di valutazione del sistema universitario  e  della  ricerca  (ANVUR),
assicurando  quanto  previsto  dal  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 1° febbraio 2010, n.  76,  in  tema  di  programmazione  e
vigilanza sull'ANVUR; indirizzo, programmazione e coordinamento della
ricerca in ambito nazionale e internazionale, inclusa la  definizione
del Programma nazionale per la ricerca (PNR), con  speciale  riguardo
al coordinamento e al monitoraggio degli obiettivi europei in materia
di ricerca;  indirizzo,  programmazione  e  coordinamento,  normativa
generale e finanziamento degli enti  di  ricerca  non  strumentali  e
relativo  monitoraggio  delle  attivita';  integrazione  tra  ricerca
applicata e ricerca  pubblica;  analisi,  elaborazione  e  diffusione
della normativa europea e delle  modalita'  di  interazione  con  gli
organismi europei e relativa assistenza  alle  imprese;  cooperazione
scientifica in ambito  nazionale,  europeo  e  internazionale,  anche
mediante specifici raccordi  fra  universita'  ed  enti  di  ricerca;
promozione e sostegno della  ricerca  delle  imprese  anche  mediante
l'utilizzo di specifici Fondi di agevolazione;  valorizzazione  delle
carriere dei ricercatori, della loro autonomia e del loro  accesso  a
specifici programmi di finanziamento  nazionali  e  internazionali  e
della loro mobilita' in  sede  internazionale;  in  raccordo  con  la
Direzione generale per la digitalizzazione, i sistemi  informativi  e
la statistica, progettazione delle banche dati e delle operazioni  di
acquisizione, rilascio, controllo ed elaborazione dei dati  anche  ai
fini dell'inserimento degli stessi  nelle  anagrafi  degli  studenti,
della  ricerca,  della  valutazione;  promozione   della   formazione
superiore  e  della   ricerca   anche   a   livello   internazionale;
predisposizione delle relazioni tecniche ai provvedimenti  normativi,
per quanto di competenza. 
  2. Nell'ambito del Dipartimento operano la  segreteria  tecnica  di
cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5  giugno  1998,
n. 204, e gli Uffici  di  supporto  degli  Organismi  previsti  dalla
normativa in materia di universita', alta formazione e ricerca. 
  3. Al Dipartimento sono assegnati, per l'espletamento  dei  compiti
di supporto, n. 2 uffici dirigenziali non generali. 
  4. Il Dipartimento per la formazione superiore  e  per  la  ricerca
comprende i seguenti uffici di livello dirigenziale generale: 
    a) Direzione generale per la formazione universitaria; 
    b) Direzione generale per l'alta formazione artistica,  coreutica
e musicale, il diritto allo studio e le scuole di specializzazione; 
    c) Direzione generale per la ricerca e la vigilanza degli enti di
ricerca. 
  5. La Direzione generale per la formazione  universitaria,  che  si
articola in n. 7 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni
e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: 
    a)  programmazione  degli  obiettivi  pluriennali   del   sistema
universitario; 
    b) finanziamento del sistema universitario; 
    c) finanziamento degli interventi per l'edilizia universitaria; 
    d) cura dei rapporti con gli altri Ministeri, con  le  regioni  e
con il mondo imprenditoriale in materia di formazione  universitaria,
assicurandone il coordinamento; 
    e) istituzione e accreditamento delle universita'; 
    f) procedure di accreditamento dei corsi di studio universitari e
del dottorato di ricerca; 
    g) programmazione degli accessi  ai  corsi  di  studio  a  numero
programmato a livello nazionale; 
    h) controllo sugli  statuti  e  sui  regolamenti  adottati  dalle
universita' e dai soggetti sottoposti al controllo ministeriale; 
    i) programmazione e gestione delle  procedure  nazionali  per  il
reclutamento dei docenti universitari; 
    l)  monitoraggio  dei   bilanci   degli   atenei,   coordinamento
nell'attuazione    della     contabilita'     economico-patrimoniale,
coordinamento dell'attivita' dei rappresentanti  ministeriali  presso
gli organi di controllo degli atenei; 
    m)  coordinamento,  promozione  e  sostegno   dell'attivita'   di
formazione continua, permanente e ricorrente nelle universita'; 
    n) servizi di orientamento, tutorato e job placement del  settore
universita'; 
    o) raccordo con la Direzione generale per il personale scolastico
in materia di formazione degli insegnanti; 
    p) valutazione e certificazione delle equivalenze dei  titoli  di
studio e delle carriere degli studenti universitari; 
    q)   internazionalizzazione   del   sistema   della    formazione
universitaria nello Spazio europeo dell'educazione superiore; 
    r) promozione, coordinamento e incentivazione  dei  programmi  di
mobilita'  internazionale  degli  studenti,  anche  avvalendosi   del
supporto della Direzione  generale  per  la  comunicazione  e  per  i
rapporti internazionali; 
    s) istruttoria dei procedimenti di nomina  dei  rettori  e  della
designazione dei rappresentanti ministeriali nei Collegi dei revisori
dei conti delle Universita'; 
    t) supporto allo svolgimento delle funzioni e delle attivita' del
Consiglio universitario nazionale e  del  Consiglio  nazionale  degli
studenti. 
  6. La Direzione generale per l'alta formazione artistica,  musicale
e coreutica, il diritto allo studio e le scuole  di  specializzazione
si articola in n. 6  uffici  dirigenziali  non  generali,  svolge  le
funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: 
    a) attuazione degli interventi di competenza statale  in  materia
di  diritto  allo  studio  in  ambito  universitario  e   AFAM,   con
monitoraggio   sui   livelli   essenziali   delle   prestazioni,    e
valorizzazione  del  merito  degli  studenti,  nonche'  indirizzi   e
strategie in materia di rapporti tra studenti e sport; 
    b) accreditamento e  finanziamento  dei  collegi  universitari  e
delle residenze universitarie; 
    c) finanziamento e programmazione dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica; 
    d) monitoraggio dei bilanci delle Istituzioni di alta  formazione
artistica, musicale e coreutica, nonche' coordinamento dell'attivita'
dei rappresentanti ministeriali presso gli organi di controllo; 
    e)  finanziamento   degli   interventi   per   l'edilizia   delle
Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica; 
    f)  istituzione  e  accreditamento  delle  Istituzioni  di   alta
formazione artistica, musicale e coreutica; 
    g) procedure di accreditamento  dei  corsi  di  studio  dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica; 
    h) servizi di orientamento, tutorato e job placement del  settore
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; 
    i) programmazione del reclutamento e carriere dei docenti  e  del
personale tecnico-amministrativo delle Istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica; 
    l) controllo sugli statuti e sui regolamenti delle Istituzioni di
alta formazione artistica, musicale e coreutica; 
    m) accreditamento, programmazione  degli  accessi  e  definizione
delle  procedure  nazionali   per   l'iscrizione   alle   scuole   di
specializzazione post universitarie, nonche' cura dei rapporti con le
Scuole di specializzazione di area medico-sanitaria e con  gli  altri
Ministeri e le regioni nella medesima materia; 
    n) programmazione e gestione degli esami di stato per  iscrizione
agli ordini e collegi professionali; 
    o)   procedure   di    accesso    all'esercizio    professionale,
riconoscimento abilitazioni conseguite all'estero; 
    p)  internazionalizzazione  del  sistema   dell'alta   formazione
artistica, musicale e coreutica nello Spazio europeo  dell'educazione
superiore; 
    q) promozione, coordinamento e incentivazione  dei  programmi  di
mobilita'  internazionale   degli   studenti   dell'alta   formazione
artistica, musicale e coreutica, anche avvalendosi del supporto della
Direzione  generale  per  la   comunicazione   e   per   i   rapporti
internazionali; 
    r) valutazione e certificazione delle equivalenze dei  titoli  di
studio  e  delle  carriere  degli   studenti   dell'alta   formazione
artistica, musicale e coreutica; 
    s) strategie e indirizzi per la promozione artistica; 
    t) istruttoria finalizzata alla nomina degli organi di governo  e
dei rappresentanti ministeriali nelle Istituzioni AFAM; 
    u) supporto allo svolgimento delle funzioni e delle attivita' del
Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale. 
  7. La Direzione generale per la ricerca e la vigilanza  sugli  enti
di ricerca, che si articola in n. 7 uffici dirigenziali non generali,
svolge le funzioni  e  i  compiti  di  spettanza  del  Ministero  nei
seguenti ambiti: 
    a) promozione, programmazione e coordinamento  della  ricerca  in
ambito nazionale, europeo e internazionale con  particolare  riguardo
al Programma quadro di ricerca e innovazione dell'Unione europea; 
    b) valorizzazione delle carriere dei giovani  ricercatori,  della
loro  autonomia  e  del  loro  accesso  a  specifici   programmi   di
finanziamento nazionali e  internazionali  nell'ambito  dello  Spazio
europeo della ricerca; 
    c)    vigilanza    e    coordinamento,    normazione    generale,
programmazione, finanziamento e attivita' di indirizzo strategico  ai
sensi del decreto legislativo 25 novembre 2016,  n.  218  sugli  enti
pubblici di ricerca;  con  riguardo  all'Istituto  nazionale  per  la
valutazione del sistema  educativo  di  istruzione  e  di  formazione
(INVALSI) e all'Istituto nazionale di documentazione,  innovazione  e
ricerca educativa (INDIRE), la Direzione si raccorda con la Direzione
generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del  sistema
nazionale di istruzione, per gli aspetti di competenza; 
    d) vigilanza sulla Fondazione museo  nazionale  della  scienza  e
della tecnica «Leonardo da Vinci» di cui all'articolo 4  del  decreto
legislativo 20 luglio 1999, n. 258, e vigilanza e sorveglianza  sugli
enti di cui all'articolo 605, commi 2 e 3, del decreto legislativo 16
aprile 1994, n.  297,  recante  il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado; 
    e)  supporto  alla  redazione  del  Programma  nazionale  per  la
ricerca; 
    f) promozione della ricerca finanziata  con  fondi  nazionali  ed
europei; 
    g) indirizzo e sostegno alla ricerca spaziale e aerospaziale,  in
coerenza con quanto previsto dalla legge 11 gennaio 2018, n. 7; 
    h) cooperazione scientifica nazionale in materia di ricerca; 
    i) rapporti con gli altri Ministeri e con le regioni  in  materia
di ricerca, assicurandone il coordinamento; 
    l) promozione della cultura scientifica; 
    m) cura e gestione del Fondo unico per la ricerca  scientifica  e
tecnologica di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre
2006,  n.  296,  nel  rispetto  delle   disposizioni   del   relativo
regolamento; 
    n) incentivazione e agevolazione della ricerca  nelle  imprese  e
negli altri soggetti pubblici  e  privati  e  gestione  dei  relativi
fondi, nonche' attivita' di trasferimento tecnologico; 
    o) supporto allo svolgimento delle funzioni e delle attivita' del
Comitato nazionale dei garanti per la ricerca; 
    p)  gestione  dei  rapporti  con  gli  organismi   internazionali
collegati al sistema della ricerca  e  cura  delle  attivita'  legate
all'individuazione e rinnovo degli  esperti  ed  addetti  scientifici
presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero; 
    q)  coordinamento  della  partecipazione  italiana  a   programmi
nazionali  e  internazionali  di  ricerca  con  riguardo   ai   fondi
strutturali  e  al  finanziamento  di  grandi  infrastrutture   della
ricerca, curando anche i rapporti con le Amministrazioni regionali. 
 
          Note all'art. 6: 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   1°
          febbraio 2010, n. 76, recante «Regolamento  concernente  la
          struttura ed il  funzionamento  dell'Agenzia  nazionale  di
          valutazione  del  sistema  universitario  e  della  ricerca
          (ANVUR), adottato ai sensi  dell'art.  2,  comma  140,  del
          decreto-legge 3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,  n.  286»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 2010, n. 122,
          S.O. 
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 3, del decreto
          legislativo 5 giugno 1998, n.  204,  recante  «Disposizioni
          per il coordinamento, la programmazione  e  la  valutazione
          della politica nazionale relativa alla ricerca  scientifica
          e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1,  lettera  d),
          della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 1 luglio 1998, n. 151: 
                «Art. 2 (Competenze  del  CIPE).  -  1.  Il  Comitato
          interministeriale per la  programmazione  economica  (CIPE)
          esercita,  ai  sensi  del  presente  decreto,  le  seguenti
          funzioni: 
                  a)  valuta,  preliminarmente  all'approvazione  del
          DPEF da parte del Consiglio dei Ministri, lo  schema  degli
          indirizzi di cui all'art. 1, comma 1; 
                  b) approva il  PNR  e  gli  aggiornamenti  annuali,
          delibera in ordine all'utilizzo del Fondo speciale e valuta
          periodicamente l'attuazione del PNR; 
                  c) approva apposite direttive per il  coordinamento
          con  il  PNR  dei  piani  e   programmi   delle   pubbliche
          amministrazioni, anche nel corso della loro attuazione; 
                  d) esamina, ai sensi della legge 27 febbraio  1967,
          n.   48,   gli   stanziamenti   per   la   ricerca    delle
          amministrazioni pubbliche. 
                2. L'esercizio delle funzioni di cui al  comma  1  e'
          coordinato dal Ministro dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica  e  tecnologica  nell'ambito   di   un'apposita
          commissione  per  la   ricerca,   di   seguito   denominata
          commissione,  da  istituirsi  presso  il  CIPE   ai   sensi
          dell'art. 1, comma 3, del decreto  legislativo  5  dicembre
          1997, n. 430. La commissione, nel  lavoro  istruttorio  per
          gli atti di cui al comma 1, opera sulla  base  di  proposte
          preliminari del Ministro dell'universita' e  della  ricerca
          scientifica   e   tecnologica   e   con   l'apporto   delle
          amministrazioni partecipanti. 
                3.  Il  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica si avvale come  supporto  di  una
          segreteria tecnica istituita presso il  MURST,  nell'ambito
          della potesta' regolamentare  di  organizzazione  di  detto
          ministero. La segreteria opera anche  come  supporto  della
          commissione  e  delle  strutture  ad  essa  collegate.  Con
          decreto ministeriale sono altresi' determinate le modalita'
          per  l'utilizzazione  di  personale  comandato   da   altre
          amministrazioni,  enti  e  istituzioni,  nonche'  i  limiti
          numerici  per  il  ricorso  a  personale  qualificato   con
          contratto a tempo determinato senza oneri aggiuntivi per il
          bilancio dello Stato. Il Ministro dell'universita' e  della
          ricerca scientifica e tecnologica, ai fini delle  attivita'
          di cui al comma 2, puo' acquisire osservazioni  e  proposte
          del comitato di esperti di cui  all'art.  3,  dei  consigli
          scientifici  nazionali  e  della  assemblea   di   cui   al
          successivo art. 4. Al  Ministro  possono  inviare  proposte
          anche universita', enti di ricerca, ricercatori pubblici  e
          privati,   nonche'   organismi   di   consulenza    tecnico
          scientifica afferenti alle amministrazioni pubbliche.». 
              - Il decreto legislativo  25  novembre  2016,  n.  218,
          recante  «Semplificazione  delle   attivita'   degli   enti
          pubblici di ricerca ai sensi dell'art.  13  della  legge  7
          agosto  2015,  n.  124»,  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 25 novembre 2016, n. 276. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  4,  del   decreto
          legislativo 20 luglio 1999, n. 258, recante  «Riordino  del
          Centro  europeo  dell'educazione,   della   biblioteca   di
          documentazione pedagogica e  trasformazione  in  Fondazione
          del museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo
          da Vinci», a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo  1997,
          n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 agosto  1999,
          n. 181: 
                «Art. 4 (Museo della scienza e della tecnica).  -  1.
          Il Museo nazionale della scienza e della tecnica  "Leonardo
          da Vinci" di Milano, ente pubblico istituito  con  legge  2
          aprile  1958,  n.  332,  sottoposto  alla   vigilanza   del
          Ministero della pubblica  istruzione  a  decorrere  dal  1°
          gennaio  2000  e'  trasformato  nella   «Fondazione   Museo
          nazionale della scienza  e  della  tecnologia  Leonardo  da
          Vinci»,  ed  acquista  personalita'  giuridica  di  diritto
          privato a norma degli articoli 12  e  seguenti  del  codice
          civile, alla data di pubblicazione dello statuto. 
                2.  Il  consiglio  di   amministrazione   del   Museo
          nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci»
          adotta a maggioranza assoluta, entro sei mesi  dall'entrata
          in vigore del  presente  decreto  legislativo,  lo  Statuto
          della nuova fondazione, che e' sottoposto  all'approvazione
          del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con  il
          Ministro del tesoro, bilancio e  programmazione  economica,
          che  deve  intervenire  entro  sessanta  giorni  dalla  sua
          ricezione ed e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica. Il Consiglio di amministrazione dell'Ente resta
          in  carica  fino  all'elezione  del  primo   consiglio   di
          amministrazione  successivo  all'entrata  in  vigore  dello
          statuto della fondazione. 
                3. Ove lo statuto non sia adottato nel termine di cui
          al comma 2, il Ministro della pubblica istruzione nomina un
          commissario che provvede ad adottarlo  nei  novanta  giorni
          successivi. 
                4. Lo statuto disciplina i  compiti  e  la  struttura
          organizzativa della fondazione, ne individua  le  categorie
          di  partecipanti,   gli   organi   di   amministrazione   e
          scientifici, le modalita' della loro elezione e i  relativi
          poteri, la  loro  durata,  gli  ambiti  di  attivita'  e  i
          controlli di gestione e di risultato; esso prevede che  del
          consiglio di amministrazione,  oltre  a  rappresentanti  di
          enti pubblici e privati, alle persone fisiche e  giuridiche
          che intendano dare il loro costruttivo  apporto  alla  vita
          della  fondazione,  facciano   parte   rappresentanti   del
          Ministero  della   pubblica   istruzione,   del   Ministero
          dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
          e del Ministero dei beni culturali. Le successive  delibere
          riguardanti modifiche  statutarie,  lo  scioglimento  della
          fondazione e la devoluzione del  patrimonio  sono  adottate
          con la procedura di cui al comma 2. 
                5. Tra  le  finalita'  della  Fondazione  lo  statuto
          individua in particolare: 
                  a) la diffusione  della  conoscenza  della  cultura
          scientifica in tutte le sue manifestazioni, implicazioni  e
          interazioni  con  altri  settori  del  sapere,  anche   con
          riferimento alla  dinamica  storica  della  scienza,  della
          tecnica   e   della   tecnologia   ed   alle    prospettive
          contemporanee e future; 
                  b)   la   conservazione,   il    reperimento,    la
          valorizzazione e la illustrazione  al  pubblico,  anche  in
          forma attiva ed esemplificativa, delle produzioni materiali
          e  immateriali  della  scienza,  della  tecnica   e   della
          tecnologia   con   riferimento   al    passato    e    alla
          contemporaneita',   in   una   prospettiva   di    costante
          aggiornamento del patrimonio museale. 
                6. Il patrimonio della fondazione e'  costituito  dai
          beni mobili e immobili di proprieta' dell'ente  pubblico  e
          della fondazione preesistente, la quale  e'  incorporata  a
          tutti gli effetti  dalla  nuova  fondazione  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonche'
          da lasciti, donazioni ed erogazioni  destinati  da  enti  o
          privati ad incremento del patrimonio stesso.  Per  esigenze
          connesse all'espletamento dei propri compiti, la Fondazione
          puo' disporre del proprio patrimonio nel limite del 20% del
          valore  iscritto  nell'ultimo   bilancio   approvato,   con
          l'obbligo di procedere alla sua ricostituzione entro i  due
          esercizi  successivi.  Il  consiglio   di   amministrazione
          uscente,  entro  venti  giorni  dalla   pubblicazione   del
          presente decreto legislativo procede alla  designazione  di
          uno o piu' esperti iscritti  nel  registro  dei  consulenti
          tecnici del tribunale di Milano per la redazione  di  stima
          del  patrimonio;  ad  essi  si  applicano  le  disposizioni
          dell'art. 64 del codice di procedura civile.  La  relazione
          sulla stima del patrimonio contiene  la  descrizione  delle
          singole componenti patrimoniali, l'indicazione  del  valore
          attribuito a ciascuna e dei criteri di valutazione seguiti. 
                7. La «Fondazione nazionale  Museo  della  scienza  e
          delle tecnica Leonardo da Vinci», provvede ai suoi  compiti
          con: 
                  a) i redditi del suo patrimonio; 
                  b) i contributi ordinari dello Stato; 
                  c) eventuali contributi straordinari dello Stato  e
          di enti pubblici; 
                  d)  eventuali   proventi   della   gestione   delle
          attivita'; 
                  e) eventuali contributi ed  assegnazioni,  anche  a
          titolo di sponsorizzazione, da parte  di  soggetti  o  enti
          pubblici e privati, italiani e stranieri; 
                  f)  eventuali  altre   entrate,   anche   derivanti
          dall'esercizio di attivita'  commerciali  coerenti  con  le
          finalita' della fondazione. 
                8.  Ai  fini  della  determinazione  del   contributo
          statale da erogare annualmente alla fondazione  restano  in
          vigore le disposizioni di cui  all'art.  3  della  legge  2
          aprile 1958, n. 332, come modificate dalla legge  2  maggio
          1984, n. 105. 
                9. La Fondazione e' tenuta agli adempimenti contabili
          di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,  per
          la parte relativa agli enti non commerciali. 
                10. I rapporti di lavoro  del  personale  attualmente
          dipendente dal Museo  della  scienza  e  della  tecnica  di
          Milano sono trasferiti alla Fondazione e sono  disciplinati
          dal codice civile  e  dalla  contrattazione  collettiva  di
          diritto privato. Fino alla stipulazione del primo contratto
          collettivo di lavoro al personale seguitano ad applicarsi i
          contratti collettivi del comparto di appartenenza alla data
          di entrata in vigore del presente  decreto  legislativo.  I
          dipendenti conservano comunque i diritti,  compresi  quelli
          relativi al trattamento di fine  rapporto,  loro  derivanti
          dall'anzianita' raggiunta anteriormente  alla  stipulazione
          del  primo  contratto  collettivo.  Entro  tre  mesi  dalla
          stipulazione del primo contratto collettivo  di  lavoro  il
          personale  puo'  optare  per  la  permanenza  nel  pubblico
          impiego  e  conseguentemente  viene  trasferito  ad   altra
          amministrazione ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio
          1993, n. 29, e successive modificazioni, con precedenza per
          la  collocazione  nei  ruoli   dell'amministrazione   della
          pubblica istruzione o dei beni culturali o nei ruoli  degli
          istituti di cui agli articoli 1 e 2 .». 
              - Si riporta il testo dell'art. 605, commi 2 e  3,  del
          decreto legislativo 16 aprile  1994,  n.  297,  recante  il
          testo  unico  delle  disposizioni  legislative  vigenti  in
          materia di istruzione, relative alle scuole di ogni  ordine
          e grado, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  19  maggio
          1994, n. 115, S.O.: 
                «Art. 605 (Competenze del  Ministero  della  pubblica
          istruzione). - 1. Il Ministero  della  pubblica  istruzione
          provvede, mediante i suoi uffici centrali e periferici,  ai
          servizi relativi all'istruzione materna, elementare, media,
          secondaria superiore e artistica. 
                2.  Il  Ministero  esercita   la   vigilanza   o   la
          sorveglianza sui seguenti enti: 
                  a) vigilanza sull'Ente per le scuole materne  della
          Sardegna, secondo le modalita'  stabilite  dalla  legge  1°
          giugno 1942, n. 901, istitutiva dell'ente; 
                  b)  vigilanza  sull'Ente  nazionale  di  assistenza
          magistrale, secondo le disposizioni del decreto legislativo
          del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n.  1346,
          ratificato con la legge 21 marzo 1953, n. 100, e successive
          modificazioni e secondo le norme dello  statuto  dell'ente;
          sono  iscritti  d'ufficio  all'Ente,  e   sottoposti   alla
          ritenuta di cui all'art. 3 del citato  decreto  legislativo
          del   Capo   provvisorio   dello   Stato    e    successive
          modificazioni,  gli  insegnanti  di  ruolo   delle   scuole
          elementari  statali,  i  docenti  di  ruolo  delle   scuole
          elementari statali, i docenti di ruolo delle scuole materne
          statali e i direttori didattici; 
                  c) sorveglianza sull'Unione nazionale per la  lotta
          contro l'analfabetismo nei limiti conseguenti  al  disposto
          dell'art. 2 della legge 2  aprile  1968,  n.  470  e  delle
          disposizioni  dello  statuto  dell'ente;  nel   potere   di
          sorveglianza  e'   compresa   la   facolta'   di   disporre
          accertamenti  e  ispezioni  relativamente  all'impiego,  da
          parte dell'ente,  del  contributo  annuo,  a  carico  dello
          Stato, di lire 150  milioni,  previsto  dall'art.  1  della
          predetta legge; 
                  d)  vigilanza  sull'Opera   nazionale   Montessori,
          secondo quanto previsto dalla legge 3 marzo 1983, n. 66,  e
          dalla legge 16 febbraio 1987, n. 46; 
                  e) vigilanza sull'Ente per il museo nazionale della
          scienza e della  tecnica  "Leonardo  da  Vinci",  ai  sensi
          dell'art. 1 della legge 2 aprile 1958, n. 332. 
                3. Il Ministero esercita  altresi'  la  vigilanza  su
          altri   enti   quando   sia   previsto    dal    rispettivo
          ordinamento.». 
              - La legge 11 gennaio 2018, n. 7, recante  «Misure  per
          il coordinamento della politica spaziale e  aerospaziale  e
          disposizioni    concernenti    l'organizzazione    e     il
          funzionamento   dell'Agenzia   spaziale    italiana»,    e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10  febbraio  2018,  n.
          34. 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  870,  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante  «Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato - legge finanziaria 2007», pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.: 
                «870. Al fine di garantire la massima efficacia degli
          interventi nel settore della ricerca, e'  istituito,  nello
          stato di previsione del Ministero dell'universita' e  della
          ricerca,  il  Fondo  per  gli  investimenti  nella  ricerca
          scientifica e tecnologica (FIRST). Al Fondo confluiscono le
          risorse annuali per i  progetti  di  ricerca  di  interesse
          nazionale delle universita', nonche' le risorse  del  Fondo
          per le agevolazioni alla ricerca, di  cui  all'art.  5  del
          decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, del  Fondo  per
          gli investimenti della ricerca di base, di cui all'art. 104
          della legge 23 dicembre 2000, n.  388,  e,  per  quanto  di
          competenza del Ministero dell'universita' e della  ricerca,
          del Fondo per le aree sottoutilizzate di  cui  all'art.  61
          della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  e   successive
          modificazioni.».