Art. 6 
 
                   Sistema di gestione ambientale 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, non si applicano
alle imprese registrate ai sensi del regolamento CE n.  761/2001  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (EMAS)  e  alle
imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO  14001
rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente. 
  2.  Ai  fini  dell'esenzione  di  cui  al  comma  1,  deve   essere
predisposta apposita documentazione relativa a ciascuno dei  seguenti
aspetti: 
    a) il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3; 
    b) il rispetto della normativa  in  materia  ambientale  e  delle
eventuali prescrizioni riportate nell'autorizzazione; 
    c) la revisione  e  il  miglioramento  del  sistema  di  gestione
ambientale. 
 
          Note all'art. 6: 
 
              Il regolamento (CE) del 19 marzo 2001,  n.  761/2001/CE
          del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio   sull'adesione
          volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di
          ecogestione e audit (EMAS), e'  pubblicato  nella  G.U.U.E.
          del 24 aprile 2001, n. L 114.