Art. 6 Sistema di gestione ambientale 1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, non si applicano alle imprese registrate ai sensi del regolamento CE n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (EMAS) e alle imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente. 2. Ai fini dell'esenzione di cui al comma 1, deve essere predisposta apposita documentazione relativa a ciascuno dei seguenti aspetti: a) il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3; b) il rispetto della normativa in materia ambientale e delle eventuali prescrizioni riportate nell'autorizzazione; c) la revisione e il miglioramento del sistema di gestione ambientale.
Note all'art. 6: Il regolamento (CE) del 19 marzo 2001, n. 761/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), e' pubblicato nella G.U.U.E. del 24 aprile 2001, n. L 114.