Art. 6 
 
Modifica all'articolo 165 del codice penale in materia di sospensione
                       condizionale della pena 
 
  1. All'articolo 165 del codice penale,  dopo  il  quarto  comma  e'
inserito il seguente: 
  «Nei casi di condanna per i  delitti  di  cui  agli  articoli  572,
609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies,  609-octies  e  612-bis,
nonche' agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate  ai
sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2,  5  e  5.1,  e  577,
primo comma, numero 1, e secondo comma, la  sospensione  condizionale
della pena e' comunque subordinata alla  partecipazione  a  specifici
percorsi di recupero presso enti o associazioni che  si  occupano  di
prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati
per i medesimi reati». 
  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  Gli
oneri derivanti dalla partecipazione ai  corsi  di  recupero  di  cui
all'articolo 165 del codice penale, come modificato dal citato  comma
1, sono a carico del condannato. 
 
          Note all'art. 6: 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 165 del codice  penale,
          come modificato dalla legge qui pubblicata: 
              «Art. 165 (Obblighi del condannato). -  La  sospensione
          condizionale   della   pena   puo'    essere    subordinata
          all'adempimento   dell'obbligo   delle   restituzioni,   al
          pagamento della somma liquidata a  titolo  di  risarcimento
          del danno o provvisoriamente  assegnata  sull'ammontare  di
          esso e  alla  pubblicazione  della  sentenza  a  titolo  di
          riparazione del danno; puo'  altresi'  essere  subordinata,
          salvo che la legge  disponga  altrimenti,  all'eliminazione
          delle conseguenze dannose o pericolose del  reato,  ovvero,
          se  il  condannato  non  si  oppone,  alla  prestazione  di
          attivita' non retribuita a favore della  collettivita'  per
          un tempo determinato comunque  non  superiore  alla  durata
          della pena  sospesa,  secondo  le  modalita'  indicate  dal
          giudice nella sentenza di condanna. 
              La  sospensione  condizionale  della  pena,  quando  e'
          concessa a persona che ne ha gia'  usufruito,  deve  essere
          subordinata all'adempimento di uno degli obblighi  previsti
          nel comma precedente. 
              La  disposizione  del  secondo  comma  non  si  applica
          qualora la sospensione condizionale della  pena  sia  stata
          concessa ai sensi del quarto comma dell'art. 163. 
              Nei  casi  di  condanna  per  i  reati  previsti  dagli
          articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320,  321
          e  322-bis,  la  sospensione  condizionale  della  pena  e'
          comunque subordinata al pagamento della somma determinata a
          titolo  di  riparazione  pecuniaria  ai   sensi   dell'art.
          322-quater,  fermo  restando   il   diritto   all'ulteriore
          eventuale risarcimento del danno. 
               Nei casi  di  condanna  per  i  delitti  di  cui  agli
          articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater,  609-quinquies,
          609-octies  e  612-bis,  nonche'  agli   articoli   582   e
          583-quinquies  nelle  ipotesi  aggravate  ai  sensi   degli
          articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577,  primo
          comma,  numero  1,  e   secondo   comma,   la   sospensione
          condizionale  della  pena  e'  comunque  subordinata   alla
          partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti
          o associazioni che si occupano di  prevenzione,  assistenza
          psicologica  e  recupero  di  soggetti  condannati  per   i
          medesimi reati. 
              Il giudice nella sentenza stabilisce il  termine  entro
          il quale gli obblighi devono essere adempiuti. 
              Nel caso di condanna per il  reato  previsto  dall'art.
          624-bis, la sospensione condizionale della pena e' comunque
          subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto  per
          il risarcimento del danno alla persona offesa.».