Art. 6 
 
                         Ufficio Legislativo 
 
  1. L'Ufficio Legislativo provvede allo studio  e  alla  definizione
dell'attivita' normativa nelle materie di competenza  del  Ministero,
in  coordinamento  con  il  Dipartimento  degli  affari  giuridici  e
legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri,  assicurando
il raccordo permanente con l'attivita' normativa del Parlamento e  la
qualita' del linguaggio normativo.  Segue  la  normativa  dell'Unione
europea nelle materie di interesse del Ministero, svolge attivita' di
consulenza tecnico-giuridica in riferimento ai negoziati  relativi  a
convenzioni e trattati internazionali relativi ai  beni  e  attivita'
culturali e la formazione delle  relative  leggi  di  recepimento  in
collaborazione con il  Consigliere  diplomatico,  cura  l'istruttoria
delle risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo. Ha
funzioni di consulenza giuridica  e  legislativa  nei  confronti  del
Ministro, degli Uffici di diretta  collaborazione  e  del  Segretario
generale, nonche', limitatamente  alle  questioni  interpretative  di
massima che presentano profili di interesse generale, delle Direzioni
generali centrali; svolge funzione  di  assistenza  nei  rapporti  di
natura  tecnico-giuridica  con  la  Conferenza  Stato-Regioni  e   la
Conferenza unificata, con le autorita'  amministrative  indipendenti,
con  l'Avvocatura  dello  Stato  e  con  il   Consiglio   di   Stato;
sovraintende il contenzioso internazionale, europeo e costituzionale.