Art. 6 
 
        Segreteria del Ministro e dei Sottosegretari di Stato 
 
  1. La segreteria del Ministro opera  alle  dirette  dipendenze  del
Ministro ed e' diretta dal capo segreteria, che coadiuva e assiste il
Ministro negli organismi a cui partecipa e adempie su suo  mandato  a
compiti specifici. 
  2.  La  segreteria  del  Ministro  svolge  attivita'  di   supporto
all'espletamento   dei   compiti   del   medesimo,   provvedendo   al
coordinamento  dei  relativi  impegni  ed  alla  predisposizione   ed
elaborazione degli elementi per  i  suoi  interventi,  attraverso  il
necessario raccordo con l'Ufficio di Gabinetto; cura inoltre l'agenda
e la corrispondenza del Ministro, nonche' i rapporti personali  dello
stesso con gli altri soggetti pubblici o privati in ragione  del  suo
incarico istituzionale. 
  3. Nell'ambito della segreteria,  il  Segretario  particolare  cura
l'agenda e la corrispondenza del Ministro nonche'  i  rapporti  dello
stesso con soggetti pubblici e privati in ragione  del  suo  incarico
istituzionale. 
  4. Alle segreterie dei Sottosegretari  di  Stato  si  applicano  le
disposizioni del presente articolo.