Art. 6 Segreteria del Ministro e dei Sottosegretari di Stato 1. La segreteria del Ministro opera alle dirette dipendenze del Ministro ed e' diretta dal capo segreteria, che coadiuva e assiste il Ministro negli organismi a cui partecipa e adempie su suo mandato a compiti specifici. 2. La segreteria del Ministro svolge attivita' di supporto all'espletamento dei compiti del medesimo, provvedendo al coordinamento dei relativi impegni ed alla predisposizione ed elaborazione degli elementi per i suoi interventi, attraverso il necessario raccordo con l'Ufficio di Gabinetto; cura inoltre l'agenda e la corrispondenza del Ministro, nonche' i rapporti personali dello stesso con gli altri soggetti pubblici o privati in ragione del suo incarico istituzionale. 3. Nell'ambito della segreteria, il Segretario particolare cura l'agenda e la corrispondenza del Ministro nonche' i rapporti dello stesso con soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale. 4. Alle segreterie dei Sottosegretari di Stato si applicano le disposizioni del presente articolo.