Art. 6 Direzione generale per gli incentivi alle imprese 1. La Direzione generale per gli incentivi alle imprese si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: a) gestione del Fondo per la crescita sostenibile; b) gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI) e altri interventi per favorire l'accesso al credito; c) gestione di programmi e interventi per la ricerca e sviluppo, l'innovazione tecnologica, gli appalti pre-commerciali, nonche' di programmi connessi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) finalizzati al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana; d) gestione delle agevolazioni nella forma del credito d'imposta per la ricerca, l'innovazione e l'assunzione di lavoratori altamente qualificati e per la competitivita' delle imprese; e) gestione degli interventi di agevolazione del Fondo nazionale per l'innovazione; f) gestione di programmi e interventi, nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione, volti al superamento degli squilibri di sviluppo economico-territoriale e, nell'ambito delle politiche industriali, all'accrescimento della competitivita' ed al rilancio di aree che versano in situazione di crisi complessa e non complessa di rilevanza nazionale; g) gestione di programmi e interventi per favorire la nascita di nuove imprese, con particolare riferimento alle imprese innovative; h) gestione degli interventi di agevolazione in favore delle piccole e micro imprese localizzate all'interno delle Zone franche urbane (ZFU); i) gestione di programmi e interventi volti alla crescita della produttivita' delle imprese tramite l'efficienza energetica e al contenimento dei consumi energetici; l) attivita' inerenti agli strumenti della programmazione negoziata, ai contratti di sviluppo e alle misure previste nell'ambito di accordi di programma quadro; m) gestione di programmi e interventi volti al sostegno finanziario delle societa' cooperative e dei loro consorzi; gestione finanziaria delle partecipazioni del Ministero in societa' di promozione e sviluppo delle societa' cooperative in collaborazione con la Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle societa' e sistema camerale; n) gestione degli interventi di incentivazione alle imprese a sostegno dell'internazionalizzazione e della promozione della loro presenza sui mercati esteri, in coordinamento con la Direzione generale per il commercio internazionale; o) predisposizione delle direttive, vigilanza e controllo sulle attivita' di gestione di interventi agevolativi e di sostegno alle imprese, rientranti nelle competenze della Direzione generale, affidati a soggetti pubblici e privati sulla base di norme o convenzioni, compresa l'attivita' relativa al contenzioso ed agli affari giuridici; p) esercizio delle funzioni di autorita' di gestione dei programmi operativi nazionali finanziati con il contributo dei Fondi strutturali e di investimento europei nella titolarita' del Ministero; q) supporto, nelle materie di competenza, alle attivita' inerenti alla programmazione, attuazione e verifica degli interventi per lo sviluppo dei territori e per la coesione economica e sociale; r) attivita' finalizzate alla verifica del rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui alla normativa nazionale ed europea per le misure di competenza e tenuta del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234; s) attivita' di valutazione e controllo sull'efficacia e sul rispetto delle finalita' delle leggi e dei conseguenti provvedimenti amministrativi in materia di sostegno alle attivita' economiche e produttive; t) predisposizione della relazione del Governo alle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati di cui all'articolo 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e coordinamento per la ricognizione e la raccolta dei dati sulla spesa relativi ai regimi di aiuto di Stato nell'ambito del Quadro di valutazione annuale degli aiuti di Stato dell'Unione europea; u) predisposizione, nelle materie di competenza, delle basi informative finalizzate alla elaborazione della relazione sugli interventi realizzati nelle aree in ritardo di sviluppo di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; v) progettazione e implementazione dei sistemi informativi e gestione delle banche dati in coordinamento con la Direzione generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio; z) gestione dei restanti programmi e interventi di incentivazione alle imprese; aa) controlli e ispezioni sulla realizzazione di programmi di impresa oggetto di agevolazioni, anche avvalendosi del personale degli ispettorati territoriali in coordinamento con la Direzione generale per le attivita' territoriali. 2. Presso la Direzione generale opera il Comitato per la razionalizzazione e ristrutturazione produttiva dell'industria della Difesa di cui all'articolo 4 del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 2 agosto 1995, n. 434.
Note all'art. 6: - Per il testo dell'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 1, legge 7 agosto 1997, n. 266 recante «Interventi urgenti per l'economia»: «Art. 1 (Attivita' di valutazione di leggi e provvedimenti in materia di sostegno alle attivita' economiche e produttive). - 1. Al fine di effettuare attivita' di valutazione e controllo sull'efficacia e sul rispetto delle finalita' delle leggi e dei conseguenti provvedimenti amministrativi in materia di sostegno alle attivita' economiche e produttive, il Governo, entro il mese di aprile di ogni anno, presenta alle Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti in materia industriale una relazione illustrativa delle caratteristiche e dell'andamento, nell'anno precedente, dei diversi provvedimenti in materia di sostegno alle attivita' economiche e produttive, tracciando per ciascuno di essi un quadro articolato territorialmente delle somme impegnate e di quelle erogate, degli investimenti attivati e dell'impatto occupazionale attivato e quant'altro sia ritenuto utile per una valutazione dei provvedimenti in questione. Detta relazione dovra', inoltre fornire sempre in forma articolata, elementi di monitoraggio, rispetto agli andamenti degli anni precedenti, nonche' l'illustrazione dei risultati dell'attivita' di vigilanza e di controllo esercitata dal Governo anche nei confronti di societa' o enti vigilati dalle pubbliche amministrazioni, ovvero dalle medesime direttamente o indirettamente controllati, al fine di mettere in grado le Commissioni di valutare l'efficacia di detti provvedimenti. 2. Le Commissioni parlamentari, nella loro attivita' di valutazione e controllo di cui al comma 1, possono richiedere informazioni ed elementi conoscitivi relativi a singoli soggetti pubblici e privati beneficiari di finanziamenti derivanti da leggi e provvedimenti di sostegno alle attivita' economiche e produttive direttamente alla struttura di cui al comma 3. 3. Al fine di corrispondere alle esigenze informative e di monitoraggio sugli effetti dei provvedimenti di sostegno alle attivita' economiche e produttive e' istituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una apposita struttura, utilizzando le risorse di personale e strumentali in essere presso il medesimo. 4. I soggetti pubblici e privati, beneficiari di finanziamenti derivanti da leggi e provvedimenti di sostegno alle attivita' economiche e produttive, sono tenuti a fornire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ogni elemento informativo relativo all'utilizzazione di detti finanziamenti, ritenuto dal medesimo utile per le attivita' di cui al presente articolo. 5. Le Commissioni parlamentari di cui al comma 1 possono riferire alle Assemblee delle Camere con una relazione annuale da presentare prima dell'inizio della sessione di bilancio.». - Si riporta il testo dell'art. 10, comma 7, legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»: «Art. 10 (Documento di economia e finanza). - (Omissis). 7. Il Ministro dello sviluppo economico presenta alle Camere, entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, in allegato al DEF, un'unica relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate, evidenziando il contributo dei fondi nazionali addizionali, e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alla coesione sociale e alla sostenibilita' ambientale, nonche' alla ripartizione territoriale degli interventi.». - Si riporta il testo dell'art. 4, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 2 agosto 1995, n. 434 recante «Regolamento di attuazione dell'art. 6, commi 7, 8 e 8-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, riguardante le modalita' e i criteri per favorire la razionalizzazione e la ristrutturazione produttiva delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali di armamento»: «Art. 4 (Comitato per la razionalizzazione e la ristrutturazione produttiva dell'industria della Difesa). - 1. Al fine di assicurare la coordinata e razionale applicazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, e' istituito il Comitato per la razionalizzazione, la ristrutturazione produttiva dell'industria della Difesa presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio ed artigianato o da un Sottosegretario da lui delegato e composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri: della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della Presidenza del Consiglio - Ufficio coordinamento produzione materiali di armamento, nonche' da tre esperti, senza diritto di voto, scelti tra persone di qualificata esperienza nel settore e non legate da rapporti di dipendenza, consulenza o partecipazione a consigli di amministrazione di aziende del settore . 2. Per ogni componente effettivo e' nominato un supplente. I componenti effettivi e supplenti del Comitato sono nominati per un quinquennio con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il Comitato e' costituito validamente con la maggioranza assoluta dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il Comitato puo' essere confermato per un solo quinquennio successivo a quello di prima nomina. 3. Alla segreteria del Comitato provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.».