(Trattato di Estradizione-art. 6)
 
                             ARTICOLO 6 
 
 Presentazione della Richiesta di Estradizione e Autorita' Centrali 
 
  1. Ai fini del presente Trattato, le Autorita'  Centrali  designate
dalle Parti Contraenti trasmettono le  richieste  di  estradizione  e
comunicano tramite i canali diplomatici. 
  2. Le Autorita' Centrali sono il Ministero  della  Giustizia  della
Repubblica  Italiana  e  l'Ufficio  dell'  Attorney   General   della
Repubblica del Kenya. 
  3. Ciascuna Parte Contraente comunica all'altra, tramite il  canale
diplomatico, i cambiamenti dell'Autorita' Centrale designata.