(Trattato di Assistenza Giudiziaria-art. 6)
 
                             ARTICOLO 6 
 
                     Esecuzione della Richiesta 
 
  1. Lo Stato Richiesto da' immediata esecuzione  alla  richiesta  di
assistenza in conformita' alla  sua  legislazione  nazionale.  A  tal
fine, l'Autorita' giudiziaria dello Stato Richiesto emette gli ordini
di comparizione, i  mandati  di  perquisizione,  i  provvedimenti  di
sequestro o confisca o qualsiasi altro atto necessario all'esecuzione
della richiesta. 
  2. Laddove cio' non contrasti con la sua legislazione nazionale, lo
Stato  Richiesto  esegue  la  richiesta  di  assistenza  secondo   le
modalita' indicate dallo Stato Richiedente. 
  3. Laddove cio' non contrasti con la sua legislazione nazionale, lo
Stato  Richiesto  puo'  autorizzare  le  persone  specificate   nella
richiesta di assistenza giudiziaria ad essere presenti all'esecuzione
della stessa. A tal fine, lo Stato Richiesto informa  tempestivamente
lo Stato Richiedente circa la data ed il luogo dell'esecuzione  della
richiesta di assistenza. Le persone autorizzate possono,  tramite  le
Autorita' competenti dello  Stato  Richiesto,  rivolgere  domande  in
relazione alle attivita' di assistenza, acquisire  direttamente,  nel
corso dell'assunzione  della  prova,  documentazione  attinente  alla
prova  stessa  o  chiedere  l'esecuzione  di  altri  atti  istruttori
comunque collegati a dette attivita'. 
  4. Lo Stato Richiesto informa tempestivamente lo Stato  Richiedente
riguardo all'esito dell'esecuzione della richiesta.  Se  l'assistenza
richiesta  non  puo'  essere  fornita,  lo  Stato  Richiesto  ne  da'
immediata comunicazione allo Stato Richiedente, indicandone i motivi. 
  5. Se  la  persona  nei  cui  confronti  deve  essere  eseguita  la
richiesta di assistenza giudiziaria  invoca  immunita',  prerogative,
diritti o incapacita' secondo la legislazione nazionale  dello  Stato
Richiesto, la questione e' risolta  dall'Autorita'  competente  dello
Stato  Richiesto  anteriormente  all'esecuzione  della  richiesta   e
l'esito  viene  comunicato  allo  Stato  Richiedente  attraverso   le
rispettive  Autorita'  Centrali.  Se  la  persona  invoca  immunita',
prerogative, diritti o incapacita' secondo la legislazione  nazionale
dello Stato Richiedente, di tale invocazione  e'  data  comunicazione
attraverso le rispettive Autorita'  Centrali,  affinche'  l'Autorita'
competente dello Stato Richiedente decida al riguardo.