ARTICOLO 6 Esecuzione della Richiesta 1. Lo Stato Richiesto da' immediata esecuzione alla richiesta di assistenza in conformita' alla sua legislazione nazionale. A tal fine, l'Autorita' giudiziaria dello Stato Richiesto emette gli ordini di comparizione, i mandati di perquisizione, i provvedimenti di sequestro o confisca o qualsiasi altro atto necessario all'esecuzione della richiesta. 2. Laddove cio' non contrasti con la sua legislazione nazionale, lo Stato Richiesto esegue la richiesta di assistenza secondo le modalita' indicate dallo Stato Richiedente. 3. Laddove cio' non contrasti con la sua legislazione nazionale, lo Stato Richiesto puo' autorizzare le persone specificate nella richiesta di assistenza giudiziaria ad essere presenti all'esecuzione della stessa. A tal fine, lo Stato Richiesto informa tempestivamente lo Stato Richiedente circa la data ed il luogo dell'esecuzione della richiesta di assistenza. Le persone autorizzate possono, tramite le Autorita' competenti dello Stato Richiesto, rivolgere domande in relazione alle attivita' di assistenza, acquisire direttamente, nel corso dell'assunzione della prova, documentazione attinente alla prova stessa o chiedere l'esecuzione di altri atti istruttori comunque collegati a dette attivita'. 4. Lo Stato Richiesto informa tempestivamente lo Stato Richiedente riguardo all'esito dell'esecuzione della richiesta. Se l'assistenza richiesta non puo' essere fornita, lo Stato Richiesto ne da' immediata comunicazione allo Stato Richiedente, indicandone i motivi. 5. Se la persona nei cui confronti deve essere eseguita la richiesta di assistenza giudiziaria invoca immunita', prerogative, diritti o incapacita' secondo la legislazione nazionale dello Stato Richiesto, la questione e' risolta dall'Autorita' competente dello Stato Richiesto anteriormente all'esecuzione della richiesta e l'esito viene comunicato allo Stato Richiedente attraverso le rispettive Autorita' Centrali. Se la persona invoca immunita', prerogative, diritti o incapacita' secondo la legislazione nazionale dello Stato Richiedente, di tale invocazione e' data comunicazione attraverso le rispettive Autorita' Centrali, affinche' l'Autorita' competente dello Stato Richiedente decida al riguardo.