Art. 6 
 
                    Modificazioni all'articolo 7 
            del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 
 
  1. All'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile  2017,  n.  66,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2: 
      1)  alla  lettera  a),  le  parole  «dai   docenti»   sino   a:
«valutazione multidisciplinare» sono sostituite dalle seguenti:  «dal
Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione di  cui  all'articolo  9,
comma 10;»; 
      2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
    «b) tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilita'
in  eta'  evolutiva  ai  fini  dell'inclusione  scolastica,  di   cui
all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e  del
Profilo di funzionamento, avendo particolare riguardo all'indicazione
dei  facilitatori  e   delle   barriere,   secondo   la   prospettiva
bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS;»; 
      3) alla lettera c), dopo la parola «individua» sono inserite le
seguenti parole: «obiettivi educativi e didattici,» e dopo la  parola
«autonomie» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, anche sulla  base
degli   interventi   di   corresponsabilita'   educativa   intrapresi
dall'intera comunita' scolastica per il soddisfacimento  dei  bisogni
educativi individuati;»; 
      4) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
        «d) esplicita le modalita' di sostegno didattico, compresa la
proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le  modalita'  di
verifica, i criteri di  valutazione,  gli  interventi  di  inclusione
svolti dal personale docente nell'ambito della classe e  in  progetti
specifici,  la   valutazione   in   relazione   alla   programmazione
individualizzata, nonche' gli interventi di assistenza igienica e  di
base,  svolti  dal  personale  ausiliario  nell'ambito   del   plesso
scolastico e la proposta delle  risorse  professionali  da  destinare
all'assistenza,  all'autonomia  e  alla  comunicazione,  secondo   le
modalita' attuative e gli standard qualitativi previsti  dall'accordo
di cui al comma 5-bis dell'articolo 3;»; 
      5) alla lettera e), le parole  «dell'alternanza  scuola-lavoro»
sono sostituite dalle  seguenti:  «dei  percorsi  per  le  competenze
trasversali e per l'orientamento»; 
      6) la lettera g) e' sostituita dalla seguente: 
        «g) e' redatto in via  provvisoria  entro  giugno  e  in  via
definitiva, di norma, non oltre il mese  di  ottobre,  tenendo  conto
degli elementi previsti nel decreto  ministeriale  di  cui  al  comma
2-ter;  e'  redatto  a  partire  dalla  scuola  dell'infanzia  ed  e'
aggiornato  in  presenza  di  nuove  e  sopravvenute  condizioni   di
funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione,
e'  assicurata  l'interlocuzione  tra  i  docenti  della  scuola   di
provenienza e quelli  della  scuola  di  destinazione.  Nel  caso  di
trasferimento di iscrizione  e'  garantita  l'interlocuzione  tra  le
istituzioni scolastiche interessate ed e' ridefinito sulla base delle
eventuali   diverse   condizioni   contestuali   della   scuola    di
destinazione;»; 
    b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi: 
  «2-bis. La realizzazione delle misure attuative, di cui al comma 2,
avviene  ad  invarianza  di  spesa  e   nel   rispetto   del   limite
dell'organico docente ed ATA  assegnato  a  livello  regionale  e  la
dotazione  organica  complessiva  non  puo'  essere  incrementata  in
conseguenza dell'attivazione degli interventi previsti  dal  predetto
comma 2, ivi compreso l'adeguamento dell'organico  delle  istituzioni
scolastiche alle situazioni di fatto. 
  2-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della presente disposizione, sono definite le modalita', anche
tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4  della  legge  5
febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di
cui al presente articolo e il modello di PEI, da  adottare  da  parte
delle istituzioni scolastiche.». 
 
          Note all'art. 6: 
 
              -  Si  riporta  l'articolo   7   del   citato   decreto
          legislativo 13 aprile 2017,  n.  66,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art.  7  (Piano  educativo  individualizzato).  -   1.
          All'articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre  2000,  n.
          328, dopo le  parole  "valutazione  diagnostico-funzionale"
          sono aggiunte le seguenti: "o al Profilo di  funzionamento"
          e  dopo  le  parole  "Servizio  sanitario  nazionale"  sono
          aggiunte   le   seguenti:    ",    il    Piano    educativo
          individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche". 
              2. Il PEI di cui all'articolo 12, comma 5, della  legge
          5 febbraio 1992,  n.  104,  come  modificato  dal  presente
          decreto: 
                a) e' elaborato e  approvato  dal  Gruppo  di  Lavoro
          Operativo per l'inclusione di cui all'articolo 9, comma 10; 
                b) tiene conto dell'accertamento della condizione  di
          disabilita'  in  eta'  evolutiva  ai  fini  dell'inclusione
          scolastica, di cui all'articolo 12, comma 5, della Legge  5
          febbraio 1992, n. 104,  e  del  Profilo  di  funzionamento,
          avendo    particolare    riguardo    all'indicazione    dei
          facilitatori  e  delle  barriere,  secondo  la  prospettiva
          bio-psico-sociale  alla  base  della  classificazione   ICF
          dell'OMS; 
                c)  individua  obiettivi   educativi   e   didattici,
          strumenti, strategie e modalita' per realizzare un ambiente
          di apprendimento nelle dimensioni  della  relazione,  della
          socializzazione,  della  comunicazione,   dell'interazione,
          dell'orientamento e delle autonomie, anche sulla base degli
          interventi  di  corresponsabilita'   educativa   intrapresi
          dall'intera comunita' scolastica per il soddisfacimento dei
          bisogni educativi individuati; 
                d) esplicita  le  modalita'  di  sostegno  didattico,
          compresa la proposta del numero di  ore  di  sostegno  alla
          classe, le modalita' di verifica, i criteri di valutazione,
          gli interventi di inclusione svolti dal  personale  docente
          nell'ambito  della  classe  e  in  progetti  specifici,  la
          valutazione    in     relazione     alla     programmazione
          individualizzata,  nonche'  gli  interventi  di  assistenza
          igienica  e  di  base,  svolti  dal  personale   ausiliario
          nell'ambito del  plesso  scolastico  e  la  proposta  delle
          risorse   professionali   da   destinare    all'assistenza,
          all'autonomia e alla comunicazione,  secondo  le  modalita'
          attuative e gli standard qualitativi previsti  dall'accordo
          di cui al comma 5-bis dell'articolo 3; 
                e)   definisce   gli   strumenti   per    l'effettivo
          svolgimento dei percorsi per le  competenze  trasversali  e
          per  l'orientamento,  assicurando  la  partecipazione   dei
          soggetti coinvolti nel progetto di inclusione; 
                f)  indica  le  modalita'  di   coordinamento   degli
          interventi ivi  previsti  e  la  loro  interazione  con  il
          Progetto individuale; 
                g) e' redatto in via provvisoria entro  giugno  e  in
          via definitiva, di norma, non oltre  il  mese  di  ottobre,
          tenendo  conto  degli   elementi   previsti   nel   decreto
          ministeriale di cui al comma 2-ter; e'  redatto  a  partire
          dalla scuola dell'infanzia ed e' aggiornato in presenza  di
          nuove e  sopravvenute  condizioni  di  funzionamento  della
          persona. Nel  passaggio  tra  i  gradi  di  istruzione,  e'
          assicurata l'interlocuzione tra i docenti della  scuola  di
          provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso
          di    trasferimento    di    iscrizione    e'     garantita
          l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate
          ed  e'  ridefinito  sulla  base  delle  eventuali   diverse
          condizioni contestuali della scuola di destinazione; 
                h) e'  soggetto  a  verifiche  periodiche  nel  corso
          dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento
          degli  obiettivi  e  apportare   eventuali   modifiche   ed
          integrazioni. 
              2-bis. La realizzazione delle misure attuative, di  cui
          al comma 2, avviene ad invarianza di spesa e  nel  rispetto
          del limite dell'organico docente ed ATA assegnato a livello
          regionale e la  dotazione  organica  complessiva  non  puo'
          essere incrementata in conseguenza  dell'attivazione  degli
          interventi previsti dal  predetto  comma  2,  ivi  compreso
          l'adeguamento dell'organico delle  istituzioni  scolastiche
          alle situazioni di fatto. 
              2-ter.  Con  decreto  del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione, sono definite  le  modalita',  anche
          tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4  della
          legge 5 febbraio 1992, n.  104,  per  l'assegnazione  delle
          misure di sostegno di cui al presente articolo e il modello
          di  PEI,   da   adottare   da   parte   delle   istituzioni
          scolastiche.».