Art. 6 
 
 
                   Pubblicita' dei dati ambientali 
 
  1. In attuazione delle previsioni  della  Convenzione  sull'accesso
alle  informazioni,  la  partecipazione  del  pubblico  ai   processi
decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due
allegati, fatta ad Aarhus  il  25  giugno  1998,  ratificata  e  resa
esecutiva con legge 16 marzo 2001, n. 108, fermo restando il  diritto
di  accesso  diffuso  dei  cittadini  singoli  e  associati  di   cui
all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, alle  informazioni
ambientali,  i  soggetti  di  cui  all'articolo  2-bis  del   decreto
legislativo 14 marzo 2013,  n.  33,  e  i  concessionari  di  servizi
pubblici pubblicano, nell'ambito degli obblighi di  cui  all'articolo
40  del  medesimo  decreto  legislativo,  anche  i  dati   ambientali
risultanti da rilevazioni effettuate  dai  medesimi  ai  sensi  della
normativa vigente. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, entro centottanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto, i gestori di centraline  e
di sistemi di rilevamento automatico  dell'inquinamento  atmosferico,
della qualita' dell'aria e  di  altre  forme  di  inquinamento  ed  i
gestori del servizio idrico pubblicano in rete  le  informazioni  sul
funzionamento del dispositivo, sui rilevamenti effettuati e  tutti  i
dati acquisiti. 
  3. Le pubbliche amministrazioni provvedono a svolgere le  attivita'
di cui ai commi 1 e 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri  per
la finanza pubblica. 
  4. I dati e le informazioni di cui ai commi 1 e 2  sono  acquisiti,
con modalita' telematica, dall'Istituto superiore per la protezione e
la  ricerca  ambientale  (ISPRA)   di   cui   all'articolo   28   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.  Il  medesimo  Istituto  provvede,
altresi', sulla base di una specifica convenzione  con  il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ad  acquisire
e sistematizzare, in formato aperto  e  accessibile,  ogni  ulteriore
dato ambientale e a renderlo pubblico attraverso una sezione dedicata
e fruibile dal sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare denominata  "Informambiente",  anche
nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente". 
  5. Per le finalita' di cui al comma 4 e' autorizzata una  spesa  di
euro 500.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.  Ai  relativi
oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle  proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2019-2021,  nell'ambito  del  programma
"Fondi di riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare. 
  6. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.