Art. 6 
 
Modifiche all'articolo 12 del  codice  della  giustizia  contabile  -
                   Ufficio del pubblico ministero 
 
  1. All'articolo 12 del codice della  giustizia  contabile  dopo  il
comma 1 e' inserito il seguente: 
    «1-bis.  Le  funzioni   di   procuratore   regionale   comportano
l'esercizio di funzioni direttive e sono conferite esclusivamente  ai
magistrati  che  hanno  conseguito  la  qualifica  di  presidente  di
sezione.». 
 
          Note all'art. 6: 
 
              - Si riporta l'articolo 12 del codice  della  giustizia
          contabile, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 12 (Ufficio del pubblico ministero).  -  1.  Le
          funzioni  del  pubblico  ministero  innanzi  alle   sezioni
          giurisdizionali regionali sono esercitate  dal  procuratore
          regionale o da altro magistrato assegnato all'ufficio. 
                1-bis.   Le   funzioni   di   procuratore   regionale
          comportano  l'esercizio  di  funzioni  direttive   e   sono
          conferite esclusivamente ai magistrati che hanno conseguito
          la qualifica di presidente di sezione. 
                2. Le funzioni di  pubblico  ministero  innanzi  alle
          sezioni riunite e alle  sezioni  giurisdizionali  d'appello
          della Corte  dei  conti  sono  esercitate  dal  procuratore
          generale o da altro magistrato assegnato all'ufficio. 
                3. Il procuratore generale coordina, anche  dirimendo
          eventuali  conflitti   di   competenza,   l'attivita'   dei
          procuratori regionali e questi ultimi quella dei magistrati
          assegnati ai loro uffici.».