Art. 6 Modifiche all'articolo 12 del codice della giustizia contabile - Ufficio del pubblico ministero 1. All'articolo 12 del codice della giustizia contabile dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Le funzioni di procuratore regionale comportano l'esercizio di funzioni direttive e sono conferite esclusivamente ai magistrati che hanno conseguito la qualifica di presidente di sezione.».
Note all'art. 6: - Si riporta l'articolo 12 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 12 (Ufficio del pubblico ministero). - 1. Le funzioni del pubblico ministero innanzi alle sezioni giurisdizionali regionali sono esercitate dal procuratore regionale o da altro magistrato assegnato all'ufficio. 1-bis. Le funzioni di procuratore regionale comportano l'esercizio di funzioni direttive e sono conferite esclusivamente ai magistrati che hanno conseguito la qualifica di presidente di sezione. 2. Le funzioni di pubblico ministero innanzi alle sezioni riunite e alle sezioni giurisdizionali d'appello della Corte dei conti sono esercitate dal procuratore generale o da altro magistrato assegnato all'ufficio. 3. Il procuratore generale coordina, anche dirimendo eventuali conflitti di competenza, l'attivita' dei procuratori regionali e questi ultimi quella dei magistrati assegnati ai loro uffici.».