Art. 6 
 
                       Attivita' di vigilanza 
 
  1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia  di
salute e sicurezza nei  luoghi  di  lavoro  e'  demandata,  ai  sensi
dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 81 del 2008: 
    a) all'ufficio di vigilanza presso l'Ufficio  centrale  ispettivo
del Dipartimento della pubblica sicurezza, per gli uffici centrali  e
periferici della Polizia di Stato  e  per  le  strutture  centrali  e
periferiche  del  Ministero  dell'interno  individuate  nei   decreti
interministeriali di  cui  all'articolo  13,  comma  3,  del  decreto
legislativo n. 81 del 2008, con esclusione dei luoghi  di  lavoro  su
cui ha competenza l'ufficio di vigilanza di cui alla lettera  b)  del
presente comma; 
    b) all'ufficio di vigilanza presso l'Ufficio  centrale  ispettivo
del Dipartimento dei vigili del fuoco, per le  aree  individuate  con
decreto interministeriale adottato ai sensi dell'articolo  13,  comma
3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, direttamente o avvalendosi
di personale  del  Corpo  nazionale  appositamente  incaricato.  Tale
personale non puo' svolgere attivita' di  vigilanza  nelle  strutture
ove presta servizio o dove svolge il ruolo di medico competente. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per il testo dell'art. 13 del decreto  legislativo  9
          aprile 2008, n. 81, v. nelle note alle premesse.