Art. 6-bis. Organismo paritetico 1. L'organismo paritetico realizza una modalita' relazionale consultiva finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali di cui all'art. 7, comma 3, lettera b) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) su tutto cio' che abbia una dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di carattere organizzativo dell'azienda o ente. 2. L'organismo di cui al presente articolo e' la sede in cui si attivano stabilmente relazioni aperte e collaborative su progetti di organizzazione e innovazione, miglioramento dei servizi, promozione della legalita', della qualita' del lavoro e del benessere organizzativo - anche con riferimento alle politiche e ai piani di formazione manageriale e formazione continua anche secondo quanto previsto dall'art. 16-bis e seguenti del decreto legislativo n. 502/1992, al lavoro agile ed alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nonche' alla prevenzione e riduzione del rischio clinico della legge n. 24/2017, alla salute e sicurezza sul lavoro, anche con riferimento alle aggressioni subite in servizio dal personale, alla programmazione dei servizi di emergenza, in particolare di pronta disponibilita' e di guardia, valutando, tra l'altro, la esonerabilita' del personale che abbia superato la soglia di 62 anni di eta' anagrafica, nonche' l'estensione del servizio di pronta disponibilita' a turni diversi da quelli notturni e festivi, fermo restando l'onere a carico del relativo fondo - al fine di formulare proposte all'azienda o ente o alle parti negoziali della contrattazione integrativa. 3. L'organismo paritetico: a) ha composizione paritetica ed e' formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali di cui all'art. 7, comma 3, lettera b) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), nonche' da una rappresentanza dell'azienda o ente, con rilevanza pari alla componente sindacale; b) si riunisce almeno due volte l'anno e, comunque, ogniqualvolta l'azienda o ente manifesti un'intenzione di progettualita' organizzativa innovativa, complessa, per modalita' e tempi di attuazione, e sperimentale; c) puo' trasmettere proprie proposte progettuali, all'esito dell'analisi di fattibilita', alle parti negoziali della contrattazione integrativa, sulle materie di competenza di quest'ultima, o all'azienda o ente; d) puo' adottare un regolamento che ne disciplini il funzionamento; e) puo' svolgere analisi, indagini e studi, anche in riferimento a quanto previsto dall'art. 93-bis (Misure per disincentivare elevati tassi di assenza dei dirigenti). 4. All'organismo di cui al presente articolo possono essere inoltrati progetti e programmi dalle organizzazioni sindacali di cui all'art. 7, comma 3, lettera b) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) o da gruppi di dirigenti. In tali casi, l'organismo paritetico si esprime sulla loro fattibilita' secondo quanto previsto al comma 3, lettera c). 5. Costituiscono inoltre oggetto di informazione, con cadenza semestrale, nell'ambito dell'organismo di cui al presente articolo, gli andamenti occupazionali, i dati sui contratti a tempo determinato, i dati sulle assenze di personale di cui all'art. 93-bis (Misure per disincentivare elevati tassi di assenza dei dirigenti)