(Allegato-art. 6 bis)
                             Art. 6-bis. 
                        Organismo paritetico 
 
    1. L'organismo  paritetico  realizza  una  modalita'  relazionale
consultiva  finalizzata   al   coinvolgimento   partecipativo   delle
organizzazioni sindacali di cui  all'art.  7,  comma  3,  lettera  b)
(Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) su  tutto
cio' che abbia una dimensione progettuale, complessa e  sperimentale,
di carattere organizzativo dell'azienda o ente. 
    2. L'organismo di cui al presente articolo e' la sede in  cui  si
attivano stabilmente relazioni aperte e collaborative su progetti  di
organizzazione e innovazione, miglioramento dei  servizi,  promozione
della  legalita',  della  qualita'  del  lavoro   e   del   benessere
organizzativo - anche con riferimento alle politiche e  ai  piani  di
formazione manageriale e formazione  continua  anche  secondo  quanto
previsto dall'art. 16-bis  e  seguenti  del  decreto  legislativo  n.
502/1992, al lavoro agile ed alla conciliazione dei tempi di  vita  e
di lavoro nonche' alla prevenzione e riduzione  del  rischio  clinico
della legge n. 24/2017, alla salute e sicurezza sul lavoro, anche con
riferimento alle aggressioni subite in servizio dal  personale,  alla
programmazione dei servizi di emergenza,  in  particolare  di  pronta
disponibilita'   e   di   guardia,   valutando,   tra   l'altro,   la
esonerabilita' del personale che abbia superato la soglia di 62  anni
di eta' anagrafica,  nonche'  l'estensione  del  servizio  di  pronta
disponibilita' a turni diversi da quelli notturni  e  festivi,  fermo
restando l'onere a carico del relativo fondo - al fine  di  formulare
proposte  all'azienda  o  ente   o   alle   parti   negoziali   della
contrattazione integrativa. 
    3. L'organismo paritetico: 
      a) ha composizione paritetica ed e' formato  da  un  componente
designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali di cui  all'art.
7,  comma  3,  lettera  b)  (Contrattazione  collettiva  integrativa:
soggetti e materie), nonche' da  una  rappresentanza  dell'azienda  o
ente, con rilevanza pari alla componente sindacale; 
      b)  si  riunisce  almeno  due   volte   l'anno   e,   comunque,
ogniqualvolta   l'azienda   o   ente   manifesti   un'intenzione   di
progettualita' organizzativa innovativa, complessa, per  modalita'  e
tempi di attuazione, e sperimentale; 
      c) puo' trasmettere  proprie  proposte  progettuali,  all'esito
dell'analisi   di   fattibilita',   alle   parti   negoziali    della
contrattazione  integrativa,   sulle   materie   di   competenza   di
quest'ultima, o all'azienda o ente; 
      d)  puo'  adottare  un  regolamento  che   ne   disciplini   il
funzionamento; 
      e)  puo'  svolgere  analisi,  indagini  e   studi,   anche   in
riferimento  a  quanto  previsto   dall'art.   93-bis   (Misure   per
disincentivare elevati tassi di assenza dei dirigenti). 
    4. All'organismo di  cui  al  presente  articolo  possono  essere
inoltrati progetti e programmi dalle organizzazioni sindacali di  cui
all'art.  7,  comma  3,   lettera   b)   (Contrattazione   collettiva
integrativa: soggetti e materie) o da gruppi di  dirigenti.  In  tali
casi, l'organismo  paritetico  si  esprime  sulla  loro  fattibilita'
secondo quanto previsto al comma 3, lettera c). 
    5. Costituiscono inoltre oggetto  di  informazione,  con  cadenza
semestrale, nell'ambito dell'organismo di cui al  presente  articolo,
gli  andamenti  occupazionali,  i  dati   sui   contratti   a   tempo
determinato, i dati sulle assenze di personale di cui all'art. 93-bis
(Misure per disincentivare elevati tassi di assenza dei dirigenti)