Art. 6 Oneri Agli oneri conseguenti all'applicazione del presente articolo nel limite di 854.000 euro si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 7 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 febbraio 2020 Il Capo del Dipartimento: Borrelli