Art. 6 
 
                                Oneri 
 
  Agli oneri conseguenti all'applicazione del presente  articolo  nel
limite di 854.000 euro si provvede a valere sulle risorse finanziarie
di cui all'art. 7 dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 27 febbraio 2020 
 
                                   Il Capo del Dipartimento: Borrelli