Art. 6 Proroga di termini in materia di istruzione, universita' e ricerca 1. All'articolo 1, comma 1145, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020». 2. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole «2017-2018 e 2018-2019» sono sostituite dalle seguenti: «2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021». 3. All'articolo 11, comma 2, secondo periodo, della legge 20 novembre 2017, n. 167, le parole «entro il 31 ottobre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2020». 4. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020». Restano fermi i termini di conservazione di residui previsti a legislazione vigente. 5. I finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, gia' prorogati fino al 2020 dall'articolo 1, comma 605, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono ulteriormente prorogati per il quinquennio 2021-2025. Il CIPE provvede con propria delibera all'assegnazione delle risorse a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative al periodo di programmazione 2014-2020, nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, sulla base di programmi quinquennali presentati entro il 31 luglio 2020, secondo le modalita' e i criteri di cui al citato articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. ((5-bis. In considerazione della particolare situazione linguistica delle scuole in lingua tedesca e delle localita' ladine della provincia autonoma di Bolzano, le disposizioni in materia di requisiti di ammissione all'esame di Stato di cui agli articoli 13, comma 2, lettera b), e 14, comma 3, sesto periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, si applicano a decorrere dal 1° settembre 2022 per le scuole in lingua tedesca, limitatamente alla prova INVALSI nella disciplina «tedesco», e per le scuole delle localita' ladine, limitatamente alle prove INVALSI nelle discipline «italiano» e «tedesco». 5-ter. L'applicazione dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e' differita al 1° settembre 2020. 5-quater. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, il secondo periodo e' soppresso e, al terzo periodo, le parole: «Sono altresi' indicate» sono sostituite dalle seguenti: «In un'apposita sezione sono indicate». 5-quinquies. Per l'anno scolastico 2019/2020, le istituzioni scolastiche applicano l'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, come modificato dal comma 5-quater del presente articolo, su base sperimentale e facoltativa. 5-sexies. L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la competitivita' del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' prorogata per l'anno 2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facolta' assunzionali: a) nell'anno 2020, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 96,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le universita'; b) nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le universita'. Con riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le universita' statali sono autorizzate a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo quanto di seguito indicato: 1) per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per non piu' del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 5-septies. Per le finalita' di cui al comma 5-sexies, il Fondo per il finanziamento ordinario delle universita', di cui all'articolo 5, comma1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di 96,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 111,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede: a) quanto a 96,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; b) quanto a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 5-octies. All'articolo 1, comma 244, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le medesime finalita' di cui al primo periodo e' autorizzata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2020 e di 300.000 euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal secondo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190». 5-novies. All'articolo 20-bis, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «Entro il 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2021». 5-decies. All'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «Entro il 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2021».))
Riferimenti normativi Si riporta il testo del comma 1145 dell'articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017, come modificato dalla presente legge: «1145. Le somme residue relative ai mutui che sono stati trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concessi per interventi di edilizia universitaria dalla Cassa depositi e prestiti Spa, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, nonche' a valere sulle risorse di cui all'articolo 54, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, possono essere erogate anche successivamente alla scadenza dell'ammortamento dei predetti mutui ai fini della realizzazione degli interventi riguardanti l'opera oggetto del mutuo concesso ovvero del diverso utilizzo autorizzato dalla Cassa depositi e prestiti Spa nel corso del periodo di ammortamento, previo parere favorevole del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. L'erogazione delle suddette somme e' effettuata dalla Cassa depositi e prestiti Spa entro il 31 dicembre 2020, su domanda dei soggetti mutuatari, previo nulla osta del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.» Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 (Misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca), come modificato dalla presente legge: «Art. 19 (Alta formazione artistica, musicale e coreutica). - 01. (Omissis) 1. Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attivita' per l'anno accademico 2013-2014 e per gli anni accademici 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021 fermi restando il limite percentuale di cui all'articolo 270, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il ricorso in via prioritaria alle graduatorie previste dall'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato. (Omissis).» Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 11 della legge 20 novembre 2017, n. 167 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017), come modificato dalla presente legge: «Art. 11 (Disposizioni relative agli ex lettori di lingua straniera. Caso EU Pilot 2079/11/EMPL). - 1. (Omissis) 2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' predisposto uno schema tipo per la definizione di contratti integrativi di sede, a livello di singolo ateneo. Con il medesimo decreto sono altresi' stabiliti i criteri di ripartizione dell'importo di cui al comma 1 a titolo di cofinanziamento, a copertura dei relativi oneri, esclusivamente tra le universita' che entro il 30 giugno 2020 perfezionano i relativi contratti integrativi. (Omissis).» Si riporta il testo del comma 8-quinquies dell'articolo 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), come modificato dalla presente legge: «Art. 18 (Sblocca cantieri, manutenzione reti e territorio e fondo piccoli Comuni). - 1. - 8- quater. Omissis 8-quinquies. Il mancato affidamento dei lavori di cui al comma 8-quater entro il 31 dicembre 2014 comporta la revoca dei finanziamenti. Per le Regioni nelle quali gli effetti della graduatoria di cui al comma 8-quater sono stati sospesi da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, il termine del 31 dicembre 2014 e' prorogato al 28 febbraio 2015. Le eventuali economie di spesa che si rendono disponibili all'esito delle procedure di cui al citato comma 8-quater ovvero le risorse derivanti dalle revoche dei finanziamenti sono riassegnate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca alle richieste che seguono nell'ordine della graduatoria. Lo stesso Ministero provvede al trasferimento delle risorse agli enti locali per permettere i pagamenti entro il 31 dicembre 2020, secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati. (Omissis).» Si riporta il testo del comma 43 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014): «43. Il CIPE, in sede di riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020, tenuto conto dei programmi pluriennali predisposti dall'Istituto italiano per gli studi storici e dall'Istituto italiano per gli studi filosofici, aventi sede in Napoli, assegna, entro il limite complessivo massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, risorse per la realizzazione delle rispettive attivita' di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno. Con la delibera di assegnazione, da assumere con cadenza triennale, sono disciplinate le dotazioni annuali, le relative modalita' di erogazione e le regole per il loro impiego. A tal fine i predetti Istituti presentano al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni antecedente all'adozione della delibera, i programmi di attivita'. Per il triennio 2014-2016, i programmi sono presentati entro il 28 febbraio 2014. I programmi triennali indicano le altre fonti di finanziamento, pubbliche e private, che si prevede contribuiscano alla loro realizzazione. Entro il 30 giugno di ogni anno gli Istituti presentano una relazione di rendiconto sulle attivita' oggetto di finanziamento realizzate nell'esercizio precedente.» Si riporta il testo del comma 605 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019): «605. I finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, disposti per il triennio 2014-2016 dalla delibera del CIPE 1º agosto 2014, n. 34, sono prorogati per il quadriennio 2017-2020. Il CIPE, in sede di riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione a valere sulle disponibilita' relative al periodo di programmazione 2014-2020, provvede con propria delibera all'assegnazione delle risorse nel limite massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020.» Si riporta il testo degli articoli 13, comma 2, e 14, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107): «Art. 13 (Ammissione dei candidati interni). - 1. (Omissis) 2. L'ammissione all'esame di Stato e' disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. E' ammesso all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti: a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122; b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di cui all'articolo 19; c) svolgimento dell'attivita' di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso. Nel caso di candidati che, a seguito di esame di idoneita', siano ammessi al penultimo o all'ultimo anno di corso, le tipologie e i criteri di riconoscimento delle attivita' di alternanza scuola-lavoro necessarie per l'ammissione all'esame di Stato sono definiti con il decreto di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo; d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe puo' deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, e' espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attivita' alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. (Omissis).» «Art. 14 (Ammissione dei candidati esterni). - 1. - 2. (Omissis) 3. I candidati esterni debbono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato all'Ufficio scolastico regionale territorialmente competente, il quale provvede ad assegnare i candidati medesimi, distribuendoli in modo uniforme sul territorio, agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione. Eventuali deroghe al superamento dell'ambito organizzativo regionale devono essere autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti, dall'Ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari e il loro numero non puo' superare il cinquanta per cento dei candidati interni, fermo restando il limite numerico di trentacinque candidati di cui all'articolo 16, comma 4. Gli esami preliminari, ove prescritti, sono sostenuti dai candidati esterni presso le istituzioni scolastiche loro assegnate come sede di esame. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma preclude l'ammissione all'esame di Stato, fatte salve le responsabilita' penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate. L'ammissione all'esame di Stato e' altresi' subordinata alla partecipazione presso l'istituzione scolastica in cui lo sosterranno alla prova a carattere nazionale predisposta dall'INVALSI nonche' allo svolgimento di attivita' assimilabili all'alternanza scuola-lavoro, secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. (Omissis).» Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 62 del 2017, come modificato dalla presente legge: «Art. 21 (Diploma finale e curriculum della studentessa e dello studente). - 1. (Omissis) 2. Al diploma e' allegato il curriculum della studentessa e dello studente, in cui sono riportate le discipline ricomprese nel piano degli studi con l'indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse. In un'apposita sezione sono indicate le competenze, le conoscenze e le abilita' anche professionali acquisite e le attivita' culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico nonche' le attivita' di alternanza scuola-lavoro ed altre eventuali certificazioni conseguite, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro. (Omissis).» Si riporta il testo del comma 401 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018: «401. A valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle universita', di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come integrato dalla presente legge, nell'anno 2019 sono autorizzate, in deroga alle vigenti facolta' assunzionali: a) assunzioni di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le universita'; b) progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le universita'. Con riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le universita' statali sono autorizzate a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo quanto di seguito indicato: 1) per almeno il 50 per cento dei posti ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per non piu' del 50 per cento dei posti, ed entro il 31 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.» Si riporta il testo dei commi 3 e 6 dell'articolo 24 della citata legge n. 240 del 2010: «Art. 24 (Ricercatori a tempo determinato). - 1. - 2. (Omissis) 3. I contratti hanno le seguenti tipologie: a) contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attivita' didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalita', criteri e parametri definiti con decreto del Ministro; i predetti contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse; b) contratti triennali, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della presente legge, ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della presente legge, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri. 4. - 5. (Omissis) 6. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre del decimo anno successivo, la procedura di cui al comma 5 puo' essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'universita' medesima, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16. A tal fine le universita' possono utilizzare fino alla meta' delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo. A decorrere dall'undicesimo anno l'universita' puo' utilizzare le risorse corrispondenti fino alla meta' dei posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui al comma 5. (Omissis).» Si riporta il testo dell'articolo 18 della citata legge n. 240 del 2010: «Art. 18 (Chiamata dei professori). - 1. Le universita', con proprio regolamento adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano, nel rispetto del codice etico, la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunita' europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri: a) pubblicita' del procedimento di chiamata sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione europea; specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o piu' settori scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale; b) ammissione al procedimento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, comma 8, di studiosi in possesso dell'abilitazione per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purche' non gia' titolari delle medesime funzioni superiori. Ai procedimenti per la chiamata di professori di prima e di seconda fascia possono partecipare altresi' i professori, rispettivamente, di prima e di seconda fascia gia' in servizio, nonche' gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attivita' di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro, sentito il CUN. In ogni caso, ai procedimenti per la chiamata, di cui al presente articolo, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinita', fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo; c) applicazione dei criteri di cui alla lettera b), ultimo periodo, in relazione al conferimento degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 e alla stipulazione dei contratti di cui all'articolo 24 e di contratti a qualsiasi titolo erogati dall'ateneo; d) valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attivita' didattica degli studiosi di cui alla lettera b). Le universita' possono stabilire il numero massimo delle pubblicazioni in conformita' a quanto prescritto dal decreto di cui all'articolo 16, comma 3, lettera b), e accertare, oltre alla qualificazione scientifica dell'aspirante, anche le competenze linguistiche necessarie in relazione al profilo plurilingue dell'ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera; e) formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia, e approvazione della stessa con delibera del consiglio di amministrazione. 2. Nell'ambito delle disponibilita' di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia di cui al comma 1, nonche' per l'attribuzione dei contratti di cui all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati sulla base della programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonche' delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, lettera d), della presente legge. La programmazione assicura la sostenibilita' nel tempo degli oneri stipendiali, compresi i maggiori oneri derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di carriera del personale. La programmazione assicura altresi' la copertura finanziaria degli oneri derivanti da quanto previsto dall'articolo 24, comma 5. 3. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di cui al comma 1 e dall'attribuzione dei contratti di cui all'articolo 24 possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale per i posti di professore di ruolo e di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero di importo e durata non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a). 4. Ciascuna universita' statale, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'universita' stessa. 5. La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle universita', qualunque ne sia l'ente finanziatore, e lo svolgimento delle attivita' di ricerca presso le universita' sono riservati esclusivamente: a) ai professori e ai ricercatori universitari, anche a tempo determinato; b) ai titolari degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22; c) agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca, nonche' a studenti di corsi di laurea magistrale nell'ambito di specifiche attivita' formative; d) ai professori a contratto di cui all'articolo 23; e) al personale tecnico-amministrativo in servizio presso le universita' e a soggetti esterni purche' in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca; f) ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a titolari di borse di studio o di ricerca banditi sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l'universita' ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attivita' di ricerca e degli eventuali costi assicurativi. 6. Alla partecipazione ai progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea o da altre istituzioni straniere, internazionali o sovranazionali, e allo svolgimento delle relative attivita' si applicano le norme previste dai relativi bandi.» Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica): «Art. 5 (Universita'). - 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 i mezzi finanziari destinati dallo Stato alle universita' sono iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, denominati: a) Fondo per il finanziamento ordinario delle universita', relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attivita' istituzionali delle universita', ivi comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e della spesa per le attivita' previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394; b) Fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche, relativo alla quota a carico del bilancio statale per la realizzazione di investimenti per le universita' in infrastrutture edilizie e in grandi attrezzature scientifiche, ivi compresi i Fondi destinati alla costruzione di impianti sportivi, nel rispetto della legge 28 giugno 1977, n. 394, e del comma 8 dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910; c) Fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, relativo al finanziamento di specifiche iniziative, attivita' e progetti, ivi compreso il finanziamento di nuove iniziative didattiche. (Omissis).» Si riporta il testo del comma 240 dell'articolo 1 della citata legge n. 160 del 2019: «240. Al fine di potenziare la ricerca svolta da universita', enti e istituti di ricerca pubblici e privati, e' autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2020, di 200 milioni di euro per l'anno 2021 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, da iscrivere su apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di cui 0,3 milioni di euro nell'anno 2020 e 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per il funzionamento e per il personale dell'agenzia di cui al comma 241.» Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 1. Si riporta il testo del comma 244 dell'articolo 1 della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dalla presente legge: «244. Per la promozione del progetto della Scuola europea di industrial engineering and management e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 per il finanziamento di progetti innovativi di formazione in industrial engineering and management in Italia. Per le medesime finalita' di cui al primo periodo e' autorizzata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2020 e di 300.000 euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal secondo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. (Omissis).» Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, (Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017), come modificato dalla presente legge: «Art. 20-bis (Interventi urgenti per le verifiche di vulnerabilita' sismica degli edifici scolastici). - 1. - 3. (Omissis) 4. Entro il 31 dicembre 2021 ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2, con priorita' per quelli situati nei comuni compresi negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilita' sismica.» Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 20 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), come modificato dalla presente legge: «Art. 20 (Regime transitorio per l'operativita' della revisione delle norme tecniche per le costruzioni). - 1. - 4. (Omissis) 5. Le verifiche tecniche di cui all'articolo 2, comma 3, della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 2003, ad esclusione degli edifici e delle opere progettate in base alle norme sismiche vigenti dal 1984, devono essere effettuate a cura dei rispettivi proprietari entro il 31 dicembre 2021 e riguardare in via prioritaria edifici e opere ubicati nelle zone sismiche 1 e 2. (Omissis).»